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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2009

ECLI:EU:T:2009:418
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 28 ottobre 2009 – X-Technology R & D Swiss / UAMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin) (causa T‑273/08) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo First-On-Skin – Marchio nazionale denominativo anteriore FIRST – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 42‑43) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 maggio 2008 (procedimento R 281/2007‑4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la X-Technology R & D Swiss GmbH e la Ipko-Amcor BV.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: X-Technology R & D Swiss GmbH Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «First-On-Skin» per prodotti delle classi 18, 23 e 25 (domanda n. 4019981) Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Ipko-Amcor BV Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo FIRST per prodotti della classe 25 (registrazione nei paesi del Benelux n. 401666), fermo restando che l’opposizione riguarda la registrazione dei prodotti della classe 25 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]Technology R & D Swiss GmbH è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 28 ottobre 2009 – X-Technology R & D Swiss / UAMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin) (causa T‑273/08) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo First-On-Skin – Marchio nazionale denominativo anteriore FIRST – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 42‑43) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 maggio 2008 (procedimento R 281/2007‑4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la X-Technology R & D Swiss GmbH e la Ipko-Amcor BV. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: X-Technology R & D Swiss GmbH Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «First-On-Skin» per prodotti delle classi 18, 23 e 25 (domanda n. 4019981) Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Ipko-Amcor BV Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo FIRST per prodotti della classe 25 (registrazione nei paesi del Benelux n. 401666), fermo restando che l’opposizione riguarda la registrazione dei prodotti della classe 25 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]Technology R & D Swiss GmbH è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 207/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris