Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 26834/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3042/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dalla quale èrappres. e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal la quale è rappres . e difesa , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aglio, con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 823 /2022 de lla Corte d’appe ll o di Brescia, pubblicata il 29.6.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza de p ositata il 23.4.19, il Tribunale di Bergamo condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.al pagamento, a favore di Alessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 133.213,81 oltre interessi legali, a titolo di rimborso di dieci Buoni fruttiferi postali ordinari, di cui nove appartenenti alla serie P/Q , acquistati nel 1985 e il 6.3.86, e uno della serie Q/P acquistato il

14.1.88. In particolare, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta in via subordinata dagli attori circa la liquidazione dei buoni appartenenti alla serie P/O, facendo applicazione dei criteri indicati negli artt. 173 del D.P.R. 156/73 e 9 del D.M. 19.12.2000, che prevedevano la possibilità di estendere le variazioni, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, dei tassi di interesse anche ai buoni appartenenti a precedenti serie già emesse, reputando altresì adempiuto l’onere informativo nei confronti dei sottoscrittori attraverso la pubblicazione del decreto stesso in [OSCURATO:PERSONA].

Per l’unico buono appartenente alla serie Q/P, il giudice ha fatto parimenti applicazione dei criteri di cui al citato D.M., malgrado la stampigliatura relativa ai nuovi tassi non rechi la precisazione di quelli relativi dal ventunesimo al trentesimo anno.

Gli attori originari proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

Con sentenza depositata il 29.6.22, la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avevaemesso i buoni “Q/P”, oggetto della presente causa, attenendosi a quanto disposto dall’art. 5 del D.M. del 1986; erano state infatti apposte entrambe le timbrature richieste ai supporti cartacei della serie “P”, e dunque Il risparmiatore era in grado di qualificare correttamente la serie di appartenenza dei buoni, e conseguentemente la disciplina ad essi applicabile; con riferimento ai tassi di interesse applicabili dal ventunesimo al trentesimo anno, erano applicabili i tassi previsti dal D.M. del 1986; era inammissibile il motivo concernente la mancata applicazione degli interessi convenzionali.

Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione avverso la suddetta sentenza, con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unicomotivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 D.M. 13.6.1986, art. 173 DPR 156/1973, per non aver la Corte d’appello affermato che i rendimenti da applicare erano quelli stampigliati sul retro dei buoni, il cui contenuto sostanziava l’accordo negoziale, atteso che nella fattispecie non vi era la possibilità di ricondurre univocamente i buoni postali né alla serie “Q”, né alla serie “P”, né alla serie “O.

Con atto del 13.6.2024 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, per non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell’ordinanza di questa Corte, n. 22619, depositata il 26.7.23, emessa sulla medesima questione oggetto di causa.

Il giudizio va dunque dichiarato estinto; circa la spese, rilevato che la rinuncia non risulta accettata dalla controparte, considerando che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione in esame si è consolidata successivamente alla notifica del ricorso, sussistono giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

La Corte dichiara estintoil ricorso, e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3042/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dalla quale èrappres. e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal la quale è rappres . e difesa , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aglio, con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 823 /2022 de lla Corte d’appe ll o di Brescia, pubblicata il 29.6.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza de p ositata il 23.4.19, il Tribunale di Bergamo condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.al pagamento, a favore di Alessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 133.213,81 oltre interessi legali, a titolo di rimborso di dieci Buoni fruttiferi postali ordinari, di cui nove appartenenti alla serie P/Q , acquistati nel 1985 e il 6.3.86, e uno della serie Q/P acquistato il 14.1.88. In particolare, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta in via subordinata dagli attori circa la liquidazione dei buoni appartenenti alla serie P/O, facendo applicazione dei criteri indicati negli artt. 173 del D.P.R. 156/73 e 9 del D.M. 19.12.2000, che prevedevano la possibilità di estendere le variazioni, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, dei tassi di interesse anche ai buoni appartenenti a precedenti serie già emesse, reputando altresì adempiuto l’onere informativo nei confronti dei sottoscrittori attraverso la pubblicazione del decreto stesso in [OSCURATO:PERSONA]. Per l’unico buono appartenente alla serie Q/P, il giudice ha fatto parimenti applicazione dei criteri di cui al citato D.M., malgrado la stampigliatura relativa ai nuovi tassi non rechi la precisazione di quelli relativi dal ventunesimo al trentesimo anno. Gli attori originari proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Con sentenza depositata il 29.6.22, la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avevaemesso i buoni “Q/P”, oggetto della presente causa, attenendosi a quanto disposto dall’art. 5 del D.M. del 1986; erano state infatti apposte entrambe le timbrature richieste ai supporti cartacei della serie “P”, e dunque Il risparmiatore era in grado di qualificare correttamente la serie di appartenenza dei buoni, e conseguentemente la disciplina ad essi applicabile; con riferimento ai tassi di interesse applicabili dal ventunesimo al trentesimo anno, erano applicabili i tassi previsti dal D.M. del 1986; era inammissibile il motivo concernente la mancata applicazione degli interessi convenzionali. Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione avverso la suddetta sentenza, con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unicomotivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 D.M. 13.6.1986, art. 173 DPR 156/1973, per non aver la Corte d’appello affermato che i rendimenti da applicare erano quelli stampigliati sul retro dei buoni, il cui contenuto sostanziava l’accordo negoziale, atteso che nella fattispecie non vi era la possibilità di ricondurre univocamente i buoni postali né alla serie “Q”, né alla serie “P”, né alla serie “O. Con atto del 13.6.2024 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, per non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell’ordinanza di questa Corte, n. 22619, depositata il 26.7.23, emessa sulla medesima questione oggetto di causa. Il giudizio va dunque dichiarato estinto; circa la spese, rilevato che la rinuncia non risulta accettata dalla controparte, considerando che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione in esame si è consolidata successivamente alla notifica del ricorso, sussistono giusti motivi per compensarle. P.Q.M. La Corte dichiara estintoil ricorso, e c
Sentenza Cassazione n. 26834/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris