CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025
Cassazione n. 24078/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione, nel giudizio di responsabilità per il reato di rapina aggravata, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che «ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici» (Sez. 2, n. 32100 del 01/06/2021, Profili, non mass.). nel caso di specie il giudice di appello, facendo riferimento al valore del bene sottratto (1000,00 euro) e alle concrete modalità del fatto - caratterizzato dalla circostanza che l'imputato non solo si è impossessato del bene con violenza, arrecando un consistente pregiudizio fisico e morale alla persona offesa, ma ha anche colpito a più riprese le forze dell'ordine per garantirsi l'impunità - ha dunque adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per cui non vi sia spazio per definire il danno arrecato particolarmente lieve (sul punto, si veda pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Consigliere tensor