CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che ha confermato quella emessa in data 4/7/2019 dal GIP del Tribunale di Ragusa, che riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 337 e artt. 582,585,576, comma 1 n. 1, c.p., condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 393bis c.p. in relazione all'art. 337 c.p. in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente non risultando congrua, e pertanto arbitraria, e comunque percepita come tale, la condotta degli operanti rispetto a quella, priva di rilevo penale, del ricorrente. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto, avendo la Corte correttamente rilevato che il consumo personale di stupefacente costituisce illecito amministrativo, rispetto al cui accertamento alcuna arbitrarietà può ravvisarsi nella condotta dei pubblici ufficiali violentemente aggrediti dal ricorrente. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] _ DEPOS; . IN CAN07.1 3