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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 09849/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4754/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] D E L [OSCURATO:PERSONA] STRADA - PUGLIA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] PLC -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TARANTO n. 2471/2023 depositata il 19/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], assicurata Aviva, in sosta regolare lungo la via dello Sport in località Plagianello, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], subì la collisione da parte dell'Iveco, targato ED772NR, assicurato con la società esteraEnterprice [OSCURATO:PERSONA], con sede in Gibilterra. [OSCURATO:PERSONA] –dopo aver atteso per oltre due mesi il risarcimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] - si rivolse ad un legale, il quale formalizzò richiesta risarcitoria, che fu ricevuta da Enterprice il 25.09.2015.

Detta richiesta fu riscontrata da [OSCURATO:PERSONA], mandataria con rappresentanza in Italia delle Enterprice e gestionaria del sinistro, che, con lettera del 26 novembre 2015, comunicòl’invio dell’importo di euro 2.400,00(di cui € l.952,59 per danni, pari alla richiesta della Gigante, € 47,41 per fermo tecnico ed € 400,00 per competenze legali) e, il giorno successivo, 27 novembre 2015, trasmise assegno di pari importo. [OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata 28 gennaio 2016 accettòla somma di euro 2.000,00per danno patrimoniale e fermo tecnico, ma insistettenella richiesta di pagamento del danno accessorio per spese stragiudiziali: in particolare, trattenne in acconto la somma offerta di euro 400,00 e contestualmente richie se l’ulteriore somma di euro 1865,00.

2. Non avendo ottenuto detta ulteriore somma richiesta, la Gigante conveniva davanti al Giudice di Pace di Taranto la Enterprise chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle spese stragiudiziali sostenute in seguito al sinistro, al netto della somma di euro 400,00già percepita.

Si costituiva la compagnia Enterprise che comunicava l'avvio della procedura di liquidazione.

Il giudizio veniva interrotto per effetto dell’avvio della procedura di liquidazione coatta della compagnia convenuta; ma, successivamente, veniva riassunto anche nei confronti della compagnia [OSCURATO:SOCIETA], impresa designata dal Fondo di Garanzia per la RegionePuglia.

Respinta con ordinanza la richiesta di prova orale formulata dall’attore, il Giudice di Pace di Taranto, con sentenza n. 1115/2018, definendo il giudizio, rigettava la domanda formulata da parte attorea, condannando quest’ultima alla rifusione delle spese processuali nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

In motivazione il giudice di primo grado, da un lato, riteneva evidente, sulla scorta della documentazione prodotta, che l’impresa del danneggiante “con solerzia” aveva provveduto alla liquidazione per un sinistro che “non presentava alcuna difficoltà”, e, dall’altro, rilevava che l’attività svolta dal difensore era “risultata limitata” alla richiesta risarcitoria del 15 settembre 2015 (condizione di procedibilità della domanda), alla lettera del 28 gennaio 2016 (propedeutica all’azione proposta) e alla lettera del 27 ottobre 2016 inviata ad [OSCURATO:SOCIETA] ed al [OSCURATO:PERSONA] (propedeutica alla prosecuzione del giudizio di merito).

Pertanto, riteneva che la somma di euro 400,00, offerta dalla compagnia a saldo d elle spese stragiudiziali, fosse congrua “in relazione al valore del risarcimento richiesto ed alla utile e necessaria attività svolta dal costituito procuratore”.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la Gigante, laquale si lamentava - oltre che del rigetto della richiesta di prove orali, che aveva articolato al fine di dimostrare l'attività stragiudiziale effettivamente svolta - della violazione dell'art. 148 Cda e dei parametri, di cui al DM 55/2014, in quanto l'importo di euro 400,00 riconosciuto dalla Compagnia in sede stragiudiziale non era congruo e chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, la compagnia convenuta fosse condannata al pagamento di euro 2.265,95 per le spese stragiudiziali, da cui doveva essere decurtato l'importo di euro 400,00 già percepito.

Si costituiva la compagnia che, in via preliminare, eccepiva la inammissibilità dell'appello; e, nel merito, chiedeva il rigetto della impugnativa avversaria, con conferma della sentenza gravata.

IlCommissario liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] plc, seppur ritualmente citato, rimaneva invece contumace.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2471/2023, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese legali del grado in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA].

3. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso per cassazione la Gigante.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] della compagnia resistente ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nella sentenza impugnata, il giudice di appello - dopo aver premesso che, invocando principi di diritto affermati da questa Corte, le spese sostenute dalla vittima, per remunerare l’avvocato, al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono ipotesi di danno emergente (che, come qualsiasi altra voce di danno, deve essere provata, per poter essere risarcita) – ha ritenuto che: a) nel caso di specie la definizione stragiudiziale non era di difficile soluzione e non aveva richiesto particolare attività, stante anche la collaborazione dimostrata dalla compagnia di assicurazione; b) l’importo di euro 400,00 riconosciuto dalla compagnia in sede stragiudiziale era congruo; c) comunque la parte appellante non soltanto non aveva provato ma neppure allegato di aver versato al professionista la maggior somma richiesta. 2.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 4 e del DM n. 37/18 e dell’art. 19 del DM n. 55/14, nella parte in cui il giudice di appello ha motivato risulta quindi congruo l’importo versato a titolo di spese stragiudiziali (prossimo ai valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014) .

Sostiene che i giudici del merito, nell’individuare l’importo dovuto a titolo di spese legali per l’attività stragiudiziale, hanno violato i minimi inderogabili.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione dell’art. 19 del DM n. 55/14, nella parte in cui il giudice di appello ha rilevato che le spese legali sono irrisarcibili quando 1) la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà; 2 i danni erano modestissimi; 3 l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato; nel caso in esame, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, la definizione stragiudiziale della questione non è apparsa di difficile soluzione .

Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non soltanto la gestione del sinistro presentava evidenti difficoltà ed i danni non erano affatto modesti, ma soprattutto la definizione stragiudiziale della questione era stata di difficile soluzione.

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di prova orale, che era stata articolata in atto di citazione e che era stata reiterata in atto di appello, al fine di provare la consistenza dell’attività stragiudiziale svolta dal legale.

Sostiene che il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non aver provato i fatti costitutivi del suo diritto e, al contempo, rigettare la richiesta di prova, dalla parte articolata, per provare detti fatti.

2.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1223 c.c. nella parte in cui il giudice di appello ha soggiunto che “Tra l’altro, deve infine rimarcarsi che l’appellante non ha né allegato né provato di aver versato al professionista la somma richiesta”.

Sostiene che le spese legali prescindono dalla esibizione della fattura per diversi ordini di ragioni, che indica.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo, il secondo ed il quarto motivo, che si trattano congiuntamente per motivi di connessione, sono inammissibili per un triplice profilo.

In primo luogo, la ricorrente, pur evocando il vizio di violazione di legge, sostanzialmente sollecita inammissibilmente questa Corte a rivalutare le evidenze istruttorie ed il giudizio di congruità espresso in maniera conforme da entrambi i giudici di merito.

In particolare, ai fini del suddetto giudizio di congruità, il giudice di appello, dato atto della collaborazione dimostrata dalla compagnia (p.3), ha tenuto conto del fatto che: a) l’attività era stata limitata agli incontri con la cliente propedeutici all’invio di una sola missiva; b) la liquidazione del danno era stata tempestiva, essendosi la compagnia attivata ad effettuare la perizia sul mezzo ed a formulare l’offerta in poco più di due mesi; c) l’assenza assoluta di difficoltàdella gestione stante anche la mancata contestazione sull’ane sul quantum.

Rispetto a tale giudizio di congruità - espresso da entrambi i giudici di merito sull’importo già corrisposto (in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014) ante causam dalla compagnia a titolo di spese legali stragiudiziali – l’ulteriore affermazione ( Tra l’altro, deve infine rimarcarsi che l’appellante non ha né allegato né provato di aver versato al professionista la somma richiesta ) rappresenta una ulteriore ratio, esposta ad abundantiam.

Inoltre, i motivi non rispettano il requisito, previsto dall’art. 366 n. 4 c.p.c., non avendo la ricorrente indicato né quale attività professionale stragiudiziale, non considerata da entrambi i giudici di merito, sarebbe stata espletat a in suo favore ; né dove e come e lla avrebbe dedotto lo svolgimento di tale pretesa ulteriore attività stragiudiziale al giudice di primo grado.

Infine, i motivi sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.

Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell’esborso, ai fini della possibilità di porloa carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio ; b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l’ordinaria diligenza ai sensi dell’art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l’assistenza legale.

Precisamente, le Sezioni Unite di questa Corte: -con sentenza n. 17357/2009, hanno affermato che: In tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali (ai sensi dell'art. 2 della tariffa stragiudiziale), è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali.

Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, eventualmente maggiorato sino al quadruplo (art. 5, commi 2 e 3, della tariffa giudiziale), in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio, anche non patrimoniali, e dell'urgenza richiesta (tale principio ha trovato sostanziale espressa conferma nell’art. 20 del D.M. n. 55/2014, rubricato “Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali” in base al quale L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella ); - con sentenza n.16990/2017, hanno affermato che … il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa.

L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.

Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.

Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.

Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017).

Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande .

A detti principi, fissati dalle Sezioni Unite si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplice (cfr., tra le tante, Cass. n. 24682/2017, n. 2644/2018, n. 30732/2019, n. 24481/2020, n. 15732/2022 , nn. 8571, 15265 e 30854/2023).

In particolare: a)Cass. n. 2644/2018 ha precisato che: le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sarà soggetta alle regole generali: e dunque – non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma primo, c.c.); -non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma secondo, c.c.); - non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.) ; b)Cass. n. 24481/2020 ha precisato che: Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio ; c) Cass. n. 15732/2022 ha precisato che: … le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componentedel danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione eprova. … ne consegue che la mera esistenza di una proposta di accordo stragiudiziale, non sottoscritta dal danneggiato, in cui la compagnia assicuratrice del danneggiante si impegnava a riconoscere in favore del danneggiato, tra le varie voci, un congruo importo a titolo di spese stragiudiziali nel caso di accordo idoneo ad evitare la causa, non equivale, in sede di accertamento giudiziale, alla piena prova di aver subito un danno emergente corrispondente all'aver sostenuto, a cagione del sinistro, un esborso patrimoniale corrispondente.

Il riconoscimento da parte dell'assicurazione, in favore deldanneggiato, di un importo per spese legali stragiudiziali nel tentativo di chiud ere bonariamente la controversia evitando il giudizio non è un fatto irrilevante, perché comprova l'esistenza di un impegno nell'attività stragiudiziale di entrambe le parti, per evitare appunto la causa.

In mancanza di una precisa allegazione sulla consistenza ditale impegno, ed in mancanza di alcuna documentazione in ordine allasua avvenuta retribuzione (che il ricorrente non allega sia stataprodotta e non considerata), appare corretta la decisione di merito… .

In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il giudice di appello ha dato corretta applicazione dei suddetti principi al caso in esame(nel quale, si ribadisce, l’attività difensiva stragiudizale svolta è risultata limitata agli incontri con il cliente propedeutici all’invio di una sola missiva e la compagnia ha prontamente offerto a fini transattivi la somma di euro 400,00per le spese legali stragiudiziali, somma trattenuta in acconto dalla danneggiatae ritenuta congrua da entrambi i giudici di merito)mentre il ricorso non offre spunti per una meditata rivisitazione dei principi sopra esposti, ai quali va dunque data continuità.

3.2. Inammissibile è il terzo motivo.

Invero - in disparte il fatto che la ricorrente non ha trascritto in ricorso le circostanze capitolate su cui la prova testimoniale non ammessa dai giudici di merito avrebbe dovuto vertere e non ha neppure indicato i testimoni chiamati a confermarle - questa Corte anche di recente ha avuto modo di precisare (Cass. n. 30810/2023) che: Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione.

Occorre qui ribadire che l’omessa ammissione della prova testimoniale può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui la prova non ammessa abbia ad oggetto circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento.

In definitiva, l’inammissibilità del motivo in esame consegue: sia al mancato rispetto dell’art. 366 n. 4 c.p.c.; sia al fatto che la ricorrente censura la mancata ammissione dei capitoli di prova orale senza spiegarne la decisività, a fronte delle risultanze documentali esaminate da entrambi i giudici di merito (peraltro in modo conforme).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della compagnia resistente, in euro 1.200,00per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4754/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] D E L [OSCURATO:PERSONA] STRADA - PUGLIA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] PLC -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TARANTO n. 2471/2023 depositata il 19/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], assicurata Aviva, in sosta regolare lungo la via dello Sport in località Plagianello, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], subì la collisione da parte dell'Iveco, targato ED772NR, assicurato con la società esteraEnterprice [OSCURATO:PERSONA], con sede in Gibilterra. [OSCURATO:PERSONA] –dopo aver atteso per oltre due mesi il risarcimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] - si rivolse ad un legale, il quale formalizzò richiesta risarcitoria, che fu ricevuta da Enterprice il 25.09.2015. Detta richiesta fu riscontrata da [OSCURATO:PERSONA], mandataria con rappresentanza in Italia delle Enterprice e gestionaria del sinistro, che, con lettera del 26 novembre 2015, comunicòl’invio dell’importo di euro 2.400,00(di cui € l.952,59 per danni, pari alla richiesta della Gigante, € 47,41 per fermo tecnico ed € 400,00 per competenze legali) e, il giorno successivo, 27 novembre 2015, trasmise assegno di pari importo. [OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata 28 gennaio 2016 accettòla somma di euro 2.000,00per danno patrimoniale e fermo tecnico, ma insistettenella richiesta di pagamento del danno accessorio per spese stragiudiziali: in particolare, trattenne in acconto la somma offerta di euro 400,00 e contestualmente richie se l’ulteriore somma di euro 1865,00. 2. Non avendo ottenuto detta ulteriore somma richiesta, la Gigante conveniva davanti al Giudice di Pace di Taranto la Enterprise chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle spese stragiudiziali sostenute in seguito al sinistro, al netto della somma di euro 400,00già percepita. Si costituiva la compagnia Enterprise che comunicava l'avvio della procedura di liquidazione. Il giudizio veniva interrotto per effetto dell’avvio della procedura di liquidazione coatta della compagnia convenuta; ma, successivamente, veniva riassunto anche nei confronti della compagnia [OSCURATO:SOCIETA], impresa designata dal Fondo di Garanzia per la RegionePuglia. Respinta con ordinanza la richiesta di prova orale formulata dall’attore, il Giudice di Pace di Taranto, con sentenza n. 1115/2018, definendo il giudizio, rigettava la domanda formulata da parte attorea, condannando quest’ultima alla rifusione delle spese processuali nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. In motivazione il giudice di primo grado, da un lato, riteneva evidente, sulla scorta della documentazione prodotta, che l’impresa del danneggiante “con solerzia” aveva provveduto alla liquidazione per un sinistro che “non presentava alcuna difficoltà”, e, dall’altro, rilevava che l’attività svolta dal difensore era “risultata limitata” alla richiesta risarcitoria del 15 settembre 2015 (condizione di procedibilità della domanda), alla lettera del 28 gennaio 2016 (propedeutica all’azione proposta) e alla lettera del 27 ottobre 2016 inviata ad [OSCURATO:SOCIETA] ed al [OSCURATO:PERSONA] (propedeutica alla prosecuzione del giudizio di merito). Pertanto, riteneva che la somma di euro 400,00, offerta dalla compagnia a saldo d elle spese stragiudiziali, fosse congrua “in relazione al valore del risarcimento richiesto ed alla utile e necessaria attività svolta dal costituito procuratore”. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la Gigante, laquale si lamentava - oltre che del rigetto della richiesta di prove orali, che aveva articolato al fine di dimostrare l'attività stragiudiziale effettivamente svolta - della violazione dell'art. 148 Cda e dei parametri, di cui al DM 55/2014, in quanto l'importo di euro 400,00 riconosciuto dalla Compagnia in sede stragiudiziale non era congruo e chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, la compagnia convenuta fosse condannata al pagamento di euro 2.265,95 per le spese stragiudiziali, da cui doveva essere decurtato l'importo di euro 400,00 già percepito. Si costituiva la compagnia che, in via preliminare, eccepiva la inammissibilità dell'appello; e, nel merito, chiedeva il rigetto della impugnativa avversaria, con conferma della sentenza gravata. IlCommissario liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] plc, seppur ritualmente citato, rimaneva invece contumace. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2471/2023, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese legali del grado in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso per cassazione la Gigante. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] della compagnia resistente ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella sentenza impugnata, il giudice di appello - dopo aver premesso che, invocando principi di diritto affermati da questa Corte, le spese sostenute dalla vittima, per remunerare l’avvocato, al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono ipotesi di danno emergente (che, come qualsiasi altra voce di danno, deve essere provata, per poter essere risarcita) – ha ritenuto che: a) nel caso di specie la definizione stragiudiziale non era di difficile soluzione e non aveva richiesto particolare attività, stante anche la collaborazione dimostrata dalla compagnia di assicurazione; b) l’importo di euro 400,00 riconosciuto dalla compagnia in sede stragiudiziale era congruo; c) comunque la parte appellante non soltanto non aveva provato ma neppure allegato di aver versato al professionista la maggior somma richiesta. 2.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 4 e del DM n. 37/18 e dell’art. 19 del DM n. 55/14, nella parte in cui il giudice di appello ha motivato risulta quindi congruo l’importo versato a titolo di spese stragiudiziali (prossimo ai valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014) . Sostiene che i giudici del merito, nell’individuare l’importo dovuto a titolo di spese legali per l’attività stragiudiziale, hanno violato i minimi inderogabili. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione dell’art. 19 del DM n. 55/14, nella parte in cui il giudice di appello ha rilevato che le spese legali sono irrisarcibili quando 1) la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà; 2 i danni erano modestissimi; 3 l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato; nel caso in esame, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, la definizione stragiudiziale della questione non è apparsa di difficile soluzione . Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non soltanto la gestione del sinistro presentava evidenti difficoltà ed i danni non erano affatto modesti, ma soprattutto la definizione stragiudiziale della questione era stata di difficile soluzione. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di prova orale, che era stata articolata in atto di citazione e che era stata reiterata in atto di appello, al fine di provare la consistenza dell’attività stragiudiziale svolta dal legale. Sostiene che il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non aver provato i fatti costitutivi del suo diritto e, al contempo, rigettare la richiesta di prova, dalla parte articolata, per provare detti fatti. 2.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1223 c.c. nella parte in cui il giudice di appello ha soggiunto che “Tra l’altro, deve infine rimarcarsi che l’appellante non ha né allegato né provato di aver versato al professionista la somma richiesta”. Sostiene che le spese legali prescindono dalla esibizione della fattura per diversi ordini di ragioni, che indica. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo, il secondo ed il quarto motivo, che si trattano congiuntamente per motivi di connessione, sono inammissibili per un triplice profilo. In primo luogo, la ricorrente, pur evocando il vizio di violazione di legge, sostanzialmente sollecita inammissibilmente questa Corte a rivalutare le evidenze istruttorie ed il giudizio di congruità espresso in maniera conforme da entrambi i giudici di merito. In particolare, ai fini del suddetto giudizio di congruità, il giudice di appello, dato atto della collaborazione dimostrata dalla compagnia (p.3), ha tenuto conto del fatto che: a) l’attività era stata limitata agli incontri con la cliente propedeutici all’invio di una sola missiva; b) la liquidazione del danno era stata tempestiva, essendosi la compagnia attivata ad effettuare la perizia sul mezzo ed a formulare l’offerta in poco più di due mesi; c) l’assenza assoluta di difficoltàdella gestione stante anche la mancata contestazione sull’ane sul quantum. Rispetto a tale giudizio di congruità - espresso da entrambi i giudici di merito sull’importo già corrisposto (in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014) ante causam dalla compagnia a titolo di spese legali stragiudiziali – l’ulteriore affermazione ( Tra l’altro, deve infine rimarcarsi che l’appellante non ha né allegato né provato di aver versato al professionista la somma richiesta ) rappresenta una ulteriore ratio, esposta ad abundantiam. Inoltre, i motivi non rispettano il requisito, previsto dall’art. 366 n. 4 c.p.c., non avendo la ricorrente indicato né quale attività professionale stragiudiziale, non considerata da entrambi i giudici di merito, sarebbe stata espletat a in suo favore ; né dove e come e lla avrebbe dedotto lo svolgimento di tale pretesa ulteriore attività stragiudiziale al giudice di primo grado. Infine, i motivi sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell’esborso, ai fini della possibilità di porloa carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio ; b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l’ordinaria diligenza ai sensi dell’art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l’assistenza legale. Precisamente, le Sezioni Unite di questa Corte: -con sentenza n. 17357/2009, hanno affermato che: In tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali (ai sensi dell'art. 2 della tariffa stragiudiziale), è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, eventualmente maggiorato sino al quadruplo (art. 5, commi 2 e 3, della tariffa giudiziale), in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio, anche non patrimoniali, e dell'urgenza richiesta (tale principio ha trovato sostanziale espressa conferma nell’art. 20 del D.M. n. 55/2014, rubricato “Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali” in base al quale L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella ); - con sentenza n.16990/2017, hanno affermato che … il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande . A detti principi, fissati dalle Sezioni Unite si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplice (cfr., tra le tante, Cass. n. 24682/2017, n. 2644/2018, n. 30732/2019, n. 24481/2020, n. 15732/2022 , nn. 8571, 15265 e 30854/2023). In particolare: a)Cass. n. 2644/2018 ha precisato che: le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sarà soggetta alle regole generali: e dunque – non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma primo, c.c.); -non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma secondo, c.c.); - non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.) ; b)Cass. n. 24481/2020 ha precisato che: Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio ; c) Cass. n. 15732/2022 ha precisato che: … le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componentedel danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione eprova. … ne consegue che la mera esistenza di una proposta di accordo stragiudiziale, non sottoscritta dal danneggiato, in cui la compagnia assicuratrice del danneggiante si impegnava a riconoscere in favore del danneggiato, tra le varie voci, un congruo importo a titolo di spese stragiudiziali nel caso di accordo idoneo ad evitare la causa, non equivale, in sede di accertamento giudiziale, alla piena prova di aver subito un danno emergente corrispondente all'aver sostenuto, a cagione del sinistro, un esborso patrimoniale corrispondente. Il riconoscimento da parte dell'assicurazione, in favore deldanneggiato, di un importo per spese legali stragiudiziali nel tentativo di chiud ere bonariamente la controversia evitando il giudizio non è un fatto irrilevante, perché comprova l'esistenza di un impegno nell'attività stragiudiziale di entrambe le parti, per evitare appunto la causa. In mancanza di una precisa allegazione sulla consistenza ditale impegno, ed in mancanza di alcuna documentazione in ordine allasua avvenuta retribuzione (che il ricorrente non allega sia stataprodotta e non considerata), appare corretta la decisione di merito… . In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il giudice di appello ha dato corretta applicazione dei suddetti principi al caso in esame(nel quale, si ribadisce, l’attività difensiva stragiudizale svolta è risultata limitata agli incontri con il cliente propedeutici all’invio di una sola missiva e la compagnia ha prontamente offerto a fini transattivi la somma di euro 400,00per le spese legali stragiudiziali, somma trattenuta in acconto dalla danneggiatae ritenuta congrua da entrambi i giudici di merito)mentre il ricorso non offre spunti per una meditata rivisitazione dei principi sopra esposti, ai quali va dunque data continuità. 3.2. Inammissibile è il terzo motivo. Invero - in disparte il fatto che la ricorrente non ha trascritto in ricorso le circostanze capitolate su cui la prova testimoniale non ammessa dai giudici di merito avrebbe dovuto vertere e non ha neppure indicato i testimoni chiamati a confermarle - questa Corte anche di recente ha avuto modo di precisare (Cass. n. 30810/2023) che: Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione. Occorre qui ribadire che l’omessa ammissione della prova testimoniale può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui la prova non ammessa abbia ad oggetto circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento. In definitiva, l’inammissibilità del motivo in esame consegue: sia al mancato rispetto dell’art. 366 n. 4 c.p.c.; sia al fatto che la ricorrente censura la mancata ammissione dei capitoli di prova orale senza spiegarne la decisività, a fronte delle risultanze documentali esaminate da entrambi i giudici di merito (peraltro in modo conforme). 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della compagnia resistente, in euro 1.200,00per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della su
Sentenza Cassazione n. 09849/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris