CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato le pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con sentenza emessa dal Tribunale Roma il 20 settembre 2019. 2. Avverso la sentenza di secondo grado le imputate, tramite il comune difensore, hanno presentato ricorso congiunto fondato su due motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale della pena, essendo sul punto la motivazione apodittica, e alla ritenuta rilevanza nella specie della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), considerata equivalente alle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale, al pari di quanto statuito dal giudice di primo grado e previo richiamo della relativa motivazione, escluso la rilevanza nella specie della contestata recidiva e ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche senza poi operare la relativa diminuzione sulla pena base. Nella specie, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la pena sarebbe stata calcolata (dal giudice di primo grado ma in ipotesi di c.d. «doppia conforme») partendo da una pena base, per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, ridotta per il rito a un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati, nei termini di seguito specificati, salva l'inammissibilità del profilo dedotto con il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e deducente l'apparenza motivazionale circa la commisurazione giudiziale della pena, non essendosi sul punto la ricorrente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata che invece esplicita (a pag. 2) gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. sottesi alla determinazione della pena sia direttamente sia facendo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado (pag. 5) in ipotesi di c.d. «doppia conforme».2. Circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che, per il più recente approdo di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034 del 15/06/2022, Pino, in motivazione, e Sez. 4, n. 29036 del 15/06/2022, Fiano, in motivazione). 2.1. Più nel dettaglio, deve in questa sede ribadirsi che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034/2022, Pino. Cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 29036/2022, Fiano, in motivazione). 2.2. Orbene, la Corte d'appello sul punto (pag. 2), al pari del giudice di primo grado (pag. 5), nonostante le deduzioni dell'appellante circa la commisurazione giudiziale della pena, non ha reso motivazione essendo stata ritenuta operante la contestata recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), poi considerata equivalente alle circostanze attenuanti generiche anche in ragione dei limiti di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., senza operare apprezzamento alcuno in merito all'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo. Il giudice d'appello è stato invero sul punto silente mentre il Tribunale ha solo valutato equivalenti le circostanze attenuanti generiche alla recidiva, stanti i limiti di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., con conseguente mancanza dell'esame in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (alle quali manca ogni riferimento specifico). Trattasi di esame, quello omesso, necessario a verificare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa (neanche specificata) sia stata in concreto indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. 3. Parimenti fondato è il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza di primo grado, al quale quella d'appello ha fatto sostanziale rinvio, ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche (previa esclusione dell'aumento per la recidiva) ma in concreto determinato la pena senza operare la riduzione per essa sulla pena base (errore dedotto con motivo d'appello). Si è difatti partici da una pena base, per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, poi ridotta per il rito a un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (pagina n. 2, sentenza di primo grado, e pag. 2 della sentenza d'appello che alla prima sostanzialmente rinvia). 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, mentre deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale nei confronti di entrambe le imputate (ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale nei c