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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2021

Cassazione n. 39576/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Anna ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato quella emessa il 10 febbraio 2021 dal Tribunale di Trapani, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di coltivazione di 13 piante di marijuana e, ritenuta la recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 9 mila euro di multa.

Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. 1.1 Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 178, 416, 419, 430, 191, 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

Deduce che la Corte territoriale è incorsa in errore nel ritenere che, essendo l'accertamento tecnico sulle piante avvenuto dopo l'avviso di conclusione delle indagini, sarebbe irrilevante il mancato inserimento dell'atto prima di detto avviso ed insussistente la lesione del diritto difesa per essere stato l'avviso di deposito notificato al difensore il 30 luglio 2020 nel corso del giudizio di primo grado, dopo la verifica della costituzione delle parti.

Rileva che, sebbene l'analisi tossicologica fu effettuata il 23 dicembre 2019, quindi, dopo la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., dell'accertamento non fu data notizia alla difesa prima dell'udienza preliminare dell'8 gennaio 2020 e l'avviso di deposito fu notificato solo dopo il rinvio a giudizio, nel giudizio di primo grado dopo l'ammissione delle prove.

La scelta di non inserire nel fascicolo delle indagini l'accertamento tecnico, perfezionatosi dopo l'avviso di conclusione delle indagini, ma prima della richiesta di rinvio a giudizio, non ha consentito alla difesa l'accesso al materiale probatorio raccolto e ha inciso sulla possibilità dell'imputato di accedere a riti alternativi. 1.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato per avere la Corte di appello trascurato che si è in presenza di una coltivazione domestica, non inquadrabile nella coltivazione in senso tecnico per il carattere rudimentale delle tecniche utilizzate, lo scarso numero delle piante e il modesto quantitativo di prodotto ricavabile, il mancato inserimento nel mercato degli stupefacenti. 1.3 Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con fatti risalenti al 2014.

Deduce che la Corte di appello si è limitata a considerare il dato cronologico, senza considerare gli altri indicatori richiesti dalla giurisprudenza e trascurando che gli unici precedenti penali del ricorrente consistono in violazioni della disciplina degli stupefacenti, attestanti abitualità al consumo e unicità deliberativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 1.1 Infondato è il primo motivo, la cui natura processuale consente a questa Corte di accedere agli atti, dai quali emerge che il 25 novembre 2019 fu notificato l'avviso di conclusione delle indagini, mentre l'attività tecnica fu compiuta dai CC il 22 novembre 2019; la consulenza tecnica, redatta il 23 dicembre 2019 e trasmessa via pec il 25 dicembre 2019 (v. pag. 2 sentenza di primo grado), non fu prodotta all'udienza preliminare tenutasi 1'8 gennaio 2020, ma solo nel corso del giudizio di primo grado.

Risulta infatti, dagli atti, che all'udienza del 24 giugno 2020 il teste Carta, in servizio presso la stazione CC di Castellammare del Golfo, consegnò la relazione tecnica al P.m., che ne chiese l'acquisizione e l'escussione del tecnico che l'aveva redatta.

Stante l'opposizione della difesa e l'invito del Tribunale a verificare se l'atto fosse stato o meno inserito nel fascicolo del P.m., all'udienza del 14 ottobre 2020 il P.m, chiese di depositare l'accertamento tecnico svolto, notificato al difensore, come attività integrativa di indagine, chiedendo l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen. dell'ufficiale di p.g. che aveva redatto l'atto e il Tribunale aveva disposto in conformità.

La ricostruzione che precede consente di ritenere infondata l'eccezione difensiva, atteso che pacificamente l'accertamento tecnico fu disposto prima della conclusione delle indagini, ma redatto dopo la notificazione dell'avviso delle indagini e consegnato direttamente in udienza al P.m., che provvide a depositarlo nelle forme dell'art. 430 cod. proc. pen.

Va ricordato che la sanzione di inutilizzabilità, prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall'art. 405 cod. proc. pen., non riguarda gli atti compiuti prima, ma depositati successivamente alla sua scadenza (Sez. 2, n. 40409 del 08/10/2008, Scatena, Rv. 241870).

Come già affermato da questa Corte, l'inutilizzabilità degli atti di indagine, tempestivamente effettuati, ma trasmessi e depositati in data successiva alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. ed antecedente alla celebrazione dell'udienza preliminare ha natura "fisiologica", non determinando alcuna violazione del diritto di difesa, ed è sanata dalla successiva e corretta acquisizione dell'atto nel corso dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 2, n. 43927 del 17/10/2019, Bonanno, Rv. 277998, relativa al tardivo deposito di rilievi e di una relazione dattiloscopica eseguiti dalla polizia scientifica prima del termine di conclusione delle indagini preliminari).

Sotto altro profilo, va considerato che poiché il decreto che dispone il giudizio non ha effetto interruttivo delle indagini, che possono essere integrate sino alla discussione finale, l'attività integrativa di indagine da parte del pubblico ministero non è soggetta ad alcun limite cronologico finale, richiedendosi, tuttavia, che la difesa sia posta nelle condizioni di confrontarsi e di interloquire sulle acquisizioni di indagini - coerentemente con il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall'art. 111, comma secondo, Cost., essendo il difensore legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 327-bis, comma secondo, cod. proc. pen. - (Sez. 5, n. 40467 del 16/04/2018, Torino e altri, Rv. 273884), come avvenuto nel caso di specie, atteso che la consulenza tossicologica fu acquisita nel corso del giudizio e il consulente tecnico sentito in dibattimento nella pienezza del contraddittorio.

Né l'integrazione del fascicolo del P.m. nella fase dibattimentale ha pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato, in particolare, la possibilità di optare per riti alternativi, non avendo l'accertamento tecnico determinato alcuna modifica del fatto storico o dell'imputazione, che, infatti, contestava "il reato di cui all'art. 73 co.1 e 4 d.P.R. 309 del 90 perché senza autorizzazione di all'art. 17, coltivava n. 13 piante di marijuana della lunghezza media di circa 70 cm ciascuna in stato di fluorescenza": dati questi oggettivi, rispondenti alla situazione di fatto accertata in sede di perquisizione né risulta che la difesa avesse eccepito l'invalidità della richiesta di rinvio a giudizio o la incompleta formazione del fascicolo per il dibattimento, pur avendo avuto possibilità di accedere agli atti dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, stante la corretta valutazione conforme dei giudici di merito, che hanno ritenuto sussistente il reato contestato in ragione del numero di piante di marijuana rinvenuto, dell'avanzato stato di vegetazione raggiunto, della presenza di svariati flaconi di fertilizzanti (v. pag. 1 sentenza di primo grado), ritenuta indicativa di modalità organizzata di coltivazione e non di una estemporanea ed improvvisata iniziativa nonché del quantitativo di sostanza estraibile - 230,10 grammi di sostanza stupefacente-, di principio attivo e del numero di dosi ricavabili - 1.025,36 d.m.s.-, idoneo ad escludere la inoffensività della condotta.

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 12348 del 2020), secondo i quali il legislatore ha inteso punire qualsiasi forma di produzione di sostanze stupefacenti, anticipando la tutela al momento in cui si manifesta un ragionevole pericolo per la salute pubblica, sicché è sufficiente che la pianta corrisponda al tipo botanico vietato e sia in concreto idonea, per le modalità di coltivazione, a produrre sostanza stupefacente e, nel caso di specie, l'avanzato stato di vegetazione, la potenzialità produttiva delle piante e il consistente quantitativo di sostanza e dosi ricavabili attestano la concreta offensività della condotta, non esclusa dalla asserita destinazione all'uso personale.

3. Analogamente è del tutto infondato l'ultimo motivo, meramente reiterativo di censure già vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito, che hanno ritenuto insufficiente l'omogeneità dei reati ad integrare i presupposti per riconoscere il vincolo di continuazione tra i reati.

Correttamente i giudici hanno insussistente la deliberazione unitaria presupposta dall'art. 81 cod. pen. per mitigare il trattamento sanzionatorio stante la distanza temporale tra i fatti già giudicati commessi nel 2014 e quelli oggetto del giudizio, commessi nel 2019.

Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Anna ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato quella emessa il 10 febbraio 2021 dal Tribunale di Trapani, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di coltivazione di 13 piante di marijuana e, ritenuta la recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 9 mila euro di multa. Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. 1.1 Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 178, 416, 419, 430, 191, 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Deduce che la Corte territoriale è incorsa in errore nel ritenere che, essendo l'accertamento tecnico sulle piante avvenuto dopo l'avviso di conclusione delle indagini, sarebbe irrilevante il mancato inserimento dell'atto prima di detto avviso ed insussistente la lesione del diritto difesa per essere stato l'avviso di deposito notificato al difensore il 30 luglio 2020 nel corso del giudizio di primo grado, dopo la verifica della costituzione delle parti. Rileva che, sebbene l'analisi tossicologica fu effettuata il 23 dicembre 2019, quindi, dopo la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., dell'accertamento non fu data notizia alla difesa prima dell'udienza preliminare dell'8 gennaio 2020 e l'avviso di deposito fu notificato solo dopo il rinvio a giudizio, nel giudizio di primo grado dopo l'ammissione delle prove. La scelta di non inserire nel fascicolo delle indagini l'accertamento tecnico, perfezionatosi dopo l'avviso di conclusione delle indagini, ma prima della richiesta di rinvio a giudizio, non ha consentito alla difesa l'accesso al materiale probatorio raccolto e ha inciso sulla possibilità dell'imputato di accedere a riti alternativi. 1.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato per avere la Corte di appello trascurato che si è in presenza di una coltivazione domestica, non inquadrabile nella coltivazione in senso tecnico per il carattere rudimentale delle tecniche utilizzate, lo scarso numero delle piante e il modesto quantitativo di prodotto ricavabile, il mancato inserimento nel mercato degli stupefacenti. 1.3 Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con fatti risalenti al 2014. Deduce che la Corte di appello si è limitata a considerare il dato cronologico, senza considerare gli altri indicatori richiesti dalla giurisprudenza e trascurando che gli unici precedenti penali del ricorrente consistono in violazioni della disciplina degli stupefacenti, attestanti abitualità al consumo e unicità deliberativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Infondato è il primo motivo, la cui natura processuale consente a questa Corte di accedere agli atti, dai quali emerge che il 25 novembre 2019 fu notificato l'avviso di conclusione delle indagini, mentre l'attività tecnica fu compiuta dai CC il 22 novembre 2019; la consulenza tecnica, redatta il 23 dicembre 2019 e trasmessa via pec il 25 dicembre 2019 (v. pag. 2 sentenza di primo grado), non fu prodotta all'udienza preliminare tenutasi 1'8 gennaio 2020, ma solo nel corso del giudizio di primo grado. Risulta infatti, dagli atti, che all'udienza del 24 giugno 2020 il teste Carta, in servizio presso la stazione CC di Castellammare del Golfo, consegnò la relazione tecnica al P.m., che ne chiese l'acquisizione e l'escussione del tecnico che l'aveva redatta. Stante l'opposizione della difesa e l'invito del Tribunale a verificare se l'atto fosse stato o meno inserito nel fascicolo del P.m., all'udienza del 14 ottobre 2020 il P.m, chiese di depositare l'accertamento tecnico svolto, notificato al difensore, come attività integrativa di indagine, chiedendo l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen. dell'ufficiale di p.g. che aveva redatto l'atto e il Tribunale aveva disposto in conformità. La ricostruzione che precede consente di ritenere infondata l'eccezione difensiva, atteso che pacificamente l'accertamento tecnico fu disposto prima della conclusione delle indagini, ma redatto dopo la notificazione dell'avviso delle indagini e consegnato direttamente in udienza al P.m., che provvide a depositarlo nelle forme dell'art. 430 cod. proc. pen. Va ricordato che la sanzione di inutilizzabilità, prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall'art. 405 cod. proc. pen., non riguarda gli atti compiuti prima, ma depositati successivamente alla sua scadenza (Sez. 2, n. 40409 del 08/10/2008, Scatena, Rv. 241870). Come già affermato da questa Corte, l'inutilizzabilità degli atti di indagine, tempestivamente effettuati, ma trasmessi e depositati in data successiva alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. ed antecedente alla celebrazione dell'udienza preliminare ha natura "fisiologica", non determinando alcuna violazione del diritto di difesa, ed è sanata dalla successiva e corretta acquisizione dell'atto nel corso dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 2, n. 43927 del 17/10/2019, Bonanno, Rv. 277998, relativa al tardivo deposito di rilievi e di una relazione dattiloscopica eseguiti dalla polizia scientifica prima del termine di conclusione delle indagini preliminari). Sotto altro profilo, va considerato che poiché il decreto che dispone il giudizio non ha effetto interruttivo delle indagini, che possono essere integrate sino alla discussione finale, l'attività integrativa di indagine da parte del pubblico ministero non è soggetta ad alcun limite cronologico finale, richiedendosi, tuttavia, che la difesa sia posta nelle condizioni di confrontarsi e di interloquire sulle acquisizioni di indagini - coerentemente con il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall'art. 111, comma secondo, Cost., essendo il difensore legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 327-bis, comma secondo, cod. proc. pen. - (Sez. 5, n. 40467 del 16/04/2018, Torino e altri, Rv. 273884), come avvenuto nel caso di specie, atteso che la consulenza tossicologica fu acquisita nel corso del giudizio e il consulente tecnico sentito in dibattimento nella pienezza del contraddittorio. Né l'integrazione del fascicolo del P.m. nella fase dibattimentale ha pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato, in particolare, la possibilità di optare per riti alternativi, non avendo l'accertamento tecnico determinato alcuna modifica del fatto storico o dell'imputazione, che, infatti, contestava "il reato di cui all'art. 73 co.1 e 4 d.P.R. 309 del 90 perché senza autorizzazione di all'art. 17, coltivava n. 13 piante di marijuana della lunghezza media di circa 70 cm ciascuna in stato di fluorescenza": dati questi oggettivi, rispondenti alla situazione di fatto accertata in sede di perquisizione né risulta che la difesa avesse eccepito l'invalidità della richiesta di rinvio a giudizio o la incompleta formazione del fascicolo per il dibattimento, pur avendo avuto possibilità di accedere agli atti dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, stante la corretta valutazione conforme dei giudici di merito, che hanno ritenuto sussistente il reato contestato in ragione del numero di piante di marijuana rinvenuto, dell'avanzato stato di vegetazione raggiunto, della presenza di svariati flaconi di fertilizzanti (v. pag. 1 sentenza di primo grado), ritenuta indicativa di modalità organizzata di coltivazione e non di una estemporanea ed improvvisata iniziativa nonché del quantitativo di sostanza estraibile - 230,10 grammi di sostanza stupefacente-, di principio attivo e del numero di dosi ricavabili - 1.025,36 d.m.s.-, idoneo ad escludere la inoffensività della condotta. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 12348 del 2020), secondo i quali il legislatore ha inteso punire qualsiasi forma di produzione di sostanze stupefacenti, anticipando la tutela al momento in cui si manifesta un ragionevole pericolo per la salute pubblica, sicché è sufficiente che la pianta corrisponda al tipo botanico vietato e sia in concreto idonea, per le modalità di coltivazione, a produrre sostanza stupefacente e, nel caso di specie, l'avanzato stato di vegetazione, la potenzialità produttiva delle piante e il consistente quantitativo di sostanza e dosi ricavabili attestano la concreta offensività della condotta, non esclusa dalla asserita destinazione all'uso personale. 3. Analogamente è del tutto infondato l'ultimo motivo, meramente reiterativo di censure già vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito, che hanno ritenuto insufficiente l'omogeneità dei reati ad integrare i presupposti per riconoscere il vincolo di continuazione tra i reati. Correttamente i giudici hanno insussistente la deliberazione unitaria presupposta dall'art. 81 cod. pen. per mitigare il trattamento sanzionatorio stante la distanza temporale tra i fatti già giudicati commessi nel 2014 e quelli oggetto del giudizio, commessi nel 2019. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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