CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 31642/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 777- v7 [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. (fatto commesso a Roma il 3 marzo 2018); [OSCURATO:PERSONA] - il proposto motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 496 e 49, comma 2 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la pacifica giurisprudenza di questa Corte, «Non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile in relazione alla fattispecie di false dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali, in quanto la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso e indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale sia consapevole o meno della falsità delle dichiarazioni medesime»(Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, Rv. 257828); «La figura del reato impossibile non trova applicazione nel reato di false dichiarazioni a P.U. sulle proprie qualità personali» (Sez. 4, n. 5822 del 12/12/1988, dep. 17/04/1989, Rv. 181075), come nel caso che occupa in cui il ricorrente, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di rientrare in casa alle ore 21:30, ha reso dichiarazioni mendaci sulla propria identità al pubblico ufficiale intervenuto per effettuare il controllo (vedasi pag. 2 - 3 della sentenza impugnata); - rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]