CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 44680/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale gli è stata I applicata la misura della custodia in carcere per i reati di omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per quelli in armi e di ricettazione connessi e per quello di associazione di tipo mafioso in relazione alla sua partecipazione alla "locale" 'ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando due motivi con i quali deduce violazione di legge e vizi di motivazione. Con il primo il ricorrente eccepisce anzitutto l'omessa confutazione della memoria difensiva proposta nell'interesse dello Ierardi nel corso del giudizio di riesame in merito alla carenza di autonomia della motivazione dell'ordinanza genetica, nonché il difetto di valutazione da parte del giudice del riesame della certezza ed intrinseca valenza dimostrativa degli indizi posti a carico dell'indagato. Contesta in secondo luogo l'idoneità del materiale indiziario valorizzato dal Tribunale a dimostrare la tipicità della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso. In particolare lamenta come i giudici del merito, in maniera circolare, abbiano fondato la prova dell'organicità al sodalizio sul presunto coinvolgimento dello Ierardi nell'omicidio del Vona e la prova di quest'ultimo in ragione della sua organicità al contesto associativo. Ed in proposito l'unico elemento oggettivo riportato dall'ordinanza a dimostrazione della colorazione mafiosa dell'omicidio sarebbe costituito dall'unico incontro documentato tra l'indagato ed il Curcio, presunto vertice della cosca 'ndranghetista, peraltro avvenuto successivamente alla consumazione del delitto e le cui ragioni sarebbero in realtà ignote. Il Tribunale avrebbe poi omesso di considerare le circostanze prospettate dalla difesa a dimostrazione dell'illogicità della ricostruzione accolta nell'ordinanza genetica, come quelle relative ai rapporti intrattenuti successivamente al delitto dallo Ierardi con il [OSCURATO:PERSONA], principale testimone dell'accusa, ovvero le conversazioni intercettate tra il Caravetta ed il Nicolazzi, in grado di smentire l'asserita pretestuosità dell'"avvicinamento" dell'indagato alla vittima nei mesi antecedenti all'omicidio. Alcuna attenzione sarebbe poi stata riservata al contenuto delle conversazioni intercettate tra lo stesso Ierardi ed il Vona il giorno prima della scomparsa di quest'ultimo, dalle quali si desumerebbe come in realtà i due avevano fissato in maniera del tutto generica un appuntamento per il giorno successivo, talchè appare illogico che lo stesso fosse strumentale ad attirare la vittima nella proprietà del presunto assassino. Ancora il giudice del riesame non avrebbe confutato l'obiezione difensiva per cui dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] emerge come questi, in occasione della prima visita allo Ierardi, fece scendere il Vona ad almeno venti metri dalla proprietà dell'indagato e come, pertanto, quest'ultimo non potesse avvedersi della sua presenza. i Inoltre l'ordinanza impugnata illogicamente avrebbe valorizzato il luogo del rinvenimento del relitto bruciato della vettura del Vona, che la difesa ha documentato trovarsi non così vicino alla proprietà dello Ierardi, come invece sostenuto. Ed analogamente il Tribunale avrebbe sorvolato sulla durata del primo incontro tra l'indagato ed il Vona, del tutto incompatibile con la spiegazione che dello stesso hanno fornito i giudici del merito. Meramente congetturali sarebbero poi i ragionamenti svolti dai giudici del merito per sopperire al mancato rinvenimento del cadavere del Vona e dell'arma del delitto nei terreni circostanti all'azienda dello Ierardi, così come quelli relativi al significato di quanto raccontato dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine al luogo in cui lasciò la seconda volta la vittima, giacché il teste ha riferito di averla vista avviarsi per una strada che conduce non solo all'azienda dell'indagato, mentre risibili, in ottica indiziaria, sarebbero le sue valutazioni sullo stato d'animo del Vona. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece il difetto di motivazione sulla sussistenza e sull'individuazione delle effettive esigenze cautelari ravvisate e, soprattutto, sulla loro attualità, risultando evanescente in tal senso il contenuto delle intercettazioni riportate dal Tribunale, posto che nel corso delle suddette conversazioni vi sarebbe un riferimento solo teorico all'uso delle armi. 3. Il 30 settembre 2021 il difensore dell'indagato ha trasmesso memoria con la quale ha ribadito ed ulteriormente argomentato i motivi di ricorso, nonché evidenziato come nelle more questa Corte abbia annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva confermato il provvedimento cautelare emesso nei confronti del Curcio nella sua qualità di mandante dell'omicidio del Vona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Inammissibile è anzitutto la preliminare doglianza relativa al mancato esame dell'eccezione sul difetto di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica sollevata con la memoria depositata nel corso del giudizio di riesame, posto che la stessa era stata formulata in termini assolutamente generici e dunque doveva ritenersi inammissibile, rimanendo dunque irrilevante l'omessa confutazione della medesima da parte del Tribunale. 3. Venendo alle altre censure svolte dal ricorrente è infondata la critica mossa al Tribunale di aver sostanzialmente annacquato il giudizio sulla gravità del compendio indiziario relativo all'accusa di partecipazione all'associaizone 'ndranghetista. E' certamente vero che nello svolgimento del ragionamento articolato dai giudici del riesame è stato considerato anche il parallelo riconoscimento del concorso dello Ierardi nell'omicidio del Vona, ma il giudizio del Tribunale sul punto non è ancorato in maniera esclusiva a tale dato, come la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi del suddetto concorso poggia in maniera su un autonomo compendio indiziario che l'affermata intraneità al sodalizio si limita a completare, soprattutto al fine della contestualizzazione dell'episodio criminoso, senza che possa dunque registrarsi quella circolarità del ragionamento probatorio lamentato dalla difesa. Ciò premesso, le ulteriori censure rivolte alla motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla menzionata intraneità si rivelano generiche e versate in fatto. Il Tribunale ha tratto la propria convinzione non soltanto dalle risultanze dei tracciati dell'utenza telefonica dell'indagato registrate in concomitanza di alcuni eventi rilevanti nello svolgimento della vita associativa - il cui significato indiziario viene svalutato in maniera meramente assertiva nel ricorso - ma altresì dal contenuto di alcune conversazioni intercettate nei confronti dello Ierardi, dal suo coinvolgimento nel reperimento di risorse economiche da destinare ai familiari dei detenuti e dalla sua frequentazione con il Curcio, elementi non specificamente contestati dal ricorrente, se non attraverso la formulazione di un generico giudizio di "debolezza" dei singoli dati indiziari valutati dai giudici del merito, con la cui motivazione, dunque, il ricorso non può ritenersi essersi compiutamente confrontato. 4. Quanto all'omicidio del Vona, deve rilevarsi che l'ordinanza ha fondato la gravità indiziaria del coinvolgimento nell'episodio dell'indagato su una serie di dati probatori ritenuti convergenti in tal senso. Il ricorso contesta il significato dei singoli elementi indizianti valorizzati dalla motivazione del provvedimento impugnato, ma, oltre a non individuare effettivi tratti di manifesta illogicità dell'apprezzamento compiuto dal giudice del riesame, la sua critica muove da presupposti non condivisibili circa le regole di valutazione del compendio indiziario applicabili nell'incidente cautelare. Ed infatti, secondo l'orientamento largamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte e qui condiviso, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, c.p.p. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 c.p.p. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 c.p.p. (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). Non solo, le censure del ricorrente rivelano un approccio parcellizzato alla piattaforma probatoria, finendo per non confrontarsi con la valutazione complessiva della stessa operata dal giudice del riesame, che in maniera tutt'altro che illogica ha collegato gli spari uditi dal [OSCURATO:PERSONA] ed i successivi comportamenti dello Ierardi alla scomparsa del Vona, ritenendo altrettanto logicamente che questi sia stato dunque ucciso in occasione di una visita - la seconda della giornata - all'azienda agricola dell'indagato. Peraltro il ricorso si esercita ma una critica selettiva e parziale del materiale valorizzato dal Tribunale, omettendo, ad esempio, di considerare le intercettazioni delle conversazioni dell'indagato eseguite la sera stessa dell'omicidio e nei mesi successivi. Non è poi vero che il Tribunale abbia travisato o forzato il significato di alcuni dei dati utilizzati ovvero omesso di confrontarsi con le obiezioni avanzate dalla difesa nelle proprie memorie in merito alla conclusività di alcune circostanze. Quanto alla possibilità dello Ierardi di rendersi conto della presenza del [OSCURATO:PERSONA] in occasione del primo accesso del Vona nell'azienda dell'indagato, i giudici del riesame hanno evidenziato che l'indagato non necessariamente deve aver notato la presenza del teste, potendo anche averlo appreso dalla stessa vittima. Che poi questa si sia trattenuta diverse decine di minuti è stato logicamente ritenuto irrilevante, non comprendendosi perché la consegna dei conigli avrebbe dovuto esaurirsi in pochi istanti senza dilungarsi a parlare. Ciò che correttamente è stato ritenuto significativo è il racconto del [OSCURATO:PERSONA], il quale, per come riportato nell'ordinanza e non contestato, ha riferito del secondo appuntamento e di come in questa occasione si sia separato dal Vona all'imbocco della strada principale, consapevole che egli si sarebbe nuovamente recato dallo Ierardi. Ed apodittico in proposito è il rilievo per cui il teste non sapesse dove si stesse recando la seconda volta il Vona, posto che l'ordinanza ha precisato che invece il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precisato che in entrambe le occasioni doveva recarsi da "Piero" e il ricorso non indica le risultanze che smentirebbero tale affermazione. Conseguentemente irrilevante è la circostanza che dal punto in cui il Vona ed il [OSCURATO:PERSONA] si sono separati si diramino gli accessi a diverse proprietà. Generiche e versate in fatto sono invece le obiezioni svolte in merito all'attendibilità del Dudau, tanto più che il ricorso evoca alcune evidenze senza riportarne od allegarne compiutamente il contenuto ed alle quali comunque attribuisce un significato solo asseritamente incompatibile con quanto riferito dal teste. Meri paralogismi sono poi i rilievi sul significato, tutt'altro che illogico, attribuito dall'ordinanza al prolungato "silenzio" telefonico ed alla conversazione intrattenuta dallo Ierardi quando poi ha invece risposto ad una chiamata. Non colgono nel segno nemmeno le censure relative alla ritenuta ambientazione mafiosa del delitto. E' lo stesso giudice del riesame a sottolineare il carattere tutt'altro che decisivo dell'incontro tra lo Ierardi ed il Curcio nei giorni successivi alla scomparsa del Vona, più che altro valorizzato a riscontro dell'organicità dell'indagato al sodalizio 'ndranghetista. Ed infatti l'ordinanza si pronunzia in termini meramente probabilistici circa il fatto che il Curcio possa identificarsi come il mandante dell'omicidio, rimanendo comunque irrilevante che l'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti sia stata annullata con rinvio da questa Corte, posto che è lo stesso ricorrente a rivelare che non sono ancora note le motivazioni di tale provvedimento. Ciò che invece ha logicamente argomentato il Tribunale è la conclusione che il Vona sia stato eliminato in quanto postosi in contrapposizione con gli interessi della locale cosca, evidenziando gli elementi idonei a giustificarla e che il ricorso ha confutato nuovamente in maniera assertiva o generica. 5. Infondate sono infine le doglianze proposte con il secondo motivo, posto che il giudice del riesame, facendo buon governo dei principi elaborati in materia da questa Corte e delle presunzioni stabilite dall'art. 275 comma 3 c.p.p., ha non solo escluso la sussistenza di elementi che consentano di ipotizzare un distacco dell'indagato dal sodalizio mafioso, con ciò in ogni caso assolvendo l'onere motivazionale sul requisito di attualità delle esigenze cautelari stante la natura permanente del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ma ha altresì tratto logicamente elementi positivi di conferma alla persistenza del quadro cautelare dall'analisi della condotta partecipativa in concreto attribuibile allo Ierardi. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il