CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 30139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 10 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 21 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. Rilevato che entrambi i ricorsi unitamente alla memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento alla qualificazione del fatto in termini di rapina consumata e non tentata, risultano privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), con argomentazioni logiche e conformi alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, peraltro richiamata dal secondo giudice; il che rende manifestamente infondate le deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]