CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 09900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Impugnazione - Mezzi - Ricorso per cassazione - [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - R.G.N. 17843/2021 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. CP [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17843/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni, n. 268/A; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 129B; - controricorrente - avverso l'ordinanza di rilascio del Tribunale di Latina n. 9728/2020 pubblicata in data 15 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma settimo, Cost., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] — che resiste con controricorso — avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di Latina, pronunciando a conclusione della fase a cognizione sommaria di procedimento di convalida di sfratto (intimato dalla locatrice Bertani nei confronti della predetta società, quale conduttrice), preso atto della attestazione di persistenza della morosità e ritenuta non fondata su prova scritta l'opposizione dell'intimata, ha nell'ordine: convalidato lo sfratto; ordinato al cancelliere l'apposizione della formula esecutiva; fissato per il rilascio la data del 15 gennaio 2021; disposto la trasformazione del rito per la decisOne sulle ulteriori domande delle parti, previa introduzione della LC- procedura di mediazione; il ricorso è affidato ad unico mezzo, con il quale la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 665 cod. proc. civ., lamentando che con detto provvedimento il "fribunale si è illegittimamente pronunciato anche sulla convalida dello sfratto, così assumendo contenuto e natura decisori e divenendo assimilabile alla sentenza di definizione del giudizio di merito; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; la controricorrente ha depositato memoria. considerato che:il ricorso è inammissibile — anzitutto — perché tardivo, in quanto proposto dopo la scadenza del termine lungo per impugnare; l'ordinanza risulta infatti depositata (ed anche comunicata) in data 15 dicembre 2020, mentre il ricorso è stato proposto con notifica a mezzo p.e.c. in data 16 giugno 2021, oltre dunque la scadenza del termine lungo per impugnare di cui all'art. 327 cod. proc. civ., nella specie venuto a scadere, computati sei mesi dal detto dies a quo, il 15 giugno 2021; giova rammentare al riguardo che nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (v. da ultimo Cass. 25/08/2020, n. 17640); peraltro, quand'anche il ricorso fosse stato tempestivo, avrebbe dovuto comunque dichiararsi inammissibile, in virtù del consolidato principio secondo cui avverso il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosità emesso in carenza dei presupposti di legge, l'impugnazione deve essere proposta con l'appello, assumendo l'ordinanza natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza (Cass. n. 14625 del 13/06/2017; n. 12979 del 27/05/2010; n. 15353 del 06/07/2006; n. 17151 del 03/12/2002; n. 14720 del 21/11/2001, Rv. 550462 n. 560 del 19/01/2000, Rv. 532967); il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022 Il Presidente (France