CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per I'mammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. _ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, in funzione di tribunale del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Salvatore [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 17 dicembre 2022 con la quale veniva applicata la misura della custodia in carcere per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra", famiglia di [OSCURATO:PERSONA], dal 2018 in permanenza. 1.1. Il Tribunale di Palermo, dopo avere premesso che il ricorrente è stato giudicato responsabile, con due distinte sentenze irrevocabili, della partecipazione alla suddetta associazione mafiosa fino al 1996 e poi dal 30 maggio 1997 al 20 giugno 2006, ha illustrato, conformemente al titolo cautelare, il quadro di gravità indiziaria derivante dalle captazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dai quali ha desunto non solo l'incondizionata disponibilità, varie volte veementemente manifestata da [OSCURATO:PERSONA] di continuare a far parte dell'associazione dopo la scarcerazione subita per le precedenti condanne (anche per estorsione e associazione dedita al narcotraffico), ma anche la diretta partecipazione alle attività del clan, con particolare riferimento al controllo delle piazze di spaccio di stupefacenti e dì beni di contrabbando, relazionandosi con personaggi di spicco dell'organizzazione e contribuendo a definire gli assetti territoriali. 1.2. Per quanto riguarda le esigenze c:autelari, il Tribunale di Palermo, ricordata la presunzione di legge, ha escluso che siano emersi elementi tali da ritenere insussistente il pericolo di reiterazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che sviluppa due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt.192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento, con riguardo alla partecipazione associativa. L'ordinanza ha travisato le intercettazioni e non ha esaminato la memoria difensiva; da tali atti emerge che [OSCURATO:PERSONA] non è considerato affidabile, viene insultato e denigrato nonché rnarginalizzato, a fronte della sua dichiarazione di disponibilità a operare per "cosa nostra". Egli non ha, in effetti, compiuto alcun atto a favore dell'organizzazione. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art.273 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze z cautelari che sono insussistenti poiché si tratta di un "soggetto ultra novantenne e totalmente incensurato". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il travisamento probatorio è denunciato in modo generico e si incentra, piuttosto, su una diversa valutazione del contenuto e del significato delle conversazioni intercettate. Del resto, sono inammissibili, perché non autosufficienti, le censure concernenti l'interpretazione delle conversazioni intercettate che si basano sulla riproduzione parziale e per stralcio delle verbalizzazioni, senza che il Collegio sia stato messo in grado di esaminare nel complesso il compendio probatorio di riferimento. 2.1. Si è, infatti, chiarito che «in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). 2.2. Con riguardo, poi, alle intercettazioni operate tra soggetti appartenenti a un'organizzazione criminale i quali riferiscano e discutano di fatti appresi nel contesto associativo, si è affermato che «gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti» (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509). 2.3. I giudici di merito hanno, ampiamente, illustrato la valenza delle conoscenze apprese dai soggetti appartenenti all'organizzazione criminale che, proprio perché ritenuti soggetti qualificati all'interno della medesima associazione, rivestono un notevole valore probatorio perché caratterizzate dalla pregnanza delle relazioni delinquenziali esistenti in un «circuito chiuso» qual è l'associazione mafiosa.Le notizie emerse nelle indicate conversazioni integrano, come ha correttamente evidenziato il giudice di merito, una condivisione delle conoscenze fra gli adepti, realizzando ila diffusione interna al circuito associativo di conoscenze relative alla vitalità stessa dell'organizzazione criminale. 3. Il ricorso è, poi, meramente assertivo quando cerca di escludere la rilevanza, dal punto di vista dell'apporto all'organizzazione, delle condotte poste in essere dal ricorrente che si è adoperato, con esponenti di spicco del clan, per l'assegnazione di piazze di spaccio di droga o tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Risulta, del resto, non contestata la percezione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di somme di denaro, frutto dell'attività dell'organizzazione; circostanza giudicata fortemente indicativa della stabilità del rapporto associativo e della concretezza dell'apporto offerto. 4. Il motivo di ricorso sulle esigenze cautelari è inammissibile. È noto che in presenza della cd. doppia presunzione relativa è corretta la motivazione che si limita a prendere atto l'inesistenza di elementi in grado di escludere la sussistenza del pericolo di reiterazione. Orbene, nel caso in esame, nel quale i nuovi fatti di partecipazione, commessi dopo una precedente lunga carcerazione che non ha evidentemente dissolto il legame associativo, sono assai prossimi al titolo cautelare, non vi è questione sulla sussistenza della doppia presunzione. Le doglianze difensive, relative all'età e all'incensuratezza, sono, del resto, così slegate dalla realtà processuale da apparire un refuso: ,[OSCURATO:PERSONA] è nato nel 1966 e ha svariati precedenti penali. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art