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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14930/2022

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iazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 880, depositata il 26 marzo 2018, della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:

1. - con sentenza n. 880, depositata il 26 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così integralmente confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro col quale l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la base imponibile di un atto di conferimento societario, dietro disconoscimento delle passività gravanti (per € 667.934,98) sugli immobili conferiti (e valutati in € 685.000,00); 1.1 - il giudice del gravame ha considerato che: - destituita di fondamento risultava l'eccezione di nullità dell'avviso di liquidazione per violazione del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 37 bis, in quanto, - non venendo, nella fattispecie, in rilievo l'applicazione di una disposizione antielusiva che predicasse il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, - la tassazione dell'atto di conferimento non aveva comportato alcuna riqualificazione del negozio giuridico ed era stata operata, - «sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati», - valutando «solo l'atto di conferimento nella sua essenzialità»; - ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50, il valore degli immobili oggetto di conferimento correttamente erano stato determinato senza considerazione delle passività sugli stessi gravanti, per mutuo ipotecario contratto dai soci conferenti, in quanto «il mutuo accesso dai soci ... non [era] correlato agli immobili poi conferiti, non essendo stato acceso per il loro acquisto da parte dei conferenti, ma [era] derivato da un'autonoma scelta dei conferenti stessi, che hanno incassato il relativo importo erogato dal mutuante.»;

22. - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Considerato che:

1. — col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 37 bis, c. 4, assumendo, in sintesi, che, - non potendosi correlare la garanzia difensiva endoprocedimentale agli istituti (autotutela, accertamento con adesione) evocati dalla gravata sentenza, - nella fattispecie, ed in relazione al disposto di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 53 bis, avrebbe dovuto trovare applicazione la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, posto che l'Agenzia aveva «reinterpretato l'atto, rilevando un intento elusivo» e, quindi, aveva «riqualificato discrezionalmente l'atto di conferimento» liquidando l'imposta «sulla base dell'interpretazione dell'art. 20 del DPR 131/1986»; - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 20, sull'assunto che, diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame, l'avviso di liquidazione era fondato (proprio) sull'applicazione dell'art. 20, cit., così che, in difetto del previo contraddittorio, l'atto avrebbe dovuto ritenersi nullo; - col terzo motivo, - che, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50, - la ricorrente deduce che, - indifferente, ai fini di detta disposizione, «la destinazione delle somme erogate dall'istituto di credito a titolo di mutuo», - il concetto di passività inerente va inteso in termini di vincolo giuridico, così che nella fattispecie non avrebbe potuto disconoscersi l'inerenza delle passività a fronte di «debito accollatosi dalla società ... garantito da ipoteca di 1° 3grado iscritta sullo stesso immobile conferito», né diversamente rilevando che il mutuo non fosse stato «contratto per l'acquisto degli immobili»; soggiunge la ricorrente che, - diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame, - non si era affatto verificato «un utilizzo distorto dell'istituto del conferimento» che, nella fattispecie, non poteva equipararsi ad una compravendita, così come in ipotesi conseguente ad una «cessione di quote da parte del conferente, entro un breve lasso di tempo dal conferimento»;

2. — i primi due motivi di ricorso, - che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi, - sono destituiti di fondamento; 2.1 — in disparte che la ricorrente riproduce (solo) alcuni tratti della motivazione dell'avviso di liquidazione, - riproduzione, questa, dalla quale (pur) emerge uno specifico riferimento alla disciplina dei conferimenti societari (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50), - va, ad ogni modo, rimarcato che la Corte, con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, ha avuto modo di precisare che l'art. 20 del d.p.r. n. 131 del 1986 ha natura di regola interpretativa e non di norma antielusiva, sicché l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riqualificazione del negozio senza necessità di un previo contraddittorio endoprocedimentale (Cass., 30 maggio 2018, n. 13610; Cass., 9 aprile 2018, n. 8619; Cass., 9 gennaio 2018, n. 313; Cass., 19 giugno 2013, n. 15319); 2.2 - nella fattispecie, peraltro, - così come accertato dal giudice del gravame in difetto di ogni specifica censura sul punto, - l'evocazione della disposizione di cui all'art. 20, cit., non ha comportato una riqualificazione del negozio giuridico che, quindi, è stato sottoposto a tassazione in ragione del suo obiettivo contenuto, senz'alcuna considerazione di elementi extratestuali, ovvero di atti collegati, ed alla stregua, dunque, della regula iuris desumibile dal d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50; 4- e va rimarcato che, - in disparte lo stesso difetto di autosufficienza del ricorso sul punto (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786), - l'esposizione di una causa petendi incentrata (anche) sul difetto di inerenza della passività dedotta dal valore del conferimento non rendeva, ex se, nullo un avviso di rettifica che, ad ogni modo, era volto (proprio) ad escludere la legittimità di una siffatta deduzione;

3. - del pari destituito di fondamento è il terzo motivo di ricorso; 3.1 - va premesso che l'autosufficienza, ai fini in trattazione, della disciplina posta dalle disposizioni di cui all'art. 50, cit., rende eccedente ogni deduzione che involge la (pur) prospettata elusione fiscale che, così, rimane inconcludente ai fini della definizione della lite contestata; 3.2 - la Corte ha ripetutamente rilevato che la disposizione di cui all'art. 50, cit., costituisce trasposizione, nell'ordinamento interno, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, il cui art. 5, par. 1, lett. a), dispone nei seguenti termini: «L'imposta è liquidata: a) nel caso della costituzione di una società di capitali, dell'aumento del suo capitale sociale o dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c) e d): sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; ...»; - si è, pertanto, statuito che le passività suscettibili di valutazione, ai fini della determinazione della base imponibile del tributo, - che deve essere determinata «in base a criteri obiettivi ... [e] sul valore reale dell'attivo» (CGUE, 27 giugno 1979, causa 161/78, Advokatradet), - sono (solo) quelle che trovano causa nello stesso atto di conferimento, così che non è consentita una indiscriminata deduzione delle passivitàe degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un'attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario; 3.3 - più specificamente, si è così affermato che le passività deducibili devono avere il requisito dell'inerenza all'oggetto del conferimento, dovendosi escludere la sussistenza di un siffatto requisito in relazione alla (mera) iscrizione di un'ipoteca sull'immobile oggetto di conferimento, - che ben potrebbe correlarsi al conseguimento di un finanziamento personale del conferente, - e, ad ogni modo, laddove le passività e gli oneri che si vorrebbe dedurre a fini fiscali dal valore degli immobili conferiti in società, seppur gravanti sull'immobile conferito, non possano dirsi assunti dalla società conferita ria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (v., ex plurimis, Cass., 27 aprile 2021, n. 11094; Cass., 3 aprile 2019, n. 9209; Cass., 11 gennaio 2018, n. 475; Cass., 13 novembre 2015, n. 23234; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3444; Cass., 30 maggio 2008, n. 14540; Cass., 27 novembre 2002, 16768; Cass., 16 gennaio 2001, n. 536); 3.4 - la gravata pronuncia, - che, con accertamento in fatto non censurato, ha rilevato che il mutuo gravante sull'immobile, oggetto di conferimento, era stato contratto per esigenze personali dei conferenti, così che il relativo onere non poteva essere dedotto dal valore dei beni conferiti,- si è, quindi, attenuta agli enunciati principi di diritto;

4. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari 6a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] erita Oc 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 880, depositata il 26 marzo 2018, della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: 1. - con sentenza n. 880, depositata il 26 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così integralmente confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro col quale l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la base imponibile di un atto di conferimento societario, dietro disconoscimento delle passività gravanti (per € 667.934,98) sugli immobili conferiti (e valutati in € 685.000,00); 1.1 - il giudice del gravame ha considerato che: - destituita di fondamento risultava l'eccezione di nullità dell'avviso di liquidazione per violazione del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 37 bis, in quanto, - non venendo, nella fattispecie, in rilievo l'applicazione di una disposizione antielusiva che predicasse il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, - la tassazione dell'atto di conferimento non aveva comportato alcuna riqualificazione del negozio giuridico ed era stata operata, - «sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati», - valutando «solo l'atto di conferimento nella sua essenzialità»; - ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50, il valore degli immobili oggetto di conferimento correttamente erano stato determinato senza considerazione delle passività sugli stessi gravanti, per mutuo ipotecario contratto dai soci conferenti, in quanto «il mutuo accesso dai soci ... non [era] correlato agli immobili poi conferiti, non essendo stato acceso per il loro acquisto da parte dei conferenti, ma [era] derivato da un'autonoma scelta dei conferenti stessi, che hanno incassato il relativo importo erogato dal mutuante.»; 22. - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. — col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 37 bis, c. 4, assumendo, in sintesi, che, - non potendosi correlare la garanzia difensiva endoprocedimentale agli istituti (autotutela, accertamento con adesione) evocati dalla gravata sentenza, - nella fattispecie, ed in relazione al disposto di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 53 bis, avrebbe dovuto trovare applicazione la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, posto che l'Agenzia aveva «reinterpretato l'atto, rilevando un intento elusivo» e, quindi, aveva «riqualificato discrezionalmente l'atto di conferimento» liquidando l'imposta «sulla base dell'interpretazione dell'art. 20 del DPR 131/1986»; - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 20, sull'assunto che, diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame, l'avviso di liquidazione era fondato (proprio) sull'applicazione dell'art. 20, cit., così che, in difetto del previo contraddittorio, l'atto avrebbe dovuto ritenersi nullo; - col terzo motivo, - che, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50, - la ricorrente deduce che, - indifferente, ai fini di detta disposizione, «la destinazione delle somme erogate dall'istituto di credito a titolo di mutuo», - il concetto di passività inerente va inteso in termini di vincolo giuridico, così che nella fattispecie non avrebbe potuto disconoscersi l'inerenza delle passività a fronte di «debito accollatosi dalla società ... garantito da ipoteca di 1° 3grado iscritta sullo stesso immobile conferito», né diversamente rilevando che il mutuo non fosse stato «contratto per l'acquisto degli immobili»; soggiunge la ricorrente che, - diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame, - non si era affatto verificato «un utilizzo distorto dell'istituto del conferimento» che, nella fattispecie, non poteva equipararsi ad una compravendita, così come in ipotesi conseguente ad una «cessione di quote da parte del conferente, entro un breve lasso di tempo dal conferimento»; 2. — i primi due motivi di ricorso, - che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi, - sono destituiti di fondamento; 2.1 — in disparte che la ricorrente riproduce (solo) alcuni tratti della motivazione dell'avviso di liquidazione, - riproduzione, questa, dalla quale (pur) emerge uno specifico riferimento alla disciplina dei conferimenti societari (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50), - va, ad ogni modo, rimarcato che la Corte, con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, ha avuto modo di precisare che l'art. 20 del d.p.r. n. 131 del 1986 ha natura di regola interpretativa e non di norma antielusiva, sicché l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riqualificazione del negozio senza necessità di un previo contraddittorio endoprocedimentale (Cass., 30 maggio 2018, n. 13610; Cass., 9 aprile 2018, n. 8619; Cass., 9 gennaio 2018, n. 313; Cass., 19 giugno 2013, n. 15319); 2.2 - nella fattispecie, peraltro, - così come accertato dal giudice del gravame in difetto di ogni specifica censura sul punto, - l'evocazione della disposizione di cui all'art. 20, cit., non ha comportato una riqualificazione del negozio giuridico che, quindi, è stato sottoposto a tassazione in ragione del suo obiettivo contenuto, senz'alcuna considerazione di elementi extratestuali, ovvero di atti collegati, ed alla stregua, dunque, della regula iuris desumibile dal d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50; 4- e va rimarcato che, - in disparte lo stesso difetto di autosufficienza del ricorso sul punto (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786), - l'esposizione di una causa petendi incentrata (anche) sul difetto di inerenza della passività dedotta dal valore del conferimento non rendeva, ex se, nullo un avviso di rettifica che, ad ogni modo, era volto (proprio) ad escludere la legittimità di una siffatta deduzione; 3. - del pari destituito di fondamento è il terzo motivo di ricorso; 3.1 - va premesso che l'autosufficienza, ai fini in trattazione, della disciplina posta dalle disposizioni di cui all'art. 50, cit., rende eccedente ogni deduzione che involge la (pur) prospettata elusione fiscale che, così, rimane inconcludente ai fini della definizione della lite contestata; 3.2 - la Corte ha ripetutamente rilevato che la disposizione di cui all'art. 50, cit., costituisce trasposizione, nell'ordinamento interno, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, il cui art. 5, par. 1, lett. a), dispone nei seguenti termini: «L'imposta è liquidata: a) nel caso della costituzione di una società di capitali, dell'aumento del suo capitale sociale o dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c) e d): sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; ...»; - si è, pertanto, statuito che le passività suscettibili di valutazione, ai fini della determinazione della base imponibile del tributo, - che deve essere determinata «in base a criteri obiettivi ... [e] sul valore reale dell'attivo» (CGUE, 27 giugno 1979, causa 161/78, Advokatradet), - sono (solo) quelle che trovano causa nello stesso atto di conferimento, così che non è consentita una indiscriminata deduzione delle passivitàe degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un'attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario; 3.3 - più specificamente, si è così affermato che le passività deducibili devono avere il requisito dell'inerenza all'oggetto del conferimento, dovendosi escludere la sussistenza di un siffatto requisito in relazione alla (mera) iscrizione di un'ipoteca sull'immobile oggetto di conferimento, - che ben potrebbe correlarsi al conseguimento di un finanziamento personale del conferente, - e, ad ogni modo, laddove le passività e gli oneri che si vorrebbe dedurre a fini fiscali dal valore degli immobili conferiti in società, seppur gravanti sull'immobile conferito, non possano dirsi assunti dalla società conferita ria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (v., ex plurimis, Cass., 27 aprile 2021, n. 11094; Cass., 3 aprile 2019, n. 9209; Cass., 11 gennaio 2018, n. 475; Cass., 13 novembre 2015, n. 23234; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3444; Cass., 30 maggio 2008, n. 14540; Cass., 27 novembre 2002, 16768; Cass., 16 gennaio 2001, n. 536); 3.4 - la gravata pronuncia, - che, con accertamento in fatto non censurato, ha rilevato che il mutuo gravante sull'immobile, oggetto di conferimento, era stato contratto per esigenze personali dei conferenti, così che il relativo onere non poteva essere dedotto dal valore dei beni conferiti,- si è, quindi, attenuta agli enunciati principi di diritto; 4. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari 6a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] erita Oc 7
Sentenza Cassazione n. 14930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris