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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27738/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27572-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1697/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 27572 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] è stato citato in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] per responsabilità professionale.

La causa ha origine dalla seguente vicenda. [OSCURATO:PERSONA] ha subìto un incidente quale terzo trasportato su un motociclo, ed ha dato incarico professionale al [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il risarcimento dei danni.

Tuttavia, il legale aveva agito in giudizio soltanto a vantaggio del conducente della vettura e non di [OSCURATO:PERSONA], che su quella moto era trasportato, a tutela del quale ha soltanto effettuato un intervento volontario in un momento successivo: tale intervento è stato dichiarato tardivo ed il Tribunale ha condannato l'autore dell'incidente a risarcire solo il conducente della moto e non il trasportato, ossia [OSCURATO:PERSONA], interveniente. 2.-Nel frattempo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un'altra causa per il medesimo incidente proprio a patrocinio dei diritti di [OSCURATO:PERSONA], ma, eccepita la litispendenza, questa causa era stata sospesa in attesa che venisse definito il giudizio precedente e, una volta che quest'ultimo si era concluso, la domanda successiva era stata dichiarata inammissibile per esistenza del giudicato esterno.

Tuttavia, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato la prima sentenza, ossia quella in cui il risarcimento era stato riconosciuto a favore del conducente del veicolo ed era stato invece negato al suo cliente, [OSCURATO:PERSONA], precludendo dunque a costui in modo definitivo la possibilità di ottenerlo. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ha dunque agito nei confronti dell'avvocato per responsabilità professionale, e il Tribunale di Brescia ha ritenuto la colpa del difensore per il danno causato al cliente per non avere impugnato la sentenza che aveva riconosciuto il risarcimento al solo conducente, e non all'intervenuto, sentenza che, secondo il Tribunale di Brescia, era riformabile in quanto la qualità di terzo trasportato risultava comunque dagli atti, e non era neanche contestata, e quindi era irrilevante che le prove non fossero state ammesse per erronea supposizione della tardività dell'intervento.

Queste ragioni sono state confermate dalla Corte di appello di Brescia. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale decisione con tre motivi.

Si è costituto con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che 5.- E' da premettere che il ricorso è carente dell'esposizione del fatto storico che è in realtà compiutamente ricostruibile soltanto attraverso la lettura della sentenza. 5.1.- Inoltre il controricorrente eccepisce alcune ragioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, che sono fondate.

In primo luogo, la circostanza che il ricorrente non ha depositato la copia autentica della sentenza notificata, ai sensi dell'articolo 369 c.p.c. che in effetti manca e che il ricorso notificato il 6.7.2020 risulta depositato il 4.11.2020.

In secondo luogo, la circostanza che la notifica del ricorso è tardiva.

E' lo stesso ricorrente a dichiarare che la sentenza è stata notificata in data 26.11.2019, con conseguente decorrenza del termine breve.

Invece, il ricorso è notificato il 6.7.2020, oltre quel termine. 5.2.- Invece deve ritenersi tempestiva la costituzione del controricorrente, atteso che la notifica è stata effettuata a domiciliatario diverso, e vale la regola che in caso di notifica erronea "il vizio della notifica è sanato, con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 c. p. c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo (Cass. 12410/ 2020).

Va quindi dichiarata l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata correlata da notifica.

Ad ogni modo, il ricorso è comunque inammissibile nel mento. 5.1.- Il primo motivo denuncia violazione di non precisate norme del codice di procedura civile, ed assume forse una certa contraddizione nella decisione di secondo grado nel punto in cui, pur avendo ri evato che erroneamente il giudice di primo grado dell'altra causa aveva dichiarato come tardivo l'intervento, ha però comunque ritenuto responsabile di tale tardività il difensore.Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

In realtà, non è chiara la censura mossa alla decisione impugnata in quanto si riporta la parte di motivazione contestata ma non si espongono ragioni alcune a sostegno della censura.

Ad ogni modo, va osservato come sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno ritenuto che la responsabilità professionale è da attribuirsi alla mancata impugnazione della sentenza di primo grado nel giudizio per il risarcimento del danno, impugnazione che avrebbe potuto comportare l'accertamento della qualità di terzo trasportato in base agli atti ed ai documenti esistenti, e che dunque era prevedibile che sarebbe stata accolta ove fosse stata proposta.

Questa ratio non è compresa dal ricorrente che invece postula che la sua responsabilità sia stata affermata per la ritenuta tardività dell'intervento a favore del suo cliente. 5.2.- Il secondo motivo denuncia contraddittoria motivazione su un punto fondamentale della controversia.

Analogamente al primo motivo il ricorrente ritiene che, dopo aver preso atto che il giudice del risarcimento aveva errato nel dichiarare la litispendenza, o nel dichiarare tardivo l'intervento, la Corte d'appello ha tuttavia ritenuto comunque responsabile il difensore per la mancata impugnazione della sentenza trascurando la circostanza che l'obbligazione del difensore è un'obbligazione di mezzo e non di risultato.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Anche in tal caso il ricorrente non chiarisce quali sono le ragioni di censura che rivolge alla decisione impugnata.

Ad ogni modo, anche ad intendere che i giudici di merito avrebbero disatteso la distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, la censura è da considerarsi infondata in quanto, ai fini della valutazione della responsabilità professionale, il giudice di merito deve compiere una prognosi circa le probabilità di accoglimento che aveva l'azione giudiziaria omessa, ove fosse stata esperita: da questo punto di vista i giudici della Corte d'appello hanno motivato le ragioni di questo accertamento in fatto ritenendo che dagli atti risultava comunque la qualità di terzo trasportato, che tale qualità non era contestata e che dunque era prevedibile che in appello essa venisse riconosciuta dal giudice.

Con la conseguenza che non aver proposto l'appello ha precluso al cliente di ottenere il risarcimento quale terzo trasportato. 5.3.- Il terzo motivo denuncia una non precisata incongruenza della sentenza in relazione alle censure svolte contro la sentenza impugnata.

Il ricorrente sembrerebbe dolersi dal fatto che, pur a fronte delle rilevate incongruenze della sentenza di merito, cioè del giudizio di risarcimento, la Corte d'appello non avrebbe disposto nulla "relativamente alle richieste reiterate" che provenivano dalla difesa: quali fossero non è dato chiaramente intendere, salvo intuire che il difensore aveva fatto una richiesta di perizia grafologica onde dimostrare che il cliente aveva rinunciato ad ogni azione di responsabilità nei suoi confronti, salvo poi a disattendere tale impegno.

Si tratterebbe dunque, a tutto concedere, del rigetto di una prova che qui non è ovviamente censurabile e che peraltro è del tutto inammissibile, in quanto non è assolutamente indicato neanche dove e come questa istanza era stata fatta e per quali ragioni è stata disattesa.

Il ricorso va dunque dichiarato kno=Writa.tèmtkoc.e..ol.',2-,'-estY. eir- 21~ Atp„,_~ ›•s 311,1"-C441-Lep c.3-4AAt .4.,›-$,43-w P .Q.M.

La Corte dichiara il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento ‘e, %Ukt delle spese di lite, nella misura di 3500,00 euro, oltre 200,00 euro Ql.r spese g:012:an=a1212tEirat=1..P42, ,;(0 s2. e "cr-R~A; 6202- • Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27572-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1697/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27572 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] è stato citato in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] per responsabilità professionale. La causa ha origine dalla seguente vicenda. [OSCURATO:PERSONA] ha subìto un incidente quale terzo trasportato su un motociclo, ed ha dato incarico professionale al [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il risarcimento dei danni. Tuttavia, il legale aveva agito in giudizio soltanto a vantaggio del conducente della vettura e non di [OSCURATO:PERSONA], che su quella moto era trasportato, a tutela del quale ha soltanto effettuato un intervento volontario in un momento successivo: tale intervento è stato dichiarato tardivo ed il Tribunale ha condannato l'autore dell'incidente a risarcire solo il conducente della moto e non il trasportato, ossia [OSCURATO:PERSONA], interveniente. 2.-Nel frattempo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un'altra causa per il medesimo incidente proprio a patrocinio dei diritti di [OSCURATO:PERSONA], ma, eccepita la litispendenza, questa causa era stata sospesa in attesa che venisse definito il giudizio precedente e, una volta che quest'ultimo si era concluso, la domanda successiva era stata dichiarata inammissibile per esistenza del giudicato esterno. Tuttavia, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato la prima sentenza, ossia quella in cui il risarcimento era stato riconosciuto a favore del conducente del veicolo ed era stato invece negato al suo cliente, [OSCURATO:PERSONA], precludendo dunque a costui in modo definitivo la possibilità di ottenerlo. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ha dunque agito nei confronti dell'avvocato per responsabilità professionale, e il Tribunale di Brescia ha ritenuto la colpa del difensore per il danno causato al cliente per non avere impugnato la sentenza che aveva riconosciuto il risarcimento al solo conducente, e non all'intervenuto, sentenza che, secondo il Tribunale di Brescia, era riformabile in quanto la qualità di terzo trasportato risultava comunque dagli atti, e non era neanche contestata, e quindi era irrilevante che le prove non fossero state ammesse per erronea supposizione della tardività dell'intervento. Queste ragioni sono state confermate dalla Corte di appello di Brescia. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale decisione con tre motivi. Si è costituto con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che 5.- E' da premettere che il ricorso è carente dell'esposizione del fatto storico che è in realtà compiutamente ricostruibile soltanto attraverso la lettura della sentenza. 5.1.- Inoltre il controricorrente eccepisce alcune ragioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, che sono fondate. In primo luogo, la circostanza che il ricorrente non ha depositato la copia autentica della sentenza notificata, ai sensi dell'articolo 369 c.p.c. che in effetti manca e che il ricorso notificato il 6.7.2020 risulta depositato il 4.11.2020. In secondo luogo, la circostanza che la notifica del ricorso è tardiva. E' lo stesso ricorrente a dichiarare che la sentenza è stata notificata in data 26.11.2019, con conseguente decorrenza del termine breve. Invece, il ricorso è notificato il 6.7.2020, oltre quel termine. 5.2.- Invece deve ritenersi tempestiva la costituzione del controricorrente, atteso che la notifica è stata effettuata a domiciliatario diverso, e vale la regola che in caso di notifica erronea "il vizio della notifica è sanato, con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 c. p. c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo (Cass. 12410/ 2020). Va quindi dichiarata l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata correlata da notifica. Ad ogni modo, il ricorso è comunque inammissibile nel mento. 5.1.- Il primo motivo denuncia violazione di non precisate norme del codice di procedura civile, ed assume forse una certa contraddizione nella decisione di secondo grado nel punto in cui, pur avendo ri evato che erroneamente il giudice di primo grado dell'altra causa aveva dichiarato come tardivo l'intervento, ha però comunque ritenuto responsabile di tale tardività il difensore.Il motivo è inammissibile e comunque infondato. In realtà, non è chiara la censura mossa alla decisione impugnata in quanto si riporta la parte di motivazione contestata ma non si espongono ragioni alcune a sostegno della censura. Ad ogni modo, va osservato come sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno ritenuto che la responsabilità professionale è da attribuirsi alla mancata impugnazione della sentenza di primo grado nel giudizio per il risarcimento del danno, impugnazione che avrebbe potuto comportare l'accertamento della qualità di terzo trasportato in base agli atti ed ai documenti esistenti, e che dunque era prevedibile che sarebbe stata accolta ove fosse stata proposta. Questa ratio non è compresa dal ricorrente che invece postula che la sua responsabilità sia stata affermata per la ritenuta tardività dell'intervento a favore del suo cliente. 5.2.- Il secondo motivo denuncia contraddittoria motivazione su un punto fondamentale della controversia. Analogamente al primo motivo il ricorrente ritiene che, dopo aver preso atto che il giudice del risarcimento aveva errato nel dichiarare la litispendenza, o nel dichiarare tardivo l'intervento, la Corte d'appello ha tuttavia ritenuto comunque responsabile il difensore per la mancata impugnazione della sentenza trascurando la circostanza che l'obbligazione del difensore è un'obbligazione di mezzo e non di risultato. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Anche in tal caso il ricorrente non chiarisce quali sono le ragioni di censura che rivolge alla decisione impugnata. Ad ogni modo, anche ad intendere che i giudici di merito avrebbero disatteso la distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, la censura è da considerarsi infondata in quanto, ai fini della valutazione della responsabilità professionale, il giudice di merito deve compiere una prognosi circa le probabilità di accoglimento che aveva l'azione giudiziaria omessa, ove fosse stata esperita: da questo punto di vista i giudici della Corte d'appello hanno motivato le ragioni di questo accertamento in fatto ritenendo che dagli atti risultava comunque la qualità di terzo trasportato, che tale qualità non era contestata e che dunque era prevedibile che in appello essa venisse riconosciuta dal giudice. Con la conseguenza che non aver proposto l'appello ha precluso al cliente di ottenere il risarcimento quale terzo trasportato. 5.3.- Il terzo motivo denuncia una non precisata incongruenza della sentenza in relazione alle censure svolte contro la sentenza impugnata. Il ricorrente sembrerebbe dolersi dal fatto che, pur a fronte delle rilevate incongruenze della sentenza di merito, cioè del giudizio di risarcimento, la Corte d'appello non avrebbe disposto nulla "relativamente alle richieste reiterate" che provenivano dalla difesa: quali fossero non è dato chiaramente intendere, salvo intuire che il difensore aveva fatto una richiesta di perizia grafologica onde dimostrare che il cliente aveva rinunciato ad ogni azione di responsabilità nei suoi confronti, salvo poi a disattendere tale impegno. Si tratterebbe dunque, a tutto concedere, del rigetto di una prova che qui non è ovviamente censurabile e che peraltro è del tutto inammissibile, in quanto non è assolutamente indicato neanche dove e come questa istanza era stata fatta e per quali ragioni è stata disattesa. Il ricorso va dunque dichiarato kno=Writa.tèmtkoc.e..ol.',2-,'-estY. eir- 21~ Atp„,_~ ›•s 311,1"-C441-Lep c.3-4AAt .4.,›-$,43-w P .Q.M. La Corte dichiara il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento ‘e, %Ukt delle spese di lite, nella misura di 3500,00 euro, oltre 200,00 euro Ql.r spese g:012:an=a1212tEirat=1..P42, ,;(0 s2. e "cr-R~A; 6202- • Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
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