CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13732/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroConsorzio di Bonifica della Basilicata, in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 32, Roma, pressostudio LMCA, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 14/2023 pubblicatain data 09/03/2023, n.r.g. 48/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era dirigente del Consorzio di Bonifica dellaBasilicata. Con nota prot. n. 2385 del 03/10/2017 e poi n. 3012 del17/11/2017 l’ente aveva mosso contestazioni disciplinari relative al contegnoda lui tenuto nei confronti del Commissario del Consorzio (avv. [OSCURATO:PERSONA]),consistito nell’invio di diverse missive, indirizzate anche a terzi, quali organiNumero registro generale 16351/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 13732/2026istituzionali e di stampa, con cui il dirigente aveva contestato l’operato delData pubblicazione 11/05/2026Commissario oppure aveva reso noto il suo diniego rispetto ad alcunedisposizioni commissariali. Nelle contestazioni disciplinari si era evidenziatoanche il linguaggio screditante, offensivo e diffamante utilizzato dal dirigente,tanto da aver determinato anche alcune denunzie-querele in sede penale daparte del Commissario.Con delibera n. 92 del 05/04/2018 il Consorzio si era determinato allicenziamento in tronco del Pennacchio ai sensi dell’art. 5, all. H, CCNLdirigenza consortile, comunicato con nota prot. n. 2209 del 05/04/2018.2.- [OSCURATO:PERSONA] adìva il Tribunale di Potenza, secondo il rito introdottodalla legge n. 92/2012, per impugnare il licenziamento, sostenendone laritorsività per essersi opposto all’accorpamento dei tre originari Consorzi dibonifica lucani e per avere egli presentato un esposto all’[OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] su una programmata assunzione diretta di un dirigenteda parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in uno dei tre accorpandi Consorzi, che nontrovava alcuna giustificazione, posto che nei tre Consorzi egli era l’unicodipendente con qualifica dirigenziale, sicché il posto di dirigente nel nascentenuovo Consorzio unico della Basilicata sarebbe spettato a lui. Deduceva chea partire da tale data il Commissario avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato unapolitica ritorsiva e vendicativa nei suoi confronti. Chiedeva pertanto ladeclaratoria di nullità del licenziamento, la sua reintegrazione nel posto dilavoro e la condanna del Consorzio al pagamento dell’indennità risarcitoriapari a tutte le retribuzioni maturate e non percepite fino all’effettivareintegrazione.3.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, all’esito della fase c.d.sommaria introdotta dalla legge n. 92/2012, rigettava l’impugnazione,ritenendo che le deduzioni del ricorrente potessero dar luogo aingiustificatezza o a illegittimità del licenziamento, ma non a illiceità inmancanza di allegazione di un motivo illecito in termini di intentodiscriminatorio o ritorsivo ai sensi degli artt. 1343 e 1345 c.c. e, quindi,escludeva l’ammissibilità del ricorso ex lege n. 92/2012, atteso che per idirigenti non sussisteva in tal caso la tutela reintegratoria alla quale eralimitata la speciale azione introdotta dalla c.d. riforma Fornero.Numero registro generale 16351/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 13732/2026Data pubblicazione 11/05/20264.- All’esito dell’opposizione del Pennacchio, il Tribunale, in riformadell’ordinanza, accoglieva la domanda reintegratoria e risarcitoria. Inparticolare riteneva che la condotta omissiva del Consorzio, consistita nel nonavere nominato un proprio membro nel collegio di conciliazione e di arbitratoa seguito della richiesta del Pennacchio e nel non avere adito l’AutoritàGiudiziaria, avesse determinato la sopravvenuta inefficacia del licenziamento,ai sensi dell’art. 1, co. 9, dell’allegato H al CCNL dirigenza consortile, nonlimitato alle sanzioni conservative ma applicabile a tutte le sanzionidisciplinari, ivi compreso il licenziamento.5.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dal Consorzio e, in riforma della sentenza di primo grado,rigettava l’impugnazione del licenziamento.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) è vero che l’art. 1 CCNL dirigenza consortile, ai commi 8, 9 e 10 ricalcapedissequamente la previsione dell’art. 7 L. n. 300/1970 (secondo cuia seguito della richiesta di costituzione di un collegio di conciliazione edi arbitrato il datore di lavoro è tenuto a nominare il propriorappresentante ovvero ad adire l’[OSCURATO:PERSONA], pena l’inefficaciadella sanzione);b) tuttavia l’art. 2 CCNL – che elenca le sanzioni disciplinari, fra le qualiricomprende il licenziamento in tronco – è previsione generale, cometale non idonea a scalfire il consolidato orientamento giurisprudenziale,secondo cui il meccanismo di impugnazione della sanzione previstodall’art. 7, co. 7, L. n. 300/1970 si applica alle sole sanzioniconservative;c) quindi l’interpretazione sistematica del Tribunale non può esserecondivisa, atteso che la procedura di conciliazione e di arbitrato previstadall’art. 1, co. 8, 9 e 10, CCNL deve ritenersi applicabile alle solesanzioni conservative;d) C. Cost. n. 4456/1992 ha dichiarato non fondata la questionedell’inapplicabilità delle disposizioni dell’art. 7, co. 7, L. n. 300/1970 sulprocedimento di conciliazione e di arbitrato alla sanzione espulsiva;Numero registro generale 16351/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 13732/2026Data pubblicazione 11/05/2026e) Cass. n. 11141/2004 e Cass. n. 11988/2018 hanno stigmatizzato lanecessità, ai fini dell’estensione della predetta disciplina, di un espressoe specifico richiamo di quest’ultima da parte della contrattazionecollettiva, sicché non è idoneo a tal fine un generico rinvio alle garanzieprocedimentali di cui all’art. 7 L. n. 300 cit.;f) nel caso in esame tale specifico rinvio manca, poiché l’art. 1, co. 8 e 2,dell’allegato H al CCNL contiene una previsione generale sul sistema diimpugnazione delle sanzioni, sicché non può inferirsene l’applicabilitàanche al licenziamento disciplinare;g) posta l’efficacia del licenziamento, è onere del dirigente dimostrare ilmotivo ritorsivo e la sua esclusività, ossia l’assenza di altre ragioni lecitedeterminanti;h) nel caso in esame la corrispondenza proveniente dal Pennacchio,oggetto della prima contestazione disciplinare, si connota per “i toniutilizzati, che, oltre ad evidenziare il conclamato corto circuito fra ilvertice amministrativo e quello politico dell’ente, sono stati senz’altroesorbitanti rispetto ai limiti del diritto di critica”;i) quand’anche vi fosse stata un’indebite ingerenza del vertice politiconell’ambito proprio dell’amministrazione attiva, la reazione del dirigentePennacchi deve considerarsi sproporzionata per “un linguaggioevidentemente esorbitante rispetto al limite della continenza”;j) vi sono infatti espressioni plurioffensive nei confronti dell’avv.Musacchio e della gestione del Consorzio che egli incarnava;k) nelle missive oggetto della seconda contestazione disciplinare si rileval’esistenza di un’ingerenza del dirigente in aspetti non di suacompetenza (gestione del personale, rapporti fra dipendenti eCommissario, contegno processualpenalistico assunto dall’entecostituitosi parte civile nel procedimento penale a carico delPennacchio), sicché vi è stata da parte del Pennacchi “una gestionesviata delle proprie funzioni”;l) quindi il Consorzio ha dato prova della giustificatezza del licenziamentoe della sua giusta causa, mentre il Pennacchio non ha dimostrato ilmotivo ritorsivo;Numero registro generale 16351/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 13732/2026Data pubblicazione 11/05/2026m) peraltro, anche nei confronti delle pregresse amministrazioni vi erastata una tensione di rapporti, per quanto si evince dalla narrazione deifatti contenuta negli scritti difensivi del Pennacchio.6.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.7.- [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della Basilicata ha resistito con controricorso.8.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.9.- Rinviato il ricorso a nuovo ruolo per accertare quale fosse stata lamodalità ed il contenuto della comunicazione della sentenza di reclamo aiprocuratori delle parti, è stata acquisita la relativa attestazione di cancelleria.10.- Le parti hanno depositato nuova memoria.11.- Alla nuova adunanza camerale il collegio si è riservata la motivazionenei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il ricorso è tardivo.Dall’attestazione della cancelleria della Corte d’Appello di Potenza del16/10/2025 si evince che, contrariamente all’assunto del ricorrente (v. ricorsoper cassazione, p. 11), il biglietto di cancelleria della Corte d’Appello,comunicato a mezzo pec in data 10/03/2023, conteneva il testo integrale dellasentenza in formato .pdf e quel contenuto coincide con quello delle pecricevute dai tre destinatari.Quindi, ai sensi dell’art. 1, co. 62, L. n. 92/2012, da quel momentodecorreva il termine di 60 giorni per proporre il ricorso per cassazione,scaduto in data 09/05/2023. Il ricorso risulta invece notificato in data26/07/2023, dunque tardivamente.Per infirmare questo accertamento del cancelliere, che è pubblico ufficiale,il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso (art. 2700 c.c.), nellaspecie non proposta.Peraltro, la difesa del ricorrente, in occasione della memoria per l’odiernaadunanza camerale, ha depositato soltanto la ricevuta di consegna della pecinviata dalla cancelleria della Corte d’appello all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Ciommo, manon anche la medesima ricevuta della ulteriore e distinta pec che pure risultainviata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Ciommo, al fine di dimostrare il suo assunto, ossiache a nessuno dei due procuratori del Pennacchio (avv. [OSCURATO:PERSONA] di Ciommo eNumero registro generale 16351/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 13732/2026Data pubblicazione 11/05/2026avv. Gustavo di Ciommo) fosse stata comunicata la sentenza integrale informato .pdf.Non è possibile applicare il principio di diritto affermato da Cass., sez. lav.,11 dicembre 2024, n. 31866, invocato in subordine dal ricorrente nellamedesima memoria. In quel caso, infatti, il cancelliere si era limitato adpermaneva un dubbio, risolto da questa Corte con applicazione della regolaresiduale dell’onere della prova (ritenuto a carico del controricorrente).Nel caso qui in esame, invece, è stato compiuto un ulteriore accertamento,ossia che il biglietto di cancelleria conteneva anche la sentenza rappresentatadal file in formato .pdf recapitato ai tre avvocati destinatari (due difensori delPennacchi e uno del Consorzio). Si tratta di un fatto accertato ed attestato dalcancelliere, il cui atto è dotato di fede privilegiata in quanto proveniente dapubblico ufficiale, vincibile solo mediante querela di falso, nella specie nonproposta. Dunque nessun dubbio sussiste, per cui non è possibile far ricorsoalla regola residuale dell’onere della prova, applicato da questa Corte nelprecedente sopra citato.L’eccezione sollevata in subordine dal ricorrente (v. ricorso per cassazione,p. 15 ss.) – secondo cui non troverebbe applicazione la speciale disciplina delrito di cui alla legge n. 92/2012, poiché sarebbe intervenuto il mutamento delrito, da quello previsto dalla citata legge n. 92 a quello ordinario del lavoro exart. 414 ss. c.p.c., come dovrebbe dedursi dall’avvenuta lettura del dispositivoin udienza (adempimento non previsto nel rito c.d. Fornero) – non può esserecondivisa.E’ pacifico, e comunque risulta dagli atti, che il giudizio di primo grado siastato celebrato secondo il c.d. rito Fornero, introdotto dalla legge n. 92/2012.Infatti il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto ai sensi di tale rito,vi sono state le due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda acognizione ordinaria introdotta mediante opposizione del lavoratore, tipichedel c.d. rito Fornero.Ne consegue che trova applicazione il principio della c.d. ultrattività del rito,in virtù del quale il giudizio deve proseguire, nei successivi gradi diimpugnazione, nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, lequali condizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame (exNumero registro generale 16351/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 13732/2026Data pubblicazione 11/05/2026multis Cass. ord. n. 27853/2025).Nessuna rilevanza ha il fatto – invocato dal ricorrente – per cui l’istanza disospensione della sentenza di primo grado sarebbe stata trattata dalla Corted’appello ai sensi dell’art. 431 c.p.c. Questa Corte ha già affermato che alreclamo (giudizio di secondo grado) previsto dal c.d. rito Fornero, per quantonon espressamente regolato dalla legge n. 92/2012, trovano applicazione lenorme sull’appello proprie del rito del lavoro, in quanto compatibili. Fra questevi è l’art. 431 c.p.c., sicché l’applicazione di tale norma è fatto del tutto“neutro” e quindi non significativo di un mutamento del rito.Analogamente, in mancanza di un’apposita ordinanza di mutamento del ritoda parte della Corte d’appello (Cass. ord. n. 20705/2018), nessuna rilevanzaha il fatto che all’udienza di discussione sia stata data lettura del dispositivo.Questo adempimento certo non è previsto dalla legge n. 92/2012, maneppure è escluso e quindi, come tale, è un fatto “neutro”, ossia non idoneoa creare un’apparentia iuris e quindi ad ingenerare un ragionevoleaffidamento delle parti in termini di (avvenuto) mutamento del rito.Infine nessuna rilevanza ha la novella del processo civile ad opera del d.lgs.n. 149/2022 (che ha abrogato l’art. 1, co. 62, L. n. 92/2012). Tale corpusnormativo – come riconosce lo stesso ricorrente – non trova applicazione aigiudizi instaurati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore (come quelloin esame, il cui ricorso introduttivo è stato depositato in data 29/03/2022).Al riguardo questa Corte ha già affermato che, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs.n. 149/2022, l'abrogazione delle norme del c.d. rito Fornero opera per iprocedimenti instaurati successivamente al 28/02/2023, sicché per quelliinstaurati anteriormente a tale data il gravame è assoggettato alla disciplinaprecedente (quindi al c.d. rito Fornero), tenuto conto che la coincidenzatemporale tra l'abrogazione delle norme preesistenti e l'applicazione dellenuove, prevista dal decreto legislativo, ne assicura la contestuale operatività;che l'espressa volontà legislativa si mostra coerente con il principio dellaperpetuatio iurisdictionis, in forza del quale il processo civile è regolato nellasua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda;infine, che l'art. 37 del d.lgs. cit., contenente la previsione dell'abrogazionedell'art. 1, commi da 47 a 69, della l. n. 92/2012, non prevede alcunadisciplina intertemporale (Cass. n. 12275/2025).Numero registro generale 16351/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 13732/2026Data pubblicazione 11/05/2026Ne consegue che, in relazione al presente giudizio, la disciplina del termineper proporre ricorso per cassazione è rimasta quella dettata dall’art. 1, co.62, L. n. 92/2012: sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza a curadella cancelleria.2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsareal controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data04/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]