CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17824/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01T7T9C), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/09/2023 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al punto concernente la confisca del denaro e inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 04/09/2023, il Tribunale di Bologna applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni tre mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 15.408,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 20-bis cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva rigettato la richiesta di pena sostitutiva con argomentazioni apparenti e di mero stile, omettendo di argomentare in ordine alla idoneità della sanzione sostitutiva richiesta a scongiurare il rischio di recidiva. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca del denaro, lamentando che il Tribunale non aveva argomentato in ordine al nesso di pertinenzialità tra il reato asc:ritto all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nell'abitazione della moglie e frutto dell'attività lavorativa lecita della predetta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che il giudice del patteggiarriento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo, non applicandosi al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. - che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva-, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 - 01 ; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, Rv. 284925 - 01; Sez. 2 n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 - 01).Nella specie, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, l'applicazione di misure sostitutive della detenzione non ha costituito oggetto dell'accordo e, pertanto, la doglianza proposta risulta del tutto destituita di fondamento. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Il ricorrente impugna la disposta confisca, deducendo l'assenza di pertinenzialità tra il reato ascrittogli e la somma di denaro perché di proprietà della moglie, in quanto frutto di lecito guadagno a seguito di attività lavorativa; in tal modo, tuttavia, lamenta aspetti non invocabili perché inerenti a diritti di soggetto diverso, quale unico titolare del diritto alla restituzione della somma di denaro (cfr Sez.5, n. 18508 del 16/02/2017,Rv.270209 - 02, che ha affermato che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del