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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10927/2026

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erso la sentenza n. 1394/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 14/12/2022 R.G.N. 702/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/2026Data pubblicazione 24/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver stipulato con l’[OSCURATO:PERSONA] (UNICAL) nove contratti di collaborazionecoordinata e continuativa tra il 22.10.2007 e il 31.3.2016,chiedeva al Tribunale di Cosenza di accertare e dichiararel’inefficacia e l’invalidità dei suddetti contratti e la naturasubordinata del rapporto di lavoro, con conseguente condannadell’ente al pagamento delle differenze retributive e alrisarcimento del danno da reiterato ed abusivo utilizzo dicontratti di lavoro a termine.2.

Il Tribunale rigettava il ricorso, dichiarando prescritti icrediti azionati e maturati prima del 18.11.2011, ed escludendoche dall’istruttoria emergessero elementi idonei a riscontrarel’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.3.

La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’appello dellavoratore, ritenendo questione nuova quella afferente laviolazione dell’art. 7 d. lgs. n. 165/2001, e condividendo ilgiudizio sull’istruttoria svolto dal Tribunale.4.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi, illustrati damemoria, cui ha resistito con controricorso l’Ateneo.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.; sostiene che la Corte d’Appello, puravendo accertato che la prestazione lavorativa consisteva incompiti esecutivi e ripetitivi, ha disatteso il principiogiurisprudenziale secondo il quale i normali indici sintomatici disubordinazione, consistenti nell'assoggettamento del prestatoreNumero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/2026all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinNaumreer od dei ral ccolta generale 10927/2026Data pubblicazione 24/04/2026datore di lavoro, non sono applicabili allorquando la prestazionededotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata.2.

Il motivo è inammissibile.3.

La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai qualiinferire, o meno, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinatocostituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale ilsindacato della Corte di cassazione è equiparabile al piùgenerale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo daparte del giudice di merito; la sussistenza o meno dell'elementodella subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro vacorrettamente individuata sulla base di una serie di indicisintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali lacollaborazione, la continuità della prestazione lavorativa el'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, davalutarsi criticamente e complessivamente, con unaccertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass.n. 14434/2015, n. 11959/2023, n. 18268/2023).4.

Il motivo involge direttamente questioni diapprezzamento delle risultanze probatorie non sindacabili insede di legittimità, e la valutazione della Corte territoriale sulpunto, nell’ambito dei principi di diritto fissati, resiste allecensure di parte ricorrente, trattandosi di decisione di meritocongrua, che rientra nei poteri del giudice di merito effettuare,e che non viola la normativa in ordine alla qualificazione e allasussunzione dei fatti accertati.5.

In più occasioni questa Corte ha affermato che lavalutazione delle risultanze processuali che inducono il giudicedel merito ad includere un rapporto controverso nello schemacontrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomocostituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile inNumero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/2026Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed Nausmterroa dti trai ccolta generale 10927/2026Data pubblicazione 24/04/2026da applicare al caso concreto (Cass. n. 23343/2024, n.9106/2021, n. 13202/2019, n. 5436/2019, n. 332/2018, n17533/2017, n. 4346/2015, n. 9808/2011, n. 23455/2009, n.26896/2009).6.

In materia, va considerato come indefettibile l’elementodel vincolo di soggezione personale del prestatore al poteredirettivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinsechemodalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non giàsoltanto al loro risultato, e solo quando tale elemento non siaagevolmente apprezzabile si ritiene necessario fare riferimentoa criteri complementari e sussidiari, benché isolatamenteconsiderati privi di valore decisivo, ma valutabili globalmentecome indizi probatori della subordinazione stessa (cfr. Cass. n.9252/2010, n. 9254/2009, n. 4500/2007, n. 6224/2004, S.U.n. 379/1999).7.

Da tali principi non si è discostata la Corte territoriale, cheha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze dicausa, dando atto della natura delle mansioni svolte, dellamancanza di prova dell’inserimento nell’organizzazioneaziendale, desunta dalla mancanza di obbligo di orario, delcontenuto delle direttive connesse ai contenuti dei progetti.8.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazionee falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.; lamenta che la Corte di merito, di fronteal primo motivo d’appello avente ad oggetto la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 d.gs. n. 165/2001, ha statuito che lacensura configurava una questione nuova non sottoposta alTribunale nell’atto introduttivo del giudizio; sostiene che la solaviolazione dell’art. 7 d.lgs. n. 165/2001 giustifica l’applicazionedell’art. 2126 c.c.Numero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/20269.

Il motivo non è fondato.

Numero di raccolta generale 10927/2026Data pubblicazione 24/04/202610.

Osserva il Collegio che il rigetto della doglianza in esameda parte della Corte di merito, si basa su una duplice ratiodecidendi; oltre alla novità della questione, la pronuncia gravataha sul punto rilevato, “in ogni caso”, che la violazione delledisposizioni imperative riguardanti l’impiego di lavoratori “nonrivela, di per sé sola, la natura subordinata del rapporto con ilavoratori medesimi”.11.

Detta statuizione è conforme alla giurisprudenza di questaCorte, che ha ritenuto applicabile l’art. 2126 c.c. non comeeffetto dell’insussistenza dei requisiti richiesti per la validainstaurazione del rapporto di collaborazione autonoma, masempre in relazione all’accertata natura subordinata delleprestazioni, essendo la violazione dell’art. 7 cit. elementoapprezzabile ai fini della qualificazione, ma non sufficiente adimostrare la subordinazione.12.

Come chiarito da Cass. n. 4360/2023, non esiste nelpubblico impiego una disposizione generale come l’art. 69,d.lgs. n. 276/2003, in base alla quale, qualora il giudice accertiche un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “siavenuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato”, esso èconsiderato come “lavoro subordinato a tempo indeterminatosin dalla data di costituzione del rapporto”.

Al contrario, l’art.36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 prescrive che la violazione didisposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego dilavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, “non puòcomportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempoindeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.Risulta coerente con questa normativa l’orientamentogiurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di uncontratto di collaborazione coordinata e continuativa con unaNumero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/2026P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore nNounme rpo udi òra ccolta generale 10927/2026Data pubblicazione 24/04/2026conseguire la conversione del rapporto in uno di lavorosubordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutelarisarcitoria, nei limiti di cui all’art. 2126 c.c., qualora il contrattodi collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavorosubordinato.

Tuttavia, è appunto necessario l’accertamento chela prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico noneconomico, in forza di un contratto formalmente qualificato dicollaborazione autonoma ex art. 7 d.lgs. n. 165/2001, ha difatto assunto i caratteri della subordinazione.

In mancanza ditale accertamento, non è accoglibile la domanda di applicazionedell’art. 2126 c.c. quale effetto della sola violazione dellasuddetta norma.13.

Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 e n. 5 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; denunciamotivazione apparente e, comunque, insanabile contraddizionedella stessa, per l’affermazione, da un lato, che la prestazionelavorativa del ricorrente era collegata all’attuazione dei progetti,come delineati nei contratti di collaborazione coordinata econtinuativa succedutisi nel tempo, quindi autonoma, e,dall’altro, che la prestazione del ricorrente era caratterizzata dacompiti esecutivi e ripetitivi, come tali, incompatibili con lecollaborazioni autonome e rientranti nell’alveo del rapporto dilavoro subordinato, siccome caratterizzati dalla mera attuazionedi quanto impartito dal committente, senza alcun margine diautonomia, anche operativa, da parte del collaboratore.14.

Con il quarto motivo, deduce nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132 n. 4 e 115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente e,comunque, per insanabile contraddizione della stessa, attesoNumero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/2026che la Corte territoriale, da un lato, ha inteso non rivolNguemerreo dai ral ccolta generale 10927/2026Data pubblicazione 24/04/2026testimone nessuna domanda a chiarimento o riconvocarlo e,dall’altro, ha ritenuto lacunosa la testimonianza perché carentesu circostanze a suo dire non capitolate, e sulle quali nessunoha chiesto al testimone di riferire.15.

Con il quinto motivo, deduce nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per travisamento della prova,nella parte in cui ha ritenuto come esistenti progetti collegati aicontratti di collaborazione coordinata e continuativa, da cuidesumere la natura meramente organizzativa e generale delledirettive impartite, di cui però non v’è traccia negli atti delgiudizio.16.

Con il sesto motivo, si denuncia nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per travisamento della provanella parte in cui, attraverso una incontrovertibile antinomia trai risultati obiettivamente derivanti dalla prova testimonialeassunta e le conseguenze che il giudice ne ha tratto, ha ritenutoche dalle testimonianze escusse non si evinceva se le direttiveimpartite al ricorrente fossero istruzioni di carattere generale(compatibili, in quanto tali, con il regime di lavoroparasubordinato) o veri e propri ordini, suscettibili di sanzionese inadempiuti, per cui non risultava provato il requisitodell’eterodirezione e, precisamente, la tipologia delle direttiveimpartite al ricorrente dai dirigenti e funzionari dell’ente, le qualisarebbero state generiche e non specifiche, come talicompatibili con un rapporto di lavoro autonomo, sotto forma dicollaborazione coordinata e continuativa.Numero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/202617.

I motivi, da trattare congiuntamente per connessiNoumneero, dii nra ccolta generale 10927/2026Data pubblicazione 24/04/2026quanto tutti di denuncia di nullità della sentenza gravata inrelazione alla valutazione delle prove, non sono ammissibili.18.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzauna loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf.

Cass, n.20921/2019), restando il sindacato di legittimità sullamotivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd.minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost. (Cass.

S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n.16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitatoadeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’haportata (così come il Tribunale) a ritenere carente la prova deifatti posti a fondamento delle rivendicazioni attoree.19.

Si osserva, inoltre, che spettano al giudice di merito laselezione e valutazione delle prove a base della decisione,l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento,l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizioimplicito, la rilevanza di una prova, senza necessità diesplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga non rilevante o di enunciare specificamente che lacontroversia può essere decisa senza necessità di ulterioriacquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturatoquale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esitiistruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, alfine di un loro riesame (v.

Cass. n. 15568/2020, Cass. n.Numero registro generale 4163/202320814/2018, n. 20553/2021, n. 7168/2024); tanto più inN umero sezionale 1390/2026Numero di raccolta generale 10927/2026situazione processuale, quale quella in esame, di pronunciaData pubblicazione 24/04/2026doppia conforme di merito.20.

Neppure è integrata la violazione dell’art. 115 c.p.c., percui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressao implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli;è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice dimerito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiache ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazionedella valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata algiudice di merito e pertanto, qualora congruamenteargomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n.29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U.20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).21.

Il ricorso deve, pertanto, essere complessivamenterespinto, con regolazione delle spese del presente giudizio,liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Nriucmoerros doi r,a ccolta generale 10927/2026Data pubblicazione 24/04/2026a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 17 marzo2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso la sentenza n. 1394/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 14/12/2022 R.G.N. 702/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/2026Data pubblicazione 24/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver stipulato con l’[OSCURATO:PERSONA] (UNICAL) nove contratti di collaborazionecoordinata e continuativa tra il 22.10.2007 e il 31.3.2016,chiedeva al Tribunale di Cosenza di accertare e dichiararel’inefficacia e l’invalidità dei suddetti contratti e la naturasubordinata del rapporto di lavoro, con conseguente condannadell’ente al pagamento delle differenze retributive e alrisarcimento del danno da reiterato ed abusivo utilizzo dicontratti di lavoro a termine.2. Il Tribunale rigettava il ricorso, dichiarando prescritti icrediti azionati e maturati prima del 18.11.2011, ed escludendoche dall’istruttoria emergessero elementi idonei a riscontrarel’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.3. La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’appello dellavoratore, ritenendo questione nuova quella afferente laviolazione dell’art. 7 d. lgs. n. 165/2001, e condividendo ilgiudizio sull’istruttoria svolto dal Tribunale.4. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi, illustrati damemoria, cui ha resistito con controricorso l’Ateneo.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.; sostiene che la Corte d’Appello, puravendo accertato che la prestazione lavorativa consisteva incompiti esecutivi e ripetitivi, ha disatteso il principiogiurisprudenziale secondo il quale i normali indici sintomatici disubordinazione, consistenti nell'assoggettamento del prestatoreNumero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/2026all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinNaumreer od dei ral ccolta generale 10927/2026Data pubblicazione 24/04/2026datore di lavoro, non sono applicabili allorquando la prestazionededotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata.2. Il motivo è inammissibile.3. La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai qualiinferire, o meno, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinatocostituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale ilsindacato della Corte di cassazione è equiparabile al piùgenerale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo daparte del giudice di merito; la sussistenza o meno dell'elementodella subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro vacorrettamente individuata sulla base di una serie di indicisintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali lacollaborazione, la continuità della prestazione lavorativa el'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, davalutarsi criticamente e complessivamente, con unaccertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass.n. 14434/2015, n. 11959/2023, n. 18268/2023).4. Il motivo involge direttamente questioni diapprezzamento delle risultanze probatorie non sindacabili insede di legittimità, e la valutazione della Corte territoriale sulpunto, nell’ambito dei principi di diritto fissati, resiste allecensure di parte ricorrente, trattandosi di decisione di meritocongrua, che rientra nei poteri del giudice di merito effettuare,e che non viola la normativa in ordine alla qualificazione e allasussunzione dei fatti accertati.5. In più occasioni questa Corte ha affermato che lavalutazione delle risultanze processuali che inducono il giudicedel merito ad includere un rapporto controverso nello schemacontrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomocostituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile inNumero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/2026Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed Nausmterroa dti trai ccolta generale 10927/2026Data pubblicazione 24/04/2026da applicare al caso concreto (Cass. n. 23343/2024, n.9106/2021, n. 13202/2019, n. 5436/2019, n. 332/2018, n17533/2017, n. 4346/2015, n. 9808/2011, n. 23455/2009, n.26896/2009).6. In materia, va considerato come indefettibile l’elementodel vincolo di soggezione personale del prestatore al poteredirettivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinsechemodalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non giàsoltanto al loro risultato, e solo quando tale elemento non siaagevolmente apprezzabile si ritiene necessario fare riferimentoa criteri complementari e sussidiari, benché isolatamenteconsiderati privi di valore decisivo, ma valutabili globalmentecome indizi probatori della subordinazione stessa (cfr. Cass. n.9252/2010, n. 9254/2009, n. 4500/2007, n. 6224/2004, S.U.n. 379/1999).7. Da tali principi non si è discostata la Corte territoriale, cheha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze dicausa, dando atto della natura delle mansioni svolte, dellamancanza di prova dell’inserimento nell’organizzazioneaziendale, desunta dalla mancanza di obbligo di orario, delcontenuto delle direttive connesse ai contenuti dei progetti.8. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazionee falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.; lamenta che la Corte di merito, di fronteal primo motivo d’appello avente ad oggetto la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 d.gs. n. 165/2001, ha statuito che lacensura configurava una questione nuova non sottoposta alTribunale nell’atto introduttivo del giudizio; sostiene che la solaviolazione dell’art. 7 d.lgs. n. 165/2001 giustifica l’applicazionedell’art. 2126 c.c.Numero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/20269. Il motivo non è fondato. Numero di raccolta generale 10927/2026Data pubblicazione 24/04/202610. Osserva il Collegio che il rigetto della doglianza in esameda parte della Corte di merito, si basa su una duplice ratiodecidendi; oltre alla novità della questione, la pronuncia gravataha sul punto rilevato, “in ogni caso”, che la violazione delledisposizioni imperative riguardanti l’impiego di lavoratori “nonrivela, di per sé sola, la natura subordinata del rapporto con ilavoratori medesimi”.11. Detta statuizione è conforme alla giurisprudenza di questaCorte, che ha ritenuto applicabile l’art. 2126 c.c. non comeeffetto dell’insussistenza dei requisiti richiesti per la validainstaurazione del rapporto di collaborazione autonoma, masempre in relazione all’accertata natura subordinata delleprestazioni, essendo la violazione dell’art. 7 cit. elementoapprezzabile ai fini della qualificazione, ma non sufficiente adimostrare la subordinazione.12. Come chiarito da Cass. n. 4360/2023, non esiste nelpubblico impiego una disposizione generale come l’art. 69,d.lgs. n. 276/2003, in base alla quale, qualora il giudice accertiche un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “siavenuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato”, esso èconsiderato come “lavoro subordinato a tempo indeterminatosin dalla data di costituzione del rapporto”. Al contrario, l’art.36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 prescrive che la violazione didisposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego dilavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, “non puòcomportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempoindeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.Risulta coerente con questa normativa l’orientamentogiurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di uncontratto di collaborazione coordinata e continuativa con unaNumero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/2026P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore nNounme rpo udi òra ccolta generale 10927/2026Data pubblicazione 24/04/2026conseguire la conversione del rapporto in uno di lavorosubordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutelarisarcitoria, nei limiti di cui all’art. 2126 c.c., qualora il contrattodi collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavorosubordinato. Tuttavia, è appunto necessario l’accertamento chela prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico noneconomico, in forza di un contratto formalmente qualificato dicollaborazione autonoma ex art. 7 d.lgs. n. 165/2001, ha difatto assunto i caratteri della subordinazione. In mancanza ditale accertamento, non è accoglibile la domanda di applicazionedell’art. 2126 c.c. quale effetto della sola violazione dellasuddetta norma.13. Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 e n. 5 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; denunciamotivazione apparente e, comunque, insanabile contraddizionedella stessa, per l’affermazione, da un lato, che la prestazionelavorativa del ricorrente era collegata all’attuazione dei progetti,come delineati nei contratti di collaborazione coordinata econtinuativa succedutisi nel tempo, quindi autonoma, e,dall’altro, che la prestazione del ricorrente era caratterizzata dacompiti esecutivi e ripetitivi, come tali, incompatibili con lecollaborazioni autonome e rientranti nell’alveo del rapporto dilavoro subordinato, siccome caratterizzati dalla mera attuazionedi quanto impartito dal committente, senza alcun margine diautonomia, anche operativa, da parte del collaboratore.14. Con il quarto motivo, deduce nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132 n. 4 e 115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente e,comunque, per insanabile contraddizione della stessa, attesoNumero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/2026che la Corte territoriale, da un lato, ha inteso non rivolNguemerreo dai ral ccolta generale 10927/2026Data pubblicazione 24/04/2026testimone nessuna domanda a chiarimento o riconvocarlo e,dall’altro, ha ritenuto lacunosa la testimonianza perché carentesu circostanze a suo dire non capitolate, e sulle quali nessunoha chiesto al testimone di riferire.15. Con il quinto motivo, deduce nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per travisamento della prova,nella parte in cui ha ritenuto come esistenti progetti collegati aicontratti di collaborazione coordinata e continuativa, da cuidesumere la natura meramente organizzativa e generale delledirettive impartite, di cui però non v’è traccia negli atti delgiudizio.16. Con il sesto motivo, si denuncia nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per travisamento della provanella parte in cui, attraverso una incontrovertibile antinomia trai risultati obiettivamente derivanti dalla prova testimonialeassunta e le conseguenze che il giudice ne ha tratto, ha ritenutoche dalle testimonianze escusse non si evinceva se le direttiveimpartite al ricorrente fossero istruzioni di carattere generale(compatibili, in quanto tali, con il regime di lavoroparasubordinato) o veri e propri ordini, suscettibili di sanzionese inadempiuti, per cui non risultava provato il requisitodell’eterodirezione e, precisamente, la tipologia delle direttiveimpartite al ricorrente dai dirigenti e funzionari dell’ente, le qualisarebbero state generiche e non specifiche, come talicompatibili con un rapporto di lavoro autonomo, sotto forma dicollaborazione coordinata e continuativa.Numero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/202617. I motivi, da trattare congiuntamente per connessiNoumneero, dii nra ccolta generale 10927/2026Data pubblicazione 24/04/2026quanto tutti di denuncia di nullità della sentenza gravata inrelazione alla valutazione delle prove, non sono ammissibili.18. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzauna loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n.20921/2019), restando il sindacato di legittimità sullamotivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd.minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n.16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitatoadeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’haportata (così come il Tribunale) a ritenere carente la prova deifatti posti a fondamento delle rivendicazioni attoree.19. Si osserva, inoltre, che spettano al giudice di merito laselezione e valutazione delle prove a base della decisione,l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento,l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizioimplicito, la rilevanza di una prova, senza necessità diesplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga non rilevante o di enunciare specificamente che lacontroversia può essere decisa senza necessità di ulterioriacquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturatoquale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esitiistruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, alfine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, Cass. n.Numero registro generale 4163/202320814/2018, n. 20553/2021, n. 7168/2024); tanto più inN umero sezionale 1390/2026Numero di raccolta generale 10927/2026situazione processuale, quale quella in esame, di pronunciaData pubblicazione 24/04/2026doppia conforme di merito.20. Neppure è integrata la violazione dell’art. 115 c.p.c., percui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressao implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli;è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice dimerito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiache ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazionedella valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata algiudice di merito e pertanto, qualora congruamenteargomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n.29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U.20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).21. Il ricorso deve, pertanto, essere complessivamenterespinto, con regolazione delle spese del presente giudizio,liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 4163/2023Numero sezionale 1390/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Nriucmoerros doi r,a ccolta generale 10927/2026Data pubblicazione 24/04/2026a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 17 marzo2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]