CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 del TRIBUNALE di TRANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Trani ha confermato la sentenza del Giudice di Pace dello stesso tribunale, emessa in data 8.5.2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 600 euro di multa per il reato di minaccia e diffamazione nei confronti del m.11o dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA], pronunciando - al momento dell'esecuzione di un provvedimento giudiziario nei suoi confronti e presenti altri due agenti di polizia giudiziaria che stavano compiendo l'attività - le seguenti frasi: "facesse attenzione il maresciallo Antonino che sta facendo un po' troppo... mi lasciasse stare, perché io so dove abita e che macchina ha" ed ancora "il m.11o Antonino si scopa la compagna dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]". 2. Ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo due motivi distinti. 2.1. Con il primo argomento di censura il ricorrente denuncia violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen., avuto riguardo all'omessa traduzione in udienza dell'imputato detenuto (precisamente alle udienze del 17 aprile e 8 maggio del 2018). La difesa rappresenta che la rinuncia dell'imputato a comparire alla prima udienza, indicata nel decreto di citazione, non poteva essere utilizzata per ritenere che egli non volesse comparire affatto alle successive udienze di rinvio. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato quanto alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese di parte civile, nonostante l'assenza di una formale costituzione in giudizio di una parte civile. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, non risultando costituzione né conclusioni della stessa. 3.1. Il ricorrente ha depositato memoria, anche replicando alle richieste del PG, con la quale insiste per l'accoglimento di entrambi i motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Quanto alla situazione processuale del caso concreto, va chiarito che l'eccezione è stata proposta per la prima volta nel ricorso per cassazione, poiché in appello era stata dedotta la diversa questione relativa alla mancata notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato detenuto, risultata, invece, infondata, come correttamente ha rilevato il giudice d'appello nella sentenza impugnata.Nella medesima sentenza d'appello, che, per quanto appena evidenziato, non ha potuto confrontarsi con la ragione difensiva, l'imputato è indicato come rinunciante a comparire e risulta agli atti la rinuncia per la sola prima udienza, indicata nel decreto di citazione notificatogli. Non è contestato che il prevenuto, detenuto per altra causa, abbia espressamente rinunciato a comparire alla sola udienza del 15/12/2017 (stante la dicitura "controscritta udienza" leggibile sulla notifica della citazione a giudizio): la difesa assume che la rinuncia riguardava, appunto, so/o detta udienza e non si poteva estendere alle successive. La censura è infondata, in quanto la consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza. E', quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni (cfr., Sez. 6, n. 914 del 11/12/2014, Pascarella, Rv. 262056; Sez. 4, n. 27974 del 26/3/2014, Bruno, Rv. 261567; Sez. 5, n. 36609 del 15/7/2010, Rv. 248433). Nel caso di specie, il ricorrente, dopo la formale rinuncia a presenziare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento, sicchè la doglianza, alla luce dell'opzione di legittimità richiamata, non è fondata. [OSCURATO:PERSONA] non intende discostarsi, infatti, dal citato, consolidato orientamento e ribadisce che la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore — ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (di recente, si veda Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277950). 2.1. Rimangono, pertanto, in disparte, nel caso di specie, le considerazioni, pur problematiche, relative alla natura, assoluta o a regime intermedio, della nullità derivata dalla mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto e regolarmente citato. Per la seconda tesi, cfr. Sez. 2, n. 22379 del 27/5/2010, Gallo, Rv. 247530; per la prima opzione, si argomenta da Sez. U, n. 35399 del 24/6/2010, F., Rv. 247836, secondo cui la natura assoluta ed insanabile della nullità deriva dal principio generale, riferibile a qualsiasi udienza, sia cannerale che pubblica, secondo cui l'ordine di traduzione e la sua esecuzione costituiscono, insieme con l'avviso dell'udienza e la sua notificazione, atti indefettibili della procedura diretta alla regolare costituzione del contraddittorio: cfr.anche Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, Carlutti, Rv. 203771 e Sez. 6, n. 10319 del 22/1/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239084). Le Sezioni Unite, con la sentenza del 2010 dedicata al giudizio camerale, con riferimento al giudizio ordinario, hanno chiarito, in motivazione, che deve sempre essere assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato e quindi, in virtù della norma generale fissata dall'art. 420-ter cod. proc:. pen., e che, qualora l'imputato non si presenti e in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato in tal senso. Pertanto, qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa la presenza di un legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo e in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche senza una richiesta dell'imputato, deve d'ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, a meno che, ovviamente, non vi sia stato un rifiuto dell'imputato stesso di assistere all'udienza (art. 420-quinquies). Ciò perché, specialmente in un processo a carattere accusatori°, la partecipazione dell'imputato al processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione, afferendo al fondamentale diritto di difesa, che può solo essere oggetto di una rinuncia da parte del suo titolare attraverso una non equivoca manifestazione di volontà abdicativa in tale senso (cfr., altresì, la sentenza Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600). 3. La seconda doglianza è invece fondata. Dall'esame degli atti del processo, consentito al Collegio in ragione della natura del vizio dedotto, non è stata ritrovata alcuna costituzione di parte civile, sicchè l'imputato non poteva essere condannato, nell'ambito del giudizio penale, al risarcimento da corrispondere alla persona offesa dal reato, senza che quest'ultima fosse formalmente parte processuale. La conseguenza è che la Cassazione, in virtù dei suoi poteri derivati dall'art. 620, comnna primo, lett. I), cod. proc. pen., deve eliminare le statuizioni civili stabilite nei giudizi di merito, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente a tali disposizioni. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Rigetta, nel resto, il ricor