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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 37181/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 aprile 2022 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione non è ammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

La prospettazione difensiva, tesa a contestare la ritenuta sussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo della fattispecie incriminatrice, appare non soltanto generica e apodittica, ma si pone anche in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, sotto il profilo dell'elemento materiale, pacificamente ritiene il reato integrato anche nel caso di un ritardato ritorno del soggetto agente al proprio domicilio coatto (Sez. 6, n, 48547 del 21/10/2009, Rv. 245533).

Quanto al dolo di fattispecie, il provvedimento impugnato risulta immune da censure in punto di motivazione, avendo il giudice di merito correttamente valorizzato le emergenze probatorie, univocamente rappresentative della consapevolezza del ricorrente circa la condotta evasiva (cfr p. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 aprile 2022 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione non è ammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. La prospettazione difensiva, tesa a contestare la ritenuta sussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo della fattispecie incriminatrice, appare non soltanto generica e apodittica, ma si pone anche in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, sotto il profilo dell'elemento materiale, pacificamente ritiene il reato integrato anche nel caso di un ritardato ritorno del soggetto agente al proprio domicilio coatto (Sez. 6, n, 48547 del 21/10/2009, Rv. 245533). Quanto al dolo di fattispecie, il provvedimento impugnato risulta immune da censure in punto di motivazione, avendo il giudice di merito correttamente valorizzato le emergenze probatorie, univocamente rappresentative della consapevolezza del ricorrente circa la condotta evasiva (cfr p. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37181/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris