CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33687/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 agosto 1960; avverso la sentenza del 17 novembre 2025 della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della curatela, parte civile costituita, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché, nella sua qualità di amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] drink s.r.l. (successivamente dichiarata fallita) ed in concorso con il coniuge, ritenuto amministratore di fatto della società, avrebbe distratto merci di magazzino per un valore di oltre 300 mila euro. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputata, si compone di due motivi d'impugnazione. Il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 216 e 223 I. fall., 40 cod. pen. e 2392 cod. civ.) e del connesso vizio di motivazione, deduce che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dello svolgimento solo formale delle funzioni gestorie (in ragione della fisica assenza della ricorrente - pacificamente trasferita in Piemonte - al momento dell'ipotizzato compimento delle condotte contestate), e, conseguentemente, della mancanza di consapevolezza, da parte della Cascini, dell'esistenza di condotte distrattive poste in essere dal coniuge, amministratore di fatto dell'impresa, peraltro da lei neanche concretamente evitabili, in ragione della sua fisica assenza dalla sede dell'impresa. Il secondo motivo riguarda la quantificazione della provvisionale riconosciuta in favore delle parti civili, la cui determinazione sarebbe stata effettuata, ancora una volta, senza considerare il ruolo concretamente svolto dalla ricorrente. 3. Il 24 giugno 2026, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, nell'interesse della ricorrente, una memoria difensiva, con la quale - anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero - si insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il 7 luglio 2026, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., parte civile costituita, ha depositato una memoria difensiva con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. Infondato il primo motivo. Il principio da cui muove la difesa è corretto: l'amministratore di diritto risponde, in concorso con quello di fatto, delle condotte distrattive materialmente realizzate da quest'ultimo ove, pur gravato dall'obbligo giuridico di impedirle in ragione della carica rivestita, ometta di intervenire. Ne consegue che, sul piano soggettivo, pur non essendo richiesta la specifica conoscenza di ogni singola operazione distrattiva, è comunque necessario che egli sia consapevole, quantomeno in termini generali, dell'esistenza di condotte depauperative poste in essere nell'ambito della gestione societaria (ex multis, Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225). Ma l'assunto è infondato. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale ha argomentato la sua decisione, evidenziando come la ricorrente avesse consapevolmente omesso ogni controllo sulla gestione, al fine di consentire al coniuge, già dichiarato fallito ma effettivo dominus dell'impresa, di operare in piena autonomia, anche in forza della procura a lui conferita per i periodi di sua assenza dalla sede aziendale La motivazione esiste, non è manifestamente illogica ed è coerente con i dati richiamati (in assenza di contrarie deduzioni) e, pertanto, insindacabile in questa sede. 3. Il secondo motivo è indeducibile: la statuizione, pronunciata in sede penale, relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, ha natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata e, per sua natura, è insuscettibile di passare in giudicato, in quanto destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. E tanto esclude che possa autonomamente essere impugnata con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo. 3 P.Q.M