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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10693/2022

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ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.

VICO N.31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.22/2021 pubblicata in data 7 gennaio 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. 35/2022 RG 6480-2021 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il \ 2022.

Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola •: i o Glltdr~, DEPOSITATO N CANCELLERIA Roma, 0 4 APR, 2022 t ',on o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO N.31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.22/2021 pubblicata in data 7 gennaio 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. 35/2022 RG 6480-2021 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il \ 2022. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola •: i o Glltdr~, DEPOSITATO N CANCELLERIA Roma, 0 4 APR, 2022 t ',on o
Decreto Cassazione n. 10693/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris