CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 33896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23238-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ( già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - 2022 contro 3574 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 58/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 23/03/2017 R.G.N. 126/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / / / / / / / [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Potenza confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA], svolta solo nei confronti del concessionario e non dell'ente impositore, avverso cartelle di pagamento notificate da Equitalia sud [OSCURATO:SOCIETA] la Corte che Equitalia non avesse dato prova della notifica delle cartelle, avendo prodotto la documentazione in primo grado con costituzione tardiva donde &< inutilizzabilità dei documenti versati nel fascicolo di parte. La produzione in secondo grado dell'avviso di ricevimento contenente la cartella di pagamento era da considerarsi ugualmente tardiva e quindi inammissibile, mentre l'estratto di ruolo, siccome atto di parte, era inidoneo a costituire prova dei fatti posti a fondamento della pretesa. Affermava infine che la prescrizione quinquennale decorreva con riferimento all'anno d'imposta e non con riferimento al successivo atto interruttivo, assente stante l'omessa notifica delle cartelle, dal che la compiuta prescrizione del diritto di credito. Avverso tale statuizione Agenzia delle Entrate Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso principale, Agenzia delle Entrate Riscossione denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile la produzione documentale di primo grado, nonostante il giudice avesse acquisito agli atti detta documentazione e senza che vi fosse stata impugnazione sul punto, sicché s'era formato il giudicato. Con il secondo motivo di gravame si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, co.1, 132, co. 1, n.4 c.p.c. e 111 Cost., nonché difetto assoluto di motivazione e nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo ex art.360, co.1, n.5 c.p.c. per non avere la Corte d'appello considerato che dalle sentenze di primo grado, dagli atti difensivi di controparte e dai documenti prodotti in secondo grado dall'appellante, emergeva la prova delle notifiche delle cartelle esattoriali. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 437, co.2, c.p.c. e 111, co. 1 e 2, Cost per non avere la Corte d'appello ammesso i documenti prodotti in secondo grado dall'appellante sebbene mera riproduzione di quelli prodotti in primo grado. Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 57 D.P.R. n.602/1973, nonché degli artt.32 e 39 D.M. 9.4.2011, per non avere la Corte ritenuto rilevati gli estratti di ruolo, invece equipollenti alle cartelle di pagamento. Con l'unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art.24 Cost., per avere la Corte territoriale disposto la compensazione delle spese di lite, anziché la condanna di controparte. Il ricorso principale appare inammissibile per difetto di valida procura. La procura è stata rilasciata da AdER non all'Avvocatura dello Stato ma a un avvocato del libero foro, in data 19.9.17, ovvero successivamente al Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del 22.6.2017. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo, l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito. Secondo la sentenza di questa Corte a sezioni unite, n.30008/19, nelle materie oggetto della convenzione tra AdER e Avvocatura dello Stato, la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente. In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20). Nel caso di specie, la procura è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro. Ne segue l'inammissibilità del ricorso principale, non essendo perciò necessario indagare il tema della legittimazione passiva come risolto da Cass., sez. un., n.7514/22. Stante l'inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale diventa inefficace poiché tardivo, notificato cioè oltre il termine di sei mesi dell'art.327 c.p.c., ovvero il 30.10.2017, mentre la sentenza è stata pubblicata il 23.3.2017 (Cass.17707/21). Attesa la soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio sono compensate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso principale e l'inefficacia del ricorso incidentale, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte della ricorrente e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale. Roma, deciso nell'adunanza del 25.10.22 [OSCURATO:PERSONA] IL FUNZIONt f,lari.5: Pi