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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24014/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 4 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti,i1 provvedimento impugnato e le memorie trasmesse dalla parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai tratti costitutivi del reato contestato anche con riguardo alla sufficienza del dato legato alla notifica del pignoramento, al dolo ascrivibile alla condotta materiale tenuta dal ricorrente, alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato così da rendere il relativo giudizio di merito immune dai prospettati vizi inerenti la configurabilità del reato di cui all'ad 388 cp e non censurabile in questa sede sul piano della tenuta motivazionale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile perche la decisione che occupa prescinde dalle dette difese P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 22 aprile 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 4 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti,i1 provvedimento impugnato e le memorie trasmesse dalla parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai tratti costitutivi del reato contestato anche con riguardo alla sufficienza del dato legato alla notifica del pignoramento, al dolo ascrivibile alla condotta materiale tenuta dal ricorrente, alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato così da rendere il relativo giudizio di merito immune dai prospettati vizi inerenti la configurabilità del reato di cui all'ad 388 cp e non censurabile in questa sede sul piano della tenuta motivazionale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile perche la decisione che occupa prescinde dalle dette difese P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.
Sentenza Cassazione n. 24014/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris