CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 gennaio 1981 avverso la sentenza del 26 Aprile 2016 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, riformando la sentenza resa il 7 maggio 2014 dal Tribunale di Fermo, che aveva assolto l'imputato dal reato di rapina aggravata ascrittogli per non avere commesso il fatto, ex art. 530 secondo comma codice penale, ha dichiarato la responsabilità dell'imputato condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo: 2.1 vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 192 cod. proc.pen. con riferimento alla sentenza di primo grado e ai rilievi difensivi di cui alla memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: la sentenza impugnata ha dichiarato la colpevolezza dell'imputato ribaltando la pronunzia assolutoria di primo grado, travisando le prove e così dando luogo ad una motivazione a tratti assente, a tratti manifestamente illogica. La corte di appello ha valorizzato la presenza di una impronta digitale sul vetro esterno che sovrastava il bancone della banca e un'impronta digitale sul vetro interno ( attribuibile al [OSCURATO:PERSONA], elemento di cui non era stata fatta menzione, né in seno alla sentenza di primo grado, né nell'atto di appello del pubblico ministero, essendosi questi limitati ad esaminare quale elemento a carico l'impronta palmare rinvenuta sul bancone. Osserva il ricorrente che nessuno dei testi ha fatto riferimento ad uno scavalcamento del bancone dell'agenzia ed anzi la cassiera Marziali ha escluso che il rapinatore scavalcando il bancone si fosse appoggiato e avesse toccato il vetro divisorio. La Corte di appello ha pertanto operato un travisamento della prova, in quanto è emerso dal dibattimento che il rapinatore aveva appoggiato entrambe le mani sul bancone sia nello scavalcamento in entrata sia in quello in uscita, nei pressi di una cassa diversa presso la quale non è stata rinvenuta alcuna impronta dell'imputato. L'assenza di impronte palmari del [OSCURATO:PERSONA] sul bancone nel punto di scavalcamento e sulle casse toccate dal rapinatore costituisce elemento a discarico per l'imputato mentre affermare che il rapinatore avrebbe toccato il vetro per fare leva inserisce ex novo un elemento di prova rilevante che non esiste nel processo. Altro travisamento ricorre laddove la corte territoriale ha sostenuto che per consolidata giurisprudenza le impronte digitali costituiscono prova della presenza del soggetto in un determinato luogo e che in assenza di giustificazioni questo elemento può essere utilizzato per fondare il giudizio di colpevolezza. 2.2 violazione dell'art. 628 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha identificato nell'imputato il rapinatore entrato per primo nell'istituto di credito e a tal fine ha valorizzato le caratteristiche fisiche generali dell'imputato che risulterebbero somiglianti a quelle del rapinatore, ma non ha considerato che non vi è in atti alcun riconoscimento dell'imputato ad opera delle persone. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che la presenza delle impronte digitali potrebbe essere dovuta ad altre ragioni non meglio precisate; che l'imputato presentava sulla fronte una vistosa cicatrice che non è stata percepita dai testi. 2.3 violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha attribuito al ricorrente un ruolo centrale nell'ambito dell'esecuzione del delitto, mentre le modalità dell'azione non sono state di particolare allarme sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1La corte nella sentenza impugnata ha reso adeguata e congrua motivazione rafforzata nel valutare le emergenze processuali e ribaltare il giudizio assolutorio formulato in primo grado: in particolareiha osservato che i testi Marziali e Olimpi hanno riferito che il malvivente entrato per primo aveva scavalcato il bancone toccando anche il vetro per fare leva, per poi impossessarsi del denaro, e ha sottolineato che la presenza di ben due impronte digitali e palmari, riconducibili con assoluta certezza al [OSCURATO:PERSONA], comprovano la sua presenza nel luogo del delitto e risultano compatibili con la condotta di uno dei rapinatori, che aveva scavalcato il bancone dell'istituto di credito, appoggiando la mano sul vetro.A fronte di questa ricostruzione la difesa deduce censure generiche ed un inesistente travisamento della prova, che non trova conferma in atti, dovendosi osservare, al contrario, che proprio la sentenza di primo grado aveva formulato una ricostruzione alternativa della rapina, del tutto congetturale e sganciata dai dati probatori, ipotizzando che l'impronta palmare dell'imputato sul bancone dell'agenzia di credito fosse stata lasciata, in occasione di un non meglio precisato sopralluogo. La Corte ha invece correttamente valorizzato la presenza di diverse impronte dell'imputato in corrispondenza del luogo in cui il rapinatore ha effettuato lo scavalcamento; la compatibilità delle descrizioni offerte dai testi con l'aspetto fisico dell'imputato, per come desumibile dal cartellino fotosegnaletico in atti, e la forte somiglianza di tale immagine dell'imputato con quella del rapinatore videoripreso dalle telecamere di sorveglianza; l'assenza di giustificazioni alternative alla comprovata presenza dell'imputato all'interno dei locali della banca in occasione della rapina. 1.2 Nessuna contraddizione emerge dal tenore della motivazione laddove, per un verso, valorizza la compatibilità delle descrizioni fisiche del rapinatore fornite dai testi con l'aspetto fisico di quest'ultimo e, dall'altro, prende atto che non è stata effettuata una formale individuazione fotografica o una ricognizione, in quanto in sentenza viene spiegato che all'epoca dei fatti l'imputato era ancora incensurato e quindi non vi erano sue immagini da sottoporre all'esame dei testi e soltanto successivamente [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato tratto in arresto e segnalato in quanto autore di diverse rapine nel medesimo periodo di quella per cui è giudizio. La corte infine ha osservato che la presenza della cicatrice non era certa alla data della rapina e, comunque, il rapinatore indossava una parrucca con vistosa frangia, in ipotesi idonea a coprire tale segno distintivo del [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 II terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata ha fornito congrua motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, evidenziando l'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato, e tale affermazione non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente. La corte ha motivatamente attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo centrale nell'ambito dell'esecuzione della rapina, ma ciononostante ha determinato la pena detentiva nel minimo edittale. 2rinammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 14 settembre 2022 il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] M