CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 23647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 2 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca il 13 gennaio 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di porto ingiustificato di coltello di cui al capo F) dell'imputazione, per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni 3 e mesi 10 di reclusione e 900,00 € di multa in relazione ai reati di rapina aggravata (capo B, in esso assorbito il reato di minaccia aggravata di cui al capo E), lesioni aggravate (capo C) e tentate lesioni aggravate (capo D). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, non è consentito, atteso che con l'atto di appello era stata genericamente richiesta la prevalenza delle attenuanti generiche, senza spiegare perché il giudice avrebbe dovuto effettuare in tali termini il giudizio di comparazione, e questa Corte (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Rv 262700 - 01) ha già avuto modo affermare che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]