CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 00429/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione, avendo i giudici ampiamente motivato sulla recidiva reiterata, rimarcando i precedenti recenti dell'imputato, ritenuti espressivi, anche in ragione dell'arco temporale di commissione degli stessi, di persistente capacità a delinquere e aggravata pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]