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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06714/2023

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11808-2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., in persona del suo procuratore [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura allegata all’atto di costituzione; -interventore - avverso il DECRETO N. 96 /20 1 6 del [OSCURATO:PERSONA], depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA];Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 /1/202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA], con il decreto in epigrafe, ha accolto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lo stato passivo del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.e ha quindi, per quanto ancora rileva, ammesso in collocazione privilegiata il credito di €. 367.371,73vantato dall’opponente in forza del mutuo ipotecario stipulato con la società poi fallita.

1.2. Il tribunale, in particolare, haritenuto l’infondatezza delle eccezioni sollevate dal Fallimento resistente, secondo cui, a fronte dell’erogazione del mutuo con contestuale concessione d’ipoteca e destinazione della relativa provvista all’estinzione dei pregressi debiti della mutuatari a verso la banca , si versava in una fattispecie : o di novazione oggettiva, avendo le parti mutato il titolo del rapporto e sostituito le obbligazioni derivanti dallo scoperto del conto corrente e dalle anticipazioni ricevute con altra obbligazione di pagamento, avente causa in un rapporto giuridico strutturalmente diverso nel titolo, nella durata e nella funzione, la quale, tuttavia, sarebbestata inesistente, a norma dell’art. 1234 c.c., per la nullità di forma e di contenuto degli originari contratti intercorrenti con la banca e la conseguente inesistenza delle relative obbligazioni; ovvero di simulazione relativa del mutuo ipotecario, in quanto dissimulante un atto costitutivo di ipoteca volontaria per debiti preesistenti scaduti, suscettibile di revocaa norma degli artt. 95 l.fall. e 2901 c.c..

2.1. Il tribunale ha rilevato : - i ) che la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 dell’oggetto o del titolo e deve essere connotata non solo dall’aliquid novi ma anche dall’animus novandi, “intesa come manifestazione inequivoca dell’intento novativo”, e dalla causa novandi, e cioè dall’interesse comune delle parti all’effetto novativo; ii) che nel caso in esame, al contrario, mancava la prova della volontà delle parti di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova, essendo, piuttosto, emerso che “ attraverso l ’ erogazione di somme la cui obbligazione restitutoria veniva garantita da ipoteca”, esse avessero unicamente inteso ripianare le pregresse passività; iii) che tanto trovava conferma nel fatto che non si era verificato alcun effetto estintivo dei “rapporti precedenti”, perché “il c/c di corrispondenza aveva continuato ad operare anche successivamente all’erogazione del mutuo, e con importi a debito dellaMassimini, fino alla sua estinzione avvenuta ben due anni dopo, il 30.6.2006”; iv) che non poteva assurgere a rango di elemento inequivocabile da cui desumere l’esistenza della causa novativa la dichiarazione di intenti della parte mutuataria, contenuta nell’atto di mutuo, di voler destinare liberamente le somme “al consolidamento delle pregresse passività”;v ) che la garanzia ipotecaria, pur non essendo collegata all’acquisizione di nuove disponibilità finanziarie, ma viceversa destinata all’adempimento di una pregressa esposizione debitoria, non era suscettibile di essere revocata ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., per difetto del presupposto dell’eventus damni , postoche il cespite concesso a garanzia era già gravato da precedenti ipoteche che complessivamente ne erodevano il valore, sì da rendere evidente, sin dalla stipulazione del mutuo, che gli altri creditori, ivi compresa la stessa mutuante, non avrebbero potuto sperare di ottenere alcunché dallasua liquidazione .Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3

2.2. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 13/5/2016, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione del decreto , dichiaratamente comunicato il 13/4/2016.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso,illustrato da memoria.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato il 21/12/2020atto di “costituzione di nuovo difensore”, con il quale ha dichiarato di essere cessionaria del credito. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’atto, denominato “di costituzione di nuovo difensore” depositato da [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA], asserita cessionaria del credito in contestazione , quand’anche interpretabile come atto di intervento volontario: nel giudizio di cassazione è infatti inammissibile l’intervento volontario di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso ove non vi sia stata costituzione del dante causa (cfr., da ultimo, Cass. n. 6774/022).

3.2. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1230 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, pur accertando che le somme mutuate erano servite ad estinguere la preesistent e esposizione debitoria, ha, tuttavia, negato l’esistenza delle novazione oggettivasul rilievo che il rapporto di conto corrente dal quale le obbligazioni pregresse avevano avuto origine, avendo continuato ad operare successivamente all’erogazione Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 del mutuo, non era stato contestualmente estinto, omettendo, tuttavia, di considerare chela novazione oggettiva richiede solo che le parti sostituiscano alla precedente obbligazione, che si estingue, una nuova obbligazione con oggetto o titolo differente, ma non anche l’estinzione del “ rapporto genetico ” dell’obbligazione o delle obbligazioni novate, ovvero la fonte dell’obbligazione estinta, la quale, specie se di durata, può senz’altro permanere tra le parti ma con un oggetto diverso.

3.3. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso la sussistenza dell’animus novandi, e cioè della specifica intenzione dei contraenti di estinguere la precedente obbligazione sostituendola con una nuova, senza, tuttavia, fornire alcuna motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove(per testi, per ordine di esibizione e per c.t.u.) da esso articolate nell’atto di costituzione, le quali, s e ammesse, avrebbero certamente invalidato l’accertamento in fatto svolto dal tribunale in ordine alla non ravvisabil ità dell’animus novandi.

4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

4.2. Ciò che il ricorrente ha lamentato, in sostanza, è l’erronearicognizione delle risultanze pro batorie operat a da i giudici a quo,lì dove, in particolare, questi hanno escluso che le parti avessero inteso “ estinguere l ’ originaria obbligazione, sostituendola con una nuova”, essendo, piuttosto, emerso che le stesse, “attraverso l’erogazione di somme la cui obbligazione restitutoria veniva garantita da ipoteca”, avevano voluto “soltanto ripianare le pregresse passività”.Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3

4.3. Lavalutazione delle prove raccolte costituisce , però, un ’ attività riservata in via esclusiva all ’ apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazionese non per il vizio consistito, come stabilito dall ’ art. 360 n. 5 c.p.c.,nell’avere del tutto omesso, in sede diaccertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piùfatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbianocostituito oggetto di discussione tra le parti e abbianocarattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebberodeterminato un esito diverso della controversia (Cass.

SU n. 8053 del 2014).

4.4. Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale) il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezziistruttori richiesti dalle parti, senza che il relativo apprezzamento possa essere sindaca to in sede di legittimità quando risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017).

4.5. Non era dunque necessario che il giudice del merito esponesse le ragioni per le quali ha ritenuto superflua l’ammissione delle prove dedotte dal Fallimento: lo stesso ricorrente ha riconosciuto, delresto, di aver formulato richiesta di ordine di esibizione e di amissione di una ctu al fine precipuo di dimostrare non già la novazione, ma la nullità delle obbligazioni a suo dire novate, mentre, quanto alla prova Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 testimoniale (per la quale ha, peraltro, indicato come unico teste il legale rapp.te della fallita) va escluso che le circostanze in essa articolate, secondo cui era stata la banca a prospettare alla debitrice la possibilità di ripianare lo scoperto mediante la stipulazione del mutuo ipotecario, sarebbero risultate decisive, ove confermate, per accertare la sussistenza dell’ a nimus novandi, anziché, secondo quanto ritenuto dal tribunale, la mera volontà delle parti di porre in essere un negozio indiretto avente unicamente la predetta finalità.

4.6. Ed una volta escluso che fosse emersoin giudizio un inequivoco animus novandi in capo alle parti, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell’art. 1230 c.c., la decisione che lostesso tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto dell’eccezione di novazione oggettiva che il Fallimento aveva sollevato.

4.7. La novazione oggettiva, infatti, si configura come un contratto, al contempo , estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla necessaria volontà dei relativi contraenti di far costituire, in sostituzione di quello precedente (che si estingue), un nuovo rapporto obbligatorio (art. 1230, comma 1°, c.c.),del quale, pertanto, costituiscono elementi essenziali, oltre l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo sostanziale del rapporto obbligatorio intercorso tra le stesse , anche l ’ animus novandi, consistente nella comune intenzione delle parti, che può essere anche manifestata in forma tacita purché risulti in modo non equivoco (art. 1230, comma 2°, c.c.),di estinguere l’originaria obbligazione e di sostituirla con una nuovanel titolo o nell’oggetto ( cfr. Cass. n. 27028 del 2022, in motiv. ; conf., Cass. n. 16038 del 2004; Cass. n. 1218 del 2008; Cass. n. 15980 del 2010).Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3

4.8. Ciò comportache, al di là della realizzazione di una situazione praticamente simile o analoga a quella conseguente sul piano fattuale alla novazione oggettiva ( come, appunto, accade nel caso cui la somma erogata dalla banca a titolo di mutuo garantito da ipoteca venga utilizzata dal mutuatario per il ripianamento di un preesistente debito da scoperto di conto corrente con la stessa banca), la riscontrata mancanza d ella volontà comune ad entrambe le parti di estinguere il preesistente debito tra di loro intercorrente e di sostituirlo con un altro diverso nel titolo per effetto dell’ accordo novativo , esclude la sussistenza, sul piano giuridico, del la novazione oggettiva.

5.1. Con il terzo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, avendo ritenuto l’insussistenza dell’eventus damni in ragione del fatto che il bene era già gravato da ipoteche di grado poziore, ha escluso la revocabilità dell’atto di concessione dell’ipoteca volontaria, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, ai fini della revoca della garanzia reale, è sufficiente il pericolo di danno, e cioè la maggiore difficoltà e/o incertezza di assicurare,sul ricavato del bene, la pari tà di trattamento tra i cre ditori chirografari e il creditore munito della garanzia revocanda, e che non assume, pertanto,alcun rilievo il fatto che il bene, alla data di costituzione delle nuova garanzia, sia già stato ipotecato per un valore rilevante poiché la garanzia ipotecaria può risultare pregiudizievole per i creditori chirografari, a prescindere dalla sua originaria capienza, per effetto della estinzione totale e/o parziale dei crediti garantiti dalle pregresse ipoteche volontarie ovvero, come è accaduto nel caso in esame, a seguito Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 dell’esclusione dallo stato passivo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedentemente iscritte.

5.2. Il motivo è inammissibile.

L ’ art. 66 l.fall., rubricato “azione revocatoria ordinaria”, dispone, in effetti, che il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci “gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori” secondo le norme del codice civile.

La disposizione, lì dove compie un rinvio alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attesta la natura derivata dell’azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell’ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell’art. 2901 c.c., con la conseguenza che l’esercizio dell’azione pauliana ad opera del curatore del fallimento comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quan to a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l’accoglimento dell’azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass.n.36033 del 2021).

5.3. Ora, secondo l’art. 2901, comma 1°, c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficacinei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio (comprese, come si evince dall’art. 2901, comma 3°, c.c., “le prestazioni di garanzia”)con i quali il debitore abbia arrecato “pregiudizio alle sue ragioni” (cd. eventus damni ).

Il presupposto oggettivo dell ’ azione revocatoria ordinaria è costituito, dunque, dal pregiudizio alle “ragioni”, e cioè alle pretese vantate da uno o più creditori nei confronti dell’autore dell’atto dispositivo, che si verifica quando, a seguitodel compimento dello stesso da parte del debitore (e salvo il caso della dolosa preordinazione dell’atto a danneggiare Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 i crediti non ancora sorti nei confronti del suo autore), il patrimonio di quest’ultimo sia diventato, sul piano quantitativo o qualitativo, tale da rendere impossibile ovvero più incerta o difficile l’integrale soddisfazione dei diritti di credito: e, precisamente, in caso di concessione di garanzia reale ad uno dei creditori, quando tale atto, rispetto alla situazione patrimoniale preesistente, abbia reso impossibile o anche più incerta o difficile la soddisfazionedelle pretese spettanti agli altri creditori, se e nella misura in cui, prima dell’attodi disposizione compiuto dal debitore, tale soddisfazione era, almeno in parte, possibile; con l a conseguenza che, ove l ’ oggetto dell ’ azione revocatoria sia un atto di concessione di un’ulteriore ipoteca su un bene già ipotecato a favore di altri , il pregiudizio dev ’ essere specificamente valutato, nella sua certezza ed effettività, con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore garantito dalla nuovaipoteca e i creditori chirografari e , quindi , come ha fatto il decreto impugnatocon accertamento insindacabile in questa sede, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione di questi ultimi rispetto all’entità della garanzia reale concessa dal debitore prima del suo compimento (cfr. Cass. n. 16464 del 2009, che ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, per mancanza del presupposto del danno, sul rilievo che l’immobile oggetto di revocatoria era gravato da due ipoteche, sicché il creditore chirografario,che aveva chiesto la revoca della vendita dell’immobile, ben difficilmente, ove anche la vendita non avesse avuto luogo, avrebbe potuto ottenere su quel bene la soddisfazione del proprio credito).

5.4. Non risulta, d’altro canto, che l ’ asserit o , mancat o riconoscimento della collocazione prelatizia del credito vantato da uno solo dei creditori ipotecari di rango potiore rispetto a quello di Monte dei [OSCURATO:SOCIETA], abbia formato oggetto di Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 discussione fra le parti;né il ricorrente ha lamentato l’omesso esame di detta circostanza sotto il profilo di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ., quale fatto decisivo dal quale desumere l’esistenzadi un pregiudizio, quantomeno potenziale, alle ragioni dei creditori chirografari ammessi al passivo il cui credito era già sorto alla data dell’iscrizione ipotecaria per cui è causa (crediti preesistenti dei quali, per il vero, il Fallimento neppure risulta aver provato, come gli incombeva, la sussistenza).

6. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, dunque, inammissibile: e come tale, quindi, dev’essere dichiarato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile l’atto di “costituzione di nuovo difensore” depositato da [OSCURATO:SOCIETA]. in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA].; dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese di lite, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; ; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11808-2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., in persona del suo procuratore [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura allegata all’atto di costituzione; -interventore - avverso il DECRETO N. 96 /20 1 6 del [OSCURATO:PERSONA], depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA];Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 /1/202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con il decreto in epigrafe, ha accolto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lo stato passivo del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.e ha quindi, per quanto ancora rileva, ammesso in collocazione privilegiata il credito di €. 367.371,73vantato dall’opponente in forza del mutuo ipotecario stipulato con la società poi fallita. 1.2. Il tribunale, in particolare, haritenuto l’infondatezza delle eccezioni sollevate dal Fallimento resistente, secondo cui, a fronte dell’erogazione del mutuo con contestuale concessione d’ipoteca e destinazione della relativa provvista all’estinzione dei pregressi debiti della mutuatari a verso la banca , si versava in una fattispecie : o di novazione oggettiva, avendo le parti mutato il titolo del rapporto e sostituito le obbligazioni derivanti dallo scoperto del conto corrente e dalle anticipazioni ricevute con altra obbligazione di pagamento, avente causa in un rapporto giuridico strutturalmente diverso nel titolo, nella durata e nella funzione, la quale, tuttavia, sarebbestata inesistente, a norma dell’art. 1234 c.c., per la nullità di forma e di contenuto degli originari contratti intercorrenti con la banca e la conseguente inesistenza delle relative obbligazioni; ovvero di simulazione relativa del mutuo ipotecario, in quanto dissimulante un atto costitutivo di ipoteca volontaria per debiti preesistenti scaduti, suscettibile di revocaa norma degli artt. 95 l.fall. e 2901 c.c.. 2.1. Il tribunale ha rilevato : - i ) che la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 dell’oggetto o del titolo e deve essere connotata non solo dall’aliquid novi ma anche dall’animus novandi, “intesa come manifestazione inequivoca dell’intento novativo”, e dalla causa novandi, e cioè dall’interesse comune delle parti all’effetto novativo; ii) che nel caso in esame, al contrario, mancava la prova della volontà delle parti di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova, essendo, piuttosto, emerso che “ attraverso l ’ erogazione di somme la cui obbligazione restitutoria veniva garantita da ipoteca”, esse avessero unicamente inteso ripianare le pregresse passività; iii) che tanto trovava conferma nel fatto che non si era verificato alcun effetto estintivo dei “rapporti precedenti”, perché “il c/c di corrispondenza aveva continuato ad operare anche successivamente all’erogazione del mutuo, e con importi a debito dellaMassimini, fino alla sua estinzione avvenuta ben due anni dopo, il 30.6.2006”; iv) che non poteva assurgere a rango di elemento inequivocabile da cui desumere l’esistenza della causa novativa la dichiarazione di intenti della parte mutuataria, contenuta nell’atto di mutuo, di voler destinare liberamente le somme “al consolidamento delle pregresse passività”;v ) che la garanzia ipotecaria, pur non essendo collegata all’acquisizione di nuove disponibilità finanziarie, ma viceversa destinata all’adempimento di una pregressa esposizione debitoria, non era suscettibile di essere revocata ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., per difetto del presupposto dell’eventus damni , postoche il cespite concesso a garanzia era già gravato da precedenti ipoteche che complessivamente ne erodevano il valore, sì da rendere evidente, sin dalla stipulazione del mutuo, che gli altri creditori, ivi compresa la stessa mutuante, non avrebbero potuto sperare di ottenere alcunché dallasua liquidazione .Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 2.2. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 13/5/2016, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione del decreto , dichiaratamente comunicato il 13/4/2016. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso,illustrato da memoria. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato il 21/12/2020atto di “costituzione di nuovo difensore”, con il quale ha dichiarato di essere cessionaria del credito. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’atto, denominato “di costituzione di nuovo difensore” depositato da [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA], asserita cessionaria del credito in contestazione , quand’anche interpretabile come atto di intervento volontario: nel giudizio di cassazione è infatti inammissibile l’intervento volontario di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso ove non vi sia stata costituzione del dante causa (cfr., da ultimo, Cass. n. 6774/022). 3.2. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1230 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, pur accertando che le somme mutuate erano servite ad estinguere la preesistent e esposizione debitoria, ha, tuttavia, negato l’esistenza delle novazione oggettivasul rilievo che il rapporto di conto corrente dal quale le obbligazioni pregresse avevano avuto origine, avendo continuato ad operare successivamente all’erogazione Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 del mutuo, non era stato contestualmente estinto, omettendo, tuttavia, di considerare chela novazione oggettiva richiede solo che le parti sostituiscano alla precedente obbligazione, che si estingue, una nuova obbligazione con oggetto o titolo differente, ma non anche l’estinzione del “ rapporto genetico ” dell’obbligazione o delle obbligazioni novate, ovvero la fonte dell’obbligazione estinta, la quale, specie se di durata, può senz’altro permanere tra le parti ma con un oggetto diverso. 3.3. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso la sussistenza dell’animus novandi, e cioè della specifica intenzione dei contraenti di estinguere la precedente obbligazione sostituendola con una nuova, senza, tuttavia, fornire alcuna motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove(per testi, per ordine di esibizione e per c.t.u.) da esso articolate nell’atto di costituzione, le quali, s e ammesse, avrebbero certamente invalidato l’accertamento in fatto svolto dal tribunale in ordine alla non ravvisabil ità dell’animus novandi. 4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. 4.2. Ciò che il ricorrente ha lamentato, in sostanza, è l’erronearicognizione delle risultanze pro batorie operat a da i giudici a quo,lì dove, in particolare, questi hanno escluso che le parti avessero inteso “ estinguere l ’ originaria obbligazione, sostituendola con una nuova”, essendo, piuttosto, emerso che le stesse, “attraverso l’erogazione di somme la cui obbligazione restitutoria veniva garantita da ipoteca”, avevano voluto “soltanto ripianare le pregresse passività”.Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 4.3. Lavalutazione delle prove raccolte costituisce , però, un ’ attività riservata in via esclusiva all ’ apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazionese non per il vizio consistito, come stabilito dall ’ art. 360 n. 5 c.p.c.,nell’avere del tutto omesso, in sede diaccertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piùfatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbianocostituito oggetto di discussione tra le parti e abbianocarattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebberodeterminato un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014). 4.4. Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale) il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezziistruttori richiesti dalle parti, senza che il relativo apprezzamento possa essere sindaca to in sede di legittimità quando risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). 4.5. Non era dunque necessario che il giudice del merito esponesse le ragioni per le quali ha ritenuto superflua l’ammissione delle prove dedotte dal Fallimento: lo stesso ricorrente ha riconosciuto, delresto, di aver formulato richiesta di ordine di esibizione e di amissione di una ctu al fine precipuo di dimostrare non già la novazione, ma la nullità delle obbligazioni a suo dire novate, mentre, quanto alla prova Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 testimoniale (per la quale ha, peraltro, indicato come unico teste il legale rapp.te della fallita) va escluso che le circostanze in essa articolate, secondo cui era stata la banca a prospettare alla debitrice la possibilità di ripianare lo scoperto mediante la stipulazione del mutuo ipotecario, sarebbero risultate decisive, ove confermate, per accertare la sussistenza dell’ a nimus novandi, anziché, secondo quanto ritenuto dal tribunale, la mera volontà delle parti di porre in essere un negozio indiretto avente unicamente la predetta finalità. 4.6. Ed una volta escluso che fosse emersoin giudizio un inequivoco animus novandi in capo alle parti, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell’art. 1230 c.c., la decisione che lostesso tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto dell’eccezione di novazione oggettiva che il Fallimento aveva sollevato. 4.7. La novazione oggettiva, infatti, si configura come un contratto, al contempo , estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla necessaria volontà dei relativi contraenti di far costituire, in sostituzione di quello precedente (che si estingue), un nuovo rapporto obbligatorio (art. 1230, comma 1°, c.c.),del quale, pertanto, costituiscono elementi essenziali, oltre l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo sostanziale del rapporto obbligatorio intercorso tra le stesse , anche l ’ animus novandi, consistente nella comune intenzione delle parti, che può essere anche manifestata in forma tacita purché risulti in modo non equivoco (art. 1230, comma 2°, c.c.),di estinguere l’originaria obbligazione e di sostituirla con una nuovanel titolo o nell’oggetto ( cfr. Cass. n. 27028 del 2022, in motiv. ; conf., Cass. n. 16038 del 2004; Cass. n. 1218 del 2008; Cass. n. 15980 del 2010).Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 4.8. Ciò comportache, al di là della realizzazione di una situazione praticamente simile o analoga a quella conseguente sul piano fattuale alla novazione oggettiva ( come, appunto, accade nel caso cui la somma erogata dalla banca a titolo di mutuo garantito da ipoteca venga utilizzata dal mutuatario per il ripianamento di un preesistente debito da scoperto di conto corrente con la stessa banca), la riscontrata mancanza d ella volontà comune ad entrambe le parti di estinguere il preesistente debito tra di loro intercorrente e di sostituirlo con un altro diverso nel titolo per effetto dell’ accordo novativo , esclude la sussistenza, sul piano giuridico, del la novazione oggettiva. 5.1. Con il terzo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, avendo ritenuto l’insussistenza dell’eventus damni in ragione del fatto che il bene era già gravato da ipoteche di grado poziore, ha escluso la revocabilità dell’atto di concessione dell’ipoteca volontaria, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, ai fini della revoca della garanzia reale, è sufficiente il pericolo di danno, e cioè la maggiore difficoltà e/o incertezza di assicurare,sul ricavato del bene, la pari tà di trattamento tra i cre ditori chirografari e il creditore munito della garanzia revocanda, e che non assume, pertanto,alcun rilievo il fatto che il bene, alla data di costituzione delle nuova garanzia, sia già stato ipotecato per un valore rilevante poiché la garanzia ipotecaria può risultare pregiudizievole per i creditori chirografari, a prescindere dalla sua originaria capienza, per effetto della estinzione totale e/o parziale dei crediti garantiti dalle pregresse ipoteche volontarie ovvero, come è accaduto nel caso in esame, a seguito Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 dell’esclusione dallo stato passivo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedentemente iscritte. 5.2. Il motivo è inammissibile. L ’ art. 66 l.fall., rubricato “azione revocatoria ordinaria”, dispone, in effetti, che il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci “gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori” secondo le norme del codice civile. La disposizione, lì dove compie un rinvio alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attesta la natura derivata dell’azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell’ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell’art. 2901 c.c., con la conseguenza che l’esercizio dell’azione pauliana ad opera del curatore del fallimento comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quan to a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l’accoglimento dell’azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass.n.36033 del 2021). 5.3. Ora, secondo l’art. 2901, comma 1°, c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficacinei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio (comprese, come si evince dall’art. 2901, comma 3°, c.c., “le prestazioni di garanzia”)con i quali il debitore abbia arrecato “pregiudizio alle sue ragioni” (cd. eventus damni ). Il presupposto oggettivo dell ’ azione revocatoria ordinaria è costituito, dunque, dal pregiudizio alle “ragioni”, e cioè alle pretese vantate da uno o più creditori nei confronti dell’autore dell’atto dispositivo, che si verifica quando, a seguitodel compimento dello stesso da parte del debitore (e salvo il caso della dolosa preordinazione dell’atto a danneggiare Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 i crediti non ancora sorti nei confronti del suo autore), il patrimonio di quest’ultimo sia diventato, sul piano quantitativo o qualitativo, tale da rendere impossibile ovvero più incerta o difficile l’integrale soddisfazione dei diritti di credito: e, precisamente, in caso di concessione di garanzia reale ad uno dei creditori, quando tale atto, rispetto alla situazione patrimoniale preesistente, abbia reso impossibile o anche più incerta o difficile la soddisfazionedelle pretese spettanti agli altri creditori, se e nella misura in cui, prima dell’attodi disposizione compiuto dal debitore, tale soddisfazione era, almeno in parte, possibile; con l a conseguenza che, ove l ’ oggetto dell ’ azione revocatoria sia un atto di concessione di un’ulteriore ipoteca su un bene già ipotecato a favore di altri , il pregiudizio dev ’ essere specificamente valutato, nella sua certezza ed effettività, con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore garantito dalla nuovaipoteca e i creditori chirografari e , quindi , come ha fatto il decreto impugnatocon accertamento insindacabile in questa sede, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione di questi ultimi rispetto all’entità della garanzia reale concessa dal debitore prima del suo compimento (cfr. Cass. n. 16464 del 2009, che ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, per mancanza del presupposto del danno, sul rilievo che l’immobile oggetto di revocatoria era gravato da due ipoteche, sicché il creditore chirografario,che aveva chiesto la revoca della vendita dell’immobile, ben difficilmente, ove anche la vendita non avesse avuto luogo, avrebbe potuto ottenere su quel bene la soddisfazione del proprio credito). 5.4. Non risulta, d’altro canto, che l ’ asserit o , mancat o riconoscimento della collocazione prelatizia del credito vantato da uno solo dei creditori ipotecari di rango potiore rispetto a quello di Monte dei [OSCURATO:SOCIETA], abbia formato oggetto di Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 discussione fra le parti;né il ricorrente ha lamentato l’omesso esame di detta circostanza sotto il profilo di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ., quale fatto decisivo dal quale desumere l’esistenzadi un pregiudizio, quantomeno potenziale, alle ragioni dei creditori chirografari ammessi al passivo il cui credito era già sorto alla data dell’iscrizione ipotecaria per cui è causa (crediti preesistenti dei quali, per il vero, il Fallimento neppure risulta aver provato, come gli incombeva, la sussistenza). 6. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, dunque, inammissibile: e come tale, quindi, dev’essere dichiarato. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 8. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile l’atto di “costituzione di nuovo difensore” depositato da [OSCURATO:SOCIETA]. in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA].; dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese di lite, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; ; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2016n. 1 1808 - Sez. 1 - CC del 25
Decreto Cassazione n. 06714/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris