CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07443/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20046/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anchedisgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA], rappresentatadifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed Eugenio AntonioCorreale,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026Saldarini Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mogavero,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 867/2020 depositatail 6.4.2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,ricorso ed il rigetto nel resto del ricorso.Uditi per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per i controricorrenti gliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Corbetta.Con la sentenza n. 1267/2018, il Tribunale di Como dichiarava l’attrice,[OSCURATO:PERSONA], proprietaria della strada che dalla viaCardina n. 36 di di Como conduceva al [OSCURATO:PERSONA] sul quale sorgeva lavilla monumentale dell’attrice, strada che era stata realizzata sui mappalin. 5774 e 1853 intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e su una porzione delmappale n. 1065 intestato a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di trustee del TrustNerina, dichiarando l’inefficacia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], perchéposti in essere a non domino, dell’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] inessere tra [OSCURATO:PERSONA] (erede del [OSCURATO:PERSONA] che aveva vendutouna serie di terreni comprendenti anche il [OSCURATO:PERSONA] ad Alberto PisaniNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026Dossi, nonno dell’attrice, con l’atto del notaio Silo del 27.2.1897) e ChiaraSaldarini, dell’atto istitutivo del trust Nerina del 26.6.2009 col quale adesso erano state trasferite le menzionate particelle, posto in essere daChiara e [OSCURATO:PERSONA], e dell’atto di compravendita del 20.11.2012stipulato da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di trustee del [OSCURATO:PERSONA], con ilquale i mappali 5774 e 1853 erano stati venduti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La sentenza di primo grado condannava altresì la predetta società aripristinare la strada sopra indicata, mediante la rimozione dellaconduttura elettrica sotterranea, da essa installata, ed a sistemare ilterreno soprastante.[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA] proponeva appelloavverso la predetta sentenza, chiedendo di rigettare le domande dellaPisani Dossi, in quanto la strada di collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] con lasovrastante villa monumentale e via Cardina n. 36 effettivamenterealizzata era diversa dalla strada di proprietà dell’acquirente AlbertoPisani Dossi individuata nell’atto del notaio Silo del 27.2.1897, conconseguente piena validità degli atti del 24.10.2001, 26.6.2009 e20.11.2012 summenzionati posti in essere dagli aventi causadell’originario venditore ed unico proprietario del compendio, GiuseppeSassi, ed a tale appello aderiva [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta, condivideva tale impostazione eproponeva appello incidentale per essere dichiarata unica proprietaria deltratto di viale insistente sui mappali n. 5774 e 1853, con ogniconseguente provvedimento.Infine, si costituiva in secondo grado, [OSCURATO:PERSONA],chiedendo il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale dellaSanta [OSCURATO:SOCIETA]. e spiegando altresì appello incidentale, con il qualechiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui avevarespinto la sua domanda di risarcimento danni per avere la [OSCURATO:PERSONA] MonicaNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026s.r.l. capitozzato i primi tre ippocastani centenari della strada realizzata exart. 2043 cod. civ..Con la sentenza n. 867/2020 del 26.2/6.4.2020, la Corte d’Appello diMilano, in parziale riforma della sentenza di prime cure, accertava edichiarava la non coincidenza tra la strada oggetto di rivendica da partedella [OSCURATO:PERSONA] e la strada effettivamente realizzata, ricadente sulleparticelle 5774, 1853 e 1065. Accertava pertanto la validità degli attitraslativi del 24.10.2001, 26.6.2009 e 20.11.2012 posti in essere dagliaventi causa dell’originario proprietario unico del compendio, GiuseppeSassi, dichiarando per l’effetto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unica proprietaria deimappali 5774 e 1863 ed eliminando la condanna della stessa allarimozione della conduttura elettrica sotterranea del primo tratto dellastrada realizzata. Respingeva, infine, l’appello incidentale della PisaniDossi, relativo alla domanda di risarcimento danni per il taglio dei treippocastani, condannandola alle spese di lite del doppio grado e ponendo asuo carico le spese della CTU.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostotempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a cinque doglianze. Hannoresistito, con separati atti di controricorso, [OSCURATO:PERSONA] in proprio equale trustee del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e FrancescoSaldarini.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, FulvioTroncone, ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo di ricorso.Nell’imminenza della pubblica udienza del 19.3.2026, tutte le parti hannodepositato memorie ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli articoli 948, 949 e 2697 c.c., nonché degli articoli 112c.p.c. e 2697 c.c., avendo la Corte d’Appello qualificato la domandadell’attrice come domanda di rivendica anziché come mera azione diNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026accertamento della proprietà della strada di accesso alla [OSCURATO:PERSONA],ritenendo peraltro non assolto l’onere della prova gravante sull’originariaCon il primo motivo la ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettualenon abbia qualificato la domanda da lei proposta in primo grado, cheassume impropriamente indicata come di rivendicazione, come domandadi mero accertamento del diritto di proprietà della strada effettivamenterealizzata di collegamento tra la via Cardina n. 36 di Como ed il DossoPisani perché non accompagnata ad una richiesta di recupero del possessodella suddetta strada, rimasta sempre nella sua disponibilità, e cheaavrebbe quindi ritenuto necessaria la cosiddetta probatio diabolicapropria della rivendica, ponendo così a suo carico un onere probatorioparticolarmente gravoso, richiedente anche la dimostrazione di unacquisto della proprietà per usucapione, o comunque a titolo originario, enon solo di un valido titolo di acquisto del diritto.Il motivo é inammissibile per più ragioni, ma non perché come invecesostenuto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla ProcuraGenerale, si sia formato un giudicato interno sulla qualificazione giuridicadell'azione esercitata da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Como, per quanto qui rileva, senza affrontare la questionedella qualificazione dell'azione, esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA], comerivendica, con la sentenza n. 1267/2018 aveva accertato, sulla scorta delsolo dato letterale dell'atto di compravendita del notaio [OSCURATO:PERSONA] del27.2.1897 concluso tra il venditore [OSCURATO:PERSONA] (dante causa deglioriginari convenuti) e l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] (nonno e dantecausa dell'originaria attrice), che l'attuale ricorrente era proprietaria dellastrada effettivamente realizzata, che erano pertanto inefficaci gli attitraslativi posti in essere dagli aventi causa del venditore relativi a talestrada ed illecita l'installazione della conduttura elettrica sotterranea nelprimo tratto di essa da parte della [OSCURATO:PERSONA] SRL, ed aveva quindiNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026condannato quest'ultima a ripristinare la strada con la rimozione dellaconduttura ed a sistemare il terreno sovrastante la medesima.La sentenza di primo grado era stata poi impugnata con appello principaleda [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA], conadesione di [OSCURATO:PERSONA], e con appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] (oltre che con appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA], che quinon rileva, inerente alla sola domanda di risarcimento danni per il fattoche tre ippocastani della strada realizzata erano stati capitozzati dallaSanta [OSCURATO:SOCIETA]), che avevano chiesto di rigettare le domande dellaPisani Dossi accolte in primo grado e di accertare che la strada oggettodell'atto di compravendita del 27.2.1897 era diversa da quellaeffettivamente realizzata successivamente, e che quindi erano pienamentevalidi ed efficaci gli atti traslativi successivamente posti in essere tramite iquali le particelle corrispondenti alla strada effettivamente realizzata eranopervenuti agli originari convenuti, rigettando quindi anche la domandadella [OSCURATO:PERSONA] di ripristino del primo tratto della strada suddetta conrimozione della conduttura elettrica sotterranea.Ne deriva che le questioni della proprietà della strada effettivamenterealizzata e degli eventuali interventi di ripristino sul primo tratto di essa,e dell'efficacia degli atti di vendita successivi a quello del 27.2.1897 delleparticelle sulle quali ricadeva la strada realizzata, erano ancora incontestazione nel giudizio di secondo grado, anche se non era statoproposto uno specifico motivo di appello concernente la qualificazionedell'azione esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] come rivendica.Non poteva quindi ritenersi intervenuto alcun giudicato interno sullaqualificazione dell'azione della [OSCURATO:PERSONA] come rivendica, anziché comeazione di mero accertamento, sicché la Corte distrettuale poteva anchericonsiderare e riqualificare l'azione a tutela della proprietà esercitatabenché la qualificazione giuridica dell'azione non fosse stata fatta oggettodi uno specifico motivo d'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il giudicato internonon si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza,costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisireautonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appellomotivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizioneriapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, cosìespandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla eriqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essacoessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in viaimplicita, dal motivo di gravame (vedi Cass. 17.4.2019 n. 10760; Cass.8.10.2018 n. 24783; Cass. 28.9.2012 n.16583).Va aggiunto che nella specie non risulta applicabile la sentenza n. 31330del 10.11.2023 di questa Corte, richiamata dalla Procura Generale,secondo la quale il giudicato può formarsi anche sulla qualificazionegiuridica data dal giudice alla domanda se la parte non ha propostospecifica impugnazione, perché quella stessa sentenza esclude talegiudicato quando la qualificazione giuridica data, come nella specie, nonabbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito esia incompatibile con le censure formulate dall'appellante.L'inammissibilità del primo motivo discende, piuttosto, dal fattoche l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, éal giudice del merito), insindacabile in cassazione, salvo che sotto il profilodell'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello proposto, o dellacorrettezza della motivazione che sorregge sul punto la decisioneimpugnata (Cass. 1.12.2025 n. 31285; Cass. 21.12.2017 n. 30684; Cass.18.5.2012 n. 7932; Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 5.8.2005 n. 16596).Tali profili nella specie non sono stati censurati, dal momento che la stessaPisani Dossi aveva qualificato l'azione da lei esercitata come rivendica,avendo chiesto oltre all'accertamento della proprietà della stradaNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026effettivamente realizzata, anche il ripristino del tratto iniziale di essa conla rimozione della conduttura elettrica sotterranea che vi aveva collocatola [OSCURATO:PERSONA] SRL., per il quale non poteva invocare la presunzione dipossesso dell'art. 1141 comma 1° c.c. per la non corrispondenza con lastrada trasferita al suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] con l'atto dicompravendita del 27.2.1897 e perché la strada era stata effettivamenteda lui costruita col benestare del venditore.Il primo motivo di ricorso risulta poi inammissibile anche per difetto diinteresse, giacché anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistenteil più blando onere della prova della attuale ricorrente di un valido titolo diacquisto della strada effettivamente realizzata, anziché quello di unacquisto a titolo originario, o per usucapione della medesima, comerichiesto per la rivendica, la motivazione della sentenza impugnata non nesarebbe intaccata.La Corte d'Appello, infatti, prima di rigettare la domanda subordinata dellaPisani Dossi di usucapione della strada effettivamente realizzata perdifetto di un possesso esclusivo ed ininterrotto in ragione della suaaccessibilità da parte di più soggetti in modo indiscriminato e per lamancata prova del mutamento dell'animus possidendi tramite azioni ecomportamenti tali da far intendere la volontà di utilizzare la strada inquestione uti domina, ha rimarcato in via preliminare in astratto, a pagina19 penultimo capoverso della sentenza, la necessità per la rivendica dellaprobatio diabolica. In realtà, però, in concreto, ha rigettato la domandadella [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della proprietà della strada realizzata(sulle particelle 1065 parte, 1853 e 5774) perché ha ritenuto che lastrada, venduta a corpo e non a misura al suo dante causa (il nonnoAlberto [OSCURATO:PERSONA]), identificata sia attraverso il riferimento alla particellacatastale 2040, sia attraverso il riferimento alla planimetria allegataall'atto di vendita del 27.2.1897, fosse una strada diversa rispetto a quellapoi realizzata dal nonno della ricorrente e fiancheggiata da alberi diNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026ippocastano. In sostanza l'impugnata sentenza ha negato l'esistenza di untitolo di acquisto derivativo della strada realizzata a favore dell'originariadell'esistenza di un acquisto per usucapione, o a titolo originario, comesarebbe stato necessario fare se in concreto fosse stata necessaria laprobatio diabolica.L'esito della decisione del giudice di secondo grado, pertanto, basato suldifetto di un titolo di acquisto a titolo derivativo, non sarebbe mutato se laCorte distrettuale avesse qualificato l'azione della [OSCURATO:PERSONA] come dimero accertamento, anziché di rivendicazione, e la ricorrente non ha alcuninteresse a far valere un vizio di qualificazione giuridica dell'azione,funzionale all'esclusione del rigoroso regime probatorio della probatiodiabolica proprio della rivendica, perché in realtà la sua domanda diaccertamento della proprietà della strada realizzata é stata respinta per ildifetto di un titolo di acquisto derivativo del suo dante causa e non perchénon sia stata fornita la prova di un acquisto a titolo originario.2) Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli articoli 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c. (corrispondenti ai motividel codice civile del 1865 compresi tra l'art. 1131 e l'art. 1139, salvo chequanto all'art. 1366 c.c.), anche in relazione agli articoli 1029, comma 2,1073, 1378 e 771 cc., 28 della L. 16.2.1913 n.89 e 2652 n. 6, 1159 e1159 e 1479 c.c..In primo luogo, la ricorrente deduce l’errata interpretazione dell’attopubblico datato 27.2.1897, con il quale le parti avevano deciso ditrasferire la proprietà, oltre che del [OSCURATO:PERSONA] sul quale preesisteva unfabbricato poi rimpiazzato dalla costruzione della villa monumentale e deiterreni ad essa adiacenti, anche dell’unica strada di accesso al DossoPisani dalla strada comunale Cardina, ovverosia della strada poi realizzatasui predetti mappali n. 1065, di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], e 1853 e 557,di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026In secondo luogo, la ricorrente assume che la Corte d’Appello avrebbeomesso di considerare che il predetto atto di vendita aveva ad oggetto laproprietà dell’area di sedime della strada, come cosa determinata solo nelgenere, con facoltà per l’acquirente di definire il definitivo tracciatostradale, pur in conformità a quanto pattuito nell’atto di compravendita econ produzione per questo aspetto dell’effetto traslativo solo con l’effettivaindividuazione specifica della strada mediante la sua realizzazione ex art.1378 c.c.. Sul punto, si rileva che il predetto atto del 1897 prevedeva che,sul definitivo tracciato stradale, sorgesse una servitù a carico del sedimeacquistato da [OSCURATO:PERSONA] a favore del terreno trattenuto dalvenditore [OSCURATO:PERSONA], poi trasferito ai suoi aventi causa.In terzo luogo, la ricorrente rileva che la tesi dei convenuti, secondo cui gliprevisto dall’art. 2652 n. 6 c.c., fosse da respingere, atteso che tali attiandavano ricostruiti come traslativi solo di ciò che era compatibile con ivincoli di cui alla trascrizione dell’atto di compravendita del 1897.Detta qualificazione di vendita di cosa generica, supportata dall'indicazionedella lunghezza di circa 200 metri e della superficie di 800 mq (pagine 2 e3 dell'atto), e dal dato testuale, avrebbe consentito di realizzare lacomune intenzione delle parti, che si assume fosse quella di fareacquistare ad [OSCURATO:PERSONA] un ampio compendio di terreni con unpreesistente fabbricato con accesso dalla via pubblica su una strada chefosse adatta al trasporto dei materiali edili necessari per edificare uncomplesso monumentale sul [OSCURATO:PERSONA] e per il successivo transito dicarrozze verso una villa nobiliare di villeggiatura, per il quale era statoanche previsto all'art. 4 l'allargamento del piazzale di arrivo alla villa giàdelimitato con picchetti.La Corte distrettuale avrebbe poi dovuto tenere conto secondo laricorrente che dalla CTU espletata dall'arch. Dubini era emerso che pochimesi dopo l'atto di vendita del 27.2.1897 era stata realizzata, con lavoriNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026complessi di scavo della roccia, di riporto della breccia e di costruzione dimuretti di contenimento, durati alcuni mesi, la strada alberatafiancheggiata da ippocastani dell'età di circa 125 anni che ancoraconduceva alla villa [OSCURATO:PERSONA], in una posizione asseritamentecoincidente con l'indicazione planimetrica allegata all'atto nei punti dipartenza e di arrivo, ma traslata nel percorso di circa 20 metri lineari nelprimo tratto, e che pertanto l'individuazione negoziale del percorso dovevaritenersi meramente indicativa, come era stato ritenuto dal Tribunale diComo nella sentenza di primo grado seguendo le indicazioni del CTU.Ulteriormente la ricorrente censura, con questo motivo, che la Corted'Appello, nella sua interpretazione dell'atto del notaio Silo del 1897, abbiadato rilievo al mancato frazionamento ed alla mancata attribuzione diun'autonoma particella catastale al percorso stradale effettivamenterealizzato per collegare il [OSCURATO:PERSONA] con la sovrastante villamonumentale alla via Cardina da parte dell'acquirente Alberto PisaniDossi, in tal modo da un lato riconoscendo che quell'atto avrebbeil calibro della strada di accesso originaria, ma dall'altro omettendo direalizzazione dopo quell'atto.Anche a voler riferire il secondo motivo di ricorso ai motivi del codice civiledel 1865 compresi tra l'art. 1131 e l'art. 1139 corrispondenti agli articoli1362, 1363, 1367 e 1371 del vigente codice civile dei quali é statalamentata, anche sotto il profilo contenutistico, la violazione (escluso l'art.1366 c.c. sull'interpretazione secondo buona fede non previsto nelprevigente codice civile), in ragione della loro corrispondenzacontenutistica con le disposizioni attuali, e data la necessaria applicazioneall'interpretazione di un contratto di compravendita del 1897 del codicecivile del 1865, vigente all'epoca della sua conclusione, per il principiotempus regit actum, ricavabile nella specie dall'art. 11 comma primo delleNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026disposizioni preliminari del codice civile, il secondo motivo di ricorso deveritenersi inammissibile per difetto di interesse.Ed invero, una volta respinto il primo motivo e riconosciuto chel'impugnata sentenza si é basata sull'accertamento in fatto che la stradaeffettivamente realizzata é stata diversa da quella esattamente individuatanell'atto del 1897 tramite il riferimento alla particella catastale edall'individuazione dell'esatto percorso, della larghezza e superficie edell'andamento anche nella planimetria allegata, non può la ricorrentecontrapporre a tale ricostruzione una propria autonoma ricostruzione infatto, che sia basata, invece, sulla coincidenza tra la strada prevista inquell'atto e quella effettivamente realizzata, sicché senza una modifica ditale accertamento in fatto, non conseguibile in questa sede, la tesi dellaqualificazione della vendita del 1897 della strada come vendita di cosagenerica individuata solo con la realizzazione della strada non é di alcunautilità.Va aggiunto che la ricorrente, pur avendo richiamato nella rubrica laviolazione dei criteri interpretativi della comune intenzione delle parti inbase al testo letterale ed al comportamento anche successivo delle stesse,dell'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali,dell'interpretazione conservativa nel senso di privilegiare il senso chenessuno, e della regola finale dell'interpretazione dei contratti a titolooneroso nel senso che contemperi gli interessi delle parti, in realtà nellapur ampia esposizione del motivo non ha indicato con quali specifichemotivazioni ed in quali termini il giudice di secondo grado avrebbe violato icriteri ermeneutici, limitandosi a contrapporre un proprio autonomorisultato interpretativo a quello pur plausibile raggiunto dalla Cortedistrettuale.Occorre però ricordare, come rilevato anche dalla Procura Generale, chel'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di unNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026negozio giuridico, si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice dimerito, e che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazionedei canoni legali di interpretazione contrattuale, non solo deve fareesplicito riferimento alle regole legali di interpretazione,mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed aiprincipi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare inquale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostatodai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sullabase di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, lacensura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione delricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (vedi in tal senso exmultis Cass. 1.10.2025 n. 26524; Cass. 9.4.2021 n. 9461; Cass.16.1.2019 n.873; Cass. 15.11.2017 n. 27136).Va altresì rammentato che per giurisprudenza consolidata di questa Cortel'interpretazione contrattuale data dalla sentenza impugnata non deveessere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibilidue o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (vedi ex multis Cass.27.6.2018 n.16987; Cass. 28.11.2017 n. 28319; Cass. 15.11.2017n.27136).La sentenza impugnata, alle pagine 19-20, ha motivato il rigetto delladomanda della [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della proprietà della stradaeffettivamente realizzata, perché da un lato ha considerato specificamenteindividuato il tracciato stradale della strada [OSCURATO:PERSONA] contemplatonell'atto del notaio Silo del 1897 in virtù dello specifico riferimentocatastale (mappale 2040) e del rinvio alla planimetria allegata chemostrava l'ubicazione tra quel mappale e la particella 2039 nel primotratto da via Cardina e tra quel mappale e la particella 1065 fino alloNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026sbocco sulla particella venduta ad [OSCURATO:PERSONA] (mappale 1061) nelsecondo tratto, tracciato venduto a corpo e non a misura e della cuiubicazione originaria secondo la CTU espletata (pagina 14) restava traccianel cancello iniziale che si apriva su altra proprietà ed in una rete direcinzione ancora presente sui luoghi, e dall'altro ha tratto dalla stessaCTU che il percorso previsto nell'atto di vendita non corrispondeva affattoa quello alberato con ippocastani effettivamente realizzato nei mesisuccessivi all’atto del 27.2.1897, che sia nel punto di imbocco da viaCardina, sia in buona parte del successivo tracciato, risultava traslato piùa monte verso ovest.Il giudice di secondo grado ha poi evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] non hafornito prova che le parti dell'atto di vendita del 1897 avessero commessoun errore bilaterale emendabile nell'individuazione del tracciato, ed hareputato indizi insufficienti a smentire il percorso stradale negozialmenteindividuato attribuendo specifico rilievo alla planimetria allegata ed alriferimento catastale, di solito aventi un valore puramente sussidiario,quelli dell'esistenza degli ippocastani lungo la strada realizzata e dell'etàdegli stessi fatta risalire ad epoca di poco successiva all'atto di vendita,ritenuti elementi inidonei a fondare una rivendica di proprietà della stradae non di una mera servitù di passaggio.Da ultimo, la sentenza impugnata ha dato rilievo al comportamentosuccessivo delle parti, ed in particolare dell'acquirente Alberto PisaniDossi, che non aveva curato dopo l'acquisto del 1897 il frazionamento el'attribuzione di un'autonoma intestazione catastale alla strada alberatarealizzata senza opposizioni da parte del venditore, per trarre da ciò, oltreche dalle autonome vicende traslative che avevano negli anni a venireinteressato le particelle costituenti l'area di sedime della stradaeffettivamente realizzata, vendute dagli aventi causa dell'originariovenditore [OSCURATO:PERSONA], la conferma che non vi era stata una volontàdelle parti di rimettere l'individuazione specifica del percorso della stradaNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026di collegamento del [OSCURATO:PERSONA] con la via Cardina ad un momentosuccessivo ed al mero arbitrio dell’acquirente, in contrasto con lespecifiche indicazioni contrarie contenute nell'atto del 1897.3) Con il terzo motivo, ci si duole dell’omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione, riguardante l’avvenuto perfezionamentodell’usucapione in capo all’odierna ricorrente del diritto di proprietà dellastrada di accesso alla [OSCURATO:PERSONA].Con il terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] si duole del rigetto della domanda diusucapione della strada effettivamente realizzata, che aveva riproposto insecondo grado in via subordinata mediante appello incidentale, e che éstata respinta dalla Corte d'Appello, a pagina 21, perché ha ritenuto nonprovato il possesso esclusivo ed ininterrotto della strada realizzata daparte della attuale ricorrente, accessibile da parte di terzi in modoindiscriminato, né il di lei compimento di azioni, o comportamenti volti afare intendere la volontà di utilizzare come proprietaria esclusiva talestrada ed a palesare perciò il necessario elemento soggettivo conmutamento dell'originario animus col quale in principio la strada stessaera stata goduta dalla parte acquirente dell'atto del 1897.Assume la ricorrente che vi sia stata violazione e falsa applicazione degliarticoli 1158 e 1146 c.c., in quanto il potere di fatto sulla stradaeffettivamente realizzata sarebbe stato esercitato dal suo dante causa,[OSCURATO:PERSONA], fin dall'inizio, come possesso e non come detenzione,per cui per far decorrere il termine ventennale dell'usucapione nonsarebbe stata necessaria alcuna interversione della detenzione in possessoai sensi dell'art. 1146 comma 2° c.c., come invece asseritamente ritenutodalla sentenza impugnata.Nell'argomentazione del motivo la [OSCURATO:PERSONA] fa anche un fugaceaccenno (vedi pagina 43) alla natura meramente apparente dellamotivazione resa dalla Corte d'Appello, pur senza mai invocare la nullitàdella sentenza impugnata e senza richiamare violazioni dell'art. 360Numero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026comma primo n. 4) c.p.c., dell'art. 132 n. 4) c.p.c., o dell'art. 118 disp.Si duole, poi, la ricorrente, che la Corte d'Appello, nel ritenere non provatoil possesso esclusivo della strada effettivamente realizzata da parte delsuo dante causa, non abbia considerato una serie di fatti decisivi oggettodi discussione tra le parti, che individua:a) nell'apposizione di due pilastri in granito con incise sui capitelli le scritte“[OSCURATO:PERSONA]” con frecce d'indicazione all'accesso di via Cardina;b) nell'apposizione di termini in pietra di Moltrasio, di un cippo con incisala scritta “PD” e di due panchine di granito alla fine del viale davanti alcancello d'ingresso;c) nella messa a dimora di 36 ippocastani ora centenari a decoro del vialerealizzato;d) nella cura degli ippocastani e nella manutenzione del viale;e) nel nulla osta per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degliippocastani rilasciato dalla Sovrintendenza il 31.3.1989;f) nell'apposizione di sbarre di ferro d'accesso dopo l'inizio ed alla fine delviale realizzato emergente anche dalle foto allegate alla CTU;g) nell'effettuazione dei lavori di manutenzione degli ippocastani poidistrutti dalla [OSCURATO:PERSONA] SRL, risultanti dalla fattura [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal bonifico del relativo pagamento del 27.9.2012;h) nelle relazioni di intervento delle imprese incaricate dellamanutenzione;i) nella collocazione della conduttura privata dell'acqua potabile sotto lastrada realizzata e nel posizionamento su essa del contatore;l) nell'apposizione del vincolo monumentale del [OSCURATO:PERSONA] da parte dellaSoprintendenza, riferito anche al viale d'accesso su richiesta dellaricorrente; m) nell'indicazione del viale d'accesso al [OSCURATO:PERSONA] insiemeal compendio monumentale nel Piano di Governo del Territorio;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026n) nelle segnalazioni alla Sovrintendenza da lei effettuate per chiedere untempestivo intervento inibitorio a seguito delle attività illecite poste inessere dalla [OSCURATO:PERSONA] SRL;o) nel fatto che il venditore [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi eredi ed aventi causafin dal 1897 avevano esercitato sulla strada effettivamente realizzata soloil passaggio per raggiungere un prato abbandonato (il mappale 1065).Assume infine la ricorrente, che l'elemento probatorio contrario allaconfigurazione di un suo possesso esclusivo della strada effettivamenterealizzata, rappresentato dall'esercizio del passaggio su di essa da parte diChiara [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi aventi causa per raggiungere la particella 1065,fosse privo di rilievo, in quanto tale passaggio era previsto nell'atto divendita del 1897.Il terzo motivo é inammissibile perché squisitamente meritale.Le sole violazioni e false applicazioni di legge lamentate, quelle degliarticoli 1158 e 1146 c.c., non si fanno discendere da un'errata nozione delcontenuto precettivo di tali disposizioni, ma piuttosto da una diversaricostruzione in punto di fatto della vicenda, che valorizzando gli elementiindicati alle lettere da a) ad o) porti a riconoscere un possesso esclusivodella strada realizzata, diversa da quella prevista nell'atto dicompravendita del 1897, in capo ad [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi aventicausa.Occorre però ricordare che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico principale o secondario, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 23.4.2025n.10690; Cass. sez. un. 7.4.2014 n. 8053). Ed invero, già il numerostesso degli elementi probatori (13) che la ricorrente adduce allo scopo disupportare l'asserito vizio di motivazione e la loro eterogeneità, che nonpermette di ricondurli ad un unico fatto storico principale, o secondarioNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026non considerato, sono indicativi del fatto che presi singolarmente talielementi non possano affatto essere ritenuti decisivi e che si é cercato perquesta via di mascherare la richiesta di una rivalutazione di terzo gradodel materiale istruttorio non consentita.Si deve ritenere, che sia pure sinteticamente, la Corte d'Appello abbiaritenuto infondata la riproposta domanda subordinata di usucapione dellastrada effettivamente realizzata perché le prove documentali offerte, i fattinon contestati e le prove articolate dall'originaria attrice erano comunqueinidonei a dimostrare il possesso esclusivo uti dominus di essa da parte diAlberto [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi aventi causa, essendo pacifico che talestrada, mai chiusa da cancelli, o da recinzioni, né interdetta a terzi conl'apposizione di cartelli di divieto di accesso, sia sempre rimasta aperta altransito di coloro che nel corso degli anni successivi alla costruzione, dipoco successiva all'atto di compravendita del 1897, dovevano raggiungereil fondo rustico individuato come particella 1065, ed anche al passaggio diestranei. La Corte d'Appello, inoltre, ha ritenuto non provati atti, ocomportamenti che fossero idonei a dimostrare, in particolare aiproprietari dei fondi attraversati dalla strada, che l'iniziale detenzioneprecaria da parte di [OSCURATO:PERSONA] della strada realizzata, conseguitacol beneplacito del venditore [OSCURATO:PERSONA], e non con un autonomoall'acquirente ex art. 1141 comma 1° c.c. (vedi in tal senso Cass.25.10.2019 n. 27411), fosse stata in seguito mutata dal predetto, o daisuoi aventi causa, in un vero e proprio possesso uti dominus caratterizzatodall'esclusione del godimento della strada anche da parte dell'originarioproprietario, dei suoi aventi causa, o di terzi, senza che sia stata ipotizzatauna vera e propria detenzione iniziale in senso tecnico di Alberto PisaniDossi della superficie della strada effettivamente realizzata.Tale motivazione, pur molto stringata, non può certo dirsi meramenteapparente, essendo idonea a rappresentare le ragioni della decisione diNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026rigetto. Non può inoltre escludersi il rilievo, di prova contraria al possessoesclusivo della strada realizzata, del passaggio esercitato su di essa daterzi in virtù della servitù di passaggio costituita a favore del proprietarioGiuseppe Sassi per raggiungere la particella 1065 con l'atto dicompravendita del notaio Silo del 1897, dal momento che tale attoprevedeva quella servitù a favore del proprietario venditore sul diversotracciato della strada che in quell'atto era stato specificamenteindividuato, ma non fu poi effettivamente realizzato.4) Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli articoli 2043 c.c. e 10, 20 e 21 del D.Lgs. n. 12/2004,avendo la Corte distrettuale rigettato la domanda di risarcimento danniper il taglio dei tre ippocastani nel tratto iniziale della strada realizzata neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in assenza dell’autorizzazione dellaSovrintendenza connessa all’esistenza su di essi del vincolo paesaggistico,nonostante sussistessero i requisiti oggettivi e soggettivi che lagiustificavano.La Corte d'Appello ha rigettato la riproposta domanda di risarcimentodanni, avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SRL,per avere capitozzato tre ippocastani ultracentenari che fiancheggiavano iltratto iniziale della strada realizzata per l'accesso da via Cardina n. 36 alDosso Pisani. A seguito dell'interpretazione data all'atto di vendita delnotaio Silo del 1897, infatti, la Corte distrettuale ha ritenuto che l'area disedime della strada realizzata sia rimasta in proprietà al venditoreGiuseppe Sassi, per poi pervenire attraverso successivi trasferimenti allaSanta [OSCURATO:SOCIETA], che aveva pertanto tagliato degli alberi che per ilprincipio di accessione le appartenevano, sorgendo sulla sua proprietà delsuolo, ed ha escluso la colpa della [OSCURATO:PERSONA] SRL, che aveva procedutoal taglio dei tre ippocastani previa autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA] delComune di Como del [OSCURATO:DATA_NASCITA], venendo a conoscenza del vincolopaesaggistico su di essi gravante soltanto nel 2016.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026Il motivo proposto deve però ritenersi inammissibile, sia perché volto adottenere un diverso accertamento in fatto circa l'epoca, anteriore al 2014,in cui la [OSCURATO:PERSONA] SRL sarebbe stata resa edotta dell'esistenza delvincolo monumentale sugli ippocastani senza invocare la violazionedell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., inibita ex art. 348 ter ultimocomma c.p.c. per l'esistenza sul punto di una “doppia conforme” di rigettodella domanda risarcitoria, sia perché comunque tale censura non colpiscela ragione di rigetto della domanda risarcitoria connessa alla negazionedella proprietà degli alberi in capo alla ricorrente, che pertantocontinuerebbe a fondare il rigetto della pretesa risarcitoria anche se laSanta [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata effettivamente resa edotta del vincolomonumentale esistente sugli alberi prima del loro taglio.Per il resto le violazioni di legge lamentate si basano su una ricostruzionein fatto diversa da quella compiuta dai giudici di merito ai quali competevae non invocabile in sede di legittimità.5) Con il quinto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degliarticoli 91 c.p.c. e 4 comma 2° del D.M n. 55/2014 ratione temporisvigente, per avere la Corte distrettuale liquidato autonomamente le spesedi lite relative al primo grado di giudizio dei [OSCURATO:PERSONA] (liquidate in€10.343,00 oltre accessori ciascuno applicando la tariffa forense del D.M.n. 55/2014, come modificata dal D.M. n.37/2018 per cause di valoreindeterminabile di complessità media) senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] eun medesimo difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], a differenzadell'altro convenuta, la [OSCURATO:PERSONA] SRL, che era stata autonomamentedifesa in primo grado dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la quale l'autonomaliquidazione era quindi giustificata. Si assume, pertanto, che la Cortedistrettuale, anziché porre a suo carico per due volte le spese processualidi primo grado nel medesimo importo di € 10.343,00 oltre accessori, unavolta a favore di [OSCURATO:PERSONA] ed una volta a favore FrancescoNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026Saldarini, avrebbe dovuto liquidare a favore dei predetti, aventi uncomune difensore, un unico compenso, con eventuale applicazione su diesso dell'aumento fino al 30% dell'art. 4 comma 2° del D.M. n. 55/2014,come modificato dal D.M. n. 37/2018, per la difesa di due parti aventi lamedesima posizione processuale.Su conforme parere della Procura Generale il quinto motivo di ricorso deveritenersi fondato, ma a seguito del suo accoglimento non si può addivenirealla decisione di merito ex art. 384 comma 2° c.c. in ragione della naturadiscrezionale dell'aumento del 30% previsto per la difesa di due parti conidentica posizione processuale dall'art. 4 comma 2° del D.M. n. 55/2014come modificato dal D.M. n. 37/2018, applicabile ratione temporis,aumento che dev'essere quindi valutato e motivato dal giudice di rinvio(vedi in tal senso Cass. 16.9.2025 n. 25409).Come questa Corte ha già chiarito più volte (Cass. 13.6.2024 n. 16465;Cass. 27 agosto 2015 n. 17215), infatti, in caso di difesa di più partiaventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato,come nella specie pacificamente avvenuto nel giudizio di primo grado perChiara [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mogavero, e con identica posizione, è dovuto un compenso unico secondoi criteri fissati dagli art. 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014, salva la possibilitàdi aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate,senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentatodistinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna,anche altro (diverso) legale.Ciò in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1 D.M.n.55 del 2014, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nellamisura della più concentrata attività difensiva quanto a numero diavvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spesesuperflue, desumibile dall'art. 92, comma 1 c.p.c.. Dunque, quando in unacausa l'avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizioneNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026processuale, la stessa facoltà riconosciuta al giudice di aumentare ilcompenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 %,fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, primaparte, D.M. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere dimotivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sianell'evenienza contraria (Cass. 13.6.2024 n. 16465; Cass. 14.1.2020n.461, e sotto la vigenza dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014 nonancora modificato dal D.M. n. 37/2018 Cass. 19.1.2022 n. 1650).Sulle spese processuali anche del giudizio di legittimità provvederà, inbase all'esito finale della lite, il giudice di rinvio, che si individua nellaCorte d'Appello di Milano in diversa composizione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:PROPRIETA'Ud.19/03/2026 PULorenzo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereStefano [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCristina [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20046/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anchedisgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA], rappresentatadifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed Eugenio AntonioCorreale,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026Saldarini Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mogavero,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 867/2020 depositatail 6.4.2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,ricorso ed il rigetto nel resto del ricorso.Uditi per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per i controricorrenti gliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Corbetta.Con la sentenza n. 1267/2018, il Tribunale di Como dichiarava l’attrice,[OSCURATO:PERSONA], proprietaria della strada che dalla viaCardina n. 36 di di Como conduceva al [OSCURATO:PERSONA] sul quale sorgeva lavilla monumentale dell’attrice, strada che era stata realizzata sui mappalin. 5774 e 1853 intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e su una porzione delmappale n. 1065 intestato a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di trustee del TrustNerina, dichiarando l’inefficacia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], perchéposti in essere a non domino, dell’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] inessere tra [OSCURATO:PERSONA] (erede del [OSCURATO:PERSONA] che aveva vendutouna serie di terreni comprendenti anche il [OSCURATO:PERSONA] ad Alberto PisaniNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026Dossi, nonno dell’attrice, con l’atto del notaio Silo del 27.2.1897) e ChiaraSaldarini, dell’atto istitutivo del trust Nerina del 26.6.2009 col quale adesso erano state trasferite le menzionate particelle, posto in essere daChiara e [OSCURATO:PERSONA], e dell’atto di compravendita del 20.11.2012stipulato da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di trustee del [OSCURATO:PERSONA], con ilquale i mappali 5774 e 1853 erano stati venduti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La sentenza di primo grado condannava altresì la predetta società aripristinare la strada sopra indicata, mediante la rimozione dellaconduttura elettrica sotterranea, da essa installata, ed a sistemare ilterreno soprastante.[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA] proponeva appelloavverso la predetta sentenza, chiedendo di rigettare le domande dellaPisani Dossi, in quanto la strada di collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] con lasovrastante villa monumentale e via Cardina n. 36 effettivamenterealizzata era diversa dalla strada di proprietà dell’acquirente AlbertoPisani Dossi individuata nell’atto del notaio Silo del 27.2.1897, conconseguente piena validità degli atti del 24.10.2001, 26.6.2009 e20.11.2012 summenzionati posti in essere dagli aventi causadell’originario venditore ed unico proprietario del compendio, GiuseppeSassi, ed a tale appello aderiva [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta, condivideva tale impostazione eproponeva appello incidentale per essere dichiarata unica proprietaria deltratto di viale insistente sui mappali n. 5774 e 1853, con ogniconseguente provvedimento.Infine, si costituiva in secondo grado, [OSCURATO:PERSONA],chiedendo il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale dellaSanta [OSCURATO:SOCIETA]. e spiegando altresì appello incidentale, con il qualechiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui avevarespinto la sua domanda di risarcimento danni per avere la [OSCURATO:PERSONA] MonicaNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026s.r.l. capitozzato i primi tre ippocastani centenari della strada realizzata exart. 2043 cod. civ..Con la sentenza n. 867/2020 del 26.2/6.4.2020, la Corte d’Appello diMilano, in parziale riforma della sentenza di prime cure, accertava edichiarava la non coincidenza tra la strada oggetto di rivendica da partedella [OSCURATO:PERSONA] e la strada effettivamente realizzata, ricadente sulleparticelle 5774, 1853 e 1065. Accertava pertanto la validità degli attitraslativi del 24.10.2001, 26.6.2009 e 20.11.2012 posti in essere dagliaventi causa dell’originario proprietario unico del compendio, GiuseppeSassi, dichiarando per l’effetto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unica proprietaria deimappali 5774 e 1863 ed eliminando la condanna della stessa allarimozione della conduttura elettrica sotterranea del primo tratto dellastrada realizzata. Respingeva, infine, l’appello incidentale della PisaniDossi, relativo alla domanda di risarcimento danni per il taglio dei treippocastani, condannandola alle spese di lite del doppio grado e ponendo asuo carico le spese della CTU.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostotempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a cinque doglianze. Hannoresistito, con separati atti di controricorso, [OSCURATO:PERSONA] in proprio equale trustee del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e FrancescoSaldarini.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, FulvioTroncone, ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo di ricorso.Nell’imminenza della pubblica udienza del 19.3.2026, tutte le parti hannodepositato memorie ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli articoli 948, 949 e 2697 c.c., nonché degli articoli 112c.p.c. e 2697 c.c., avendo la Corte d’Appello qualificato la domandadell’attrice come domanda di rivendica anziché come mera azione diNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026accertamento della proprietà della strada di accesso alla [OSCURATO:PERSONA],ritenendo peraltro non assolto l’onere della prova gravante sull’originariaCon il primo motivo la ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettualenon abbia qualificato la domanda da lei proposta in primo grado, cheassume impropriamente indicata come di rivendicazione, come domandadi mero accertamento del diritto di proprietà della strada effettivamenterealizzata di collegamento tra la via Cardina n. 36 di Como ed il DossoPisani perché non accompagnata ad una richiesta di recupero del possessodella suddetta strada, rimasta sempre nella sua disponibilità, e cheaavrebbe quindi ritenuto necessaria la cosiddetta probatio diabolicapropria della rivendica, ponendo così a suo carico un onere probatorioparticolarmente gravoso, richiedente anche la dimostrazione di unacquisto della proprietà per usucapione, o comunque a titolo originario, enon solo di un valido titolo di acquisto del diritto.Il motivo é inammissibile per più ragioni, ma non perché come invecesostenuto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla ProcuraGenerale, si sia formato un giudicato interno sulla qualificazione giuridicadell'azione esercitata da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Como, per quanto qui rileva, senza affrontare la questionedella qualificazione dell'azione, esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA], comerivendica, con la sentenza n. 1267/2018 aveva accertato, sulla scorta delsolo dato letterale dell'atto di compravendita del notaio [OSCURATO:PERSONA] del27.2.1897 concluso tra il venditore [OSCURATO:PERSONA] (dante causa deglioriginari convenuti) e l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] (nonno e dantecausa dell'originaria attrice), che l'attuale ricorrente era proprietaria dellastrada effettivamente realizzata, che erano pertanto inefficaci gli attitraslativi posti in essere dagli aventi causa del venditore relativi a talestrada ed illecita l'installazione della conduttura elettrica sotterranea nelprimo tratto di essa da parte della [OSCURATO:PERSONA] SRL, ed aveva quindiNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026condannato quest'ultima a ripristinare la strada con la rimozione dellaconduttura ed a sistemare il terreno sovrastante la medesima.La sentenza di primo grado era stata poi impugnata con appello principaleda [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA], conadesione di [OSCURATO:PERSONA], e con appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] (oltre che con appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA], che quinon rileva, inerente alla sola domanda di risarcimento danni per il fattoche tre ippocastani della strada realizzata erano stati capitozzati dallaSanta [OSCURATO:SOCIETA]), che avevano chiesto di rigettare le domande dellaPisani Dossi accolte in primo grado e di accertare che la strada oggettodell'atto di compravendita del 27.2.1897 era diversa da quellaeffettivamente realizzata successivamente, e che quindi erano pienamentevalidi ed efficaci gli atti traslativi successivamente posti in essere tramite iquali le particelle corrispondenti alla strada effettivamente realizzata eranopervenuti agli originari convenuti, rigettando quindi anche la domandadella [OSCURATO:PERSONA] di ripristino del primo tratto della strada suddetta conrimozione della conduttura elettrica sotterranea.Ne deriva che le questioni della proprietà della strada effettivamenterealizzata e degli eventuali interventi di ripristino sul primo tratto di essa,e dell'efficacia degli atti di vendita successivi a quello del 27.2.1897 delleparticelle sulle quali ricadeva la strada realizzata, erano ancora incontestazione nel giudizio di secondo grado, anche se non era statoproposto uno specifico motivo di appello concernente la qualificazionedell'azione esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] come rivendica.Non poteva quindi ritenersi intervenuto alcun giudicato interno sullaqualificazione dell'azione della [OSCURATO:PERSONA] come rivendica, anziché comeazione di mero accertamento, sicché la Corte distrettuale poteva anchericonsiderare e riqualificare l'azione a tutela della proprietà esercitatabenché la qualificazione giuridica dell'azione non fosse stata fatta oggettodi uno specifico motivo d'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il giudicato internonon si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza,costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisireautonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appellomotivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizioneriapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, cosìespandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla eriqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essacoessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in viaimplicita, dal motivo di gravame (vedi Cass. 17.4.2019 n. 10760; Cass.8.10.2018 n. 24783; Cass. 28.9.2012 n.16583).Va aggiunto che nella specie non risulta applicabile la sentenza n. 31330del 10.11.2023 di questa Corte, richiamata dalla Procura Generale,secondo la quale il giudicato può formarsi anche sulla qualificazionegiuridica data dal giudice alla domanda se la parte non ha propostospecifica impugnazione, perché quella stessa sentenza esclude talegiudicato quando la qualificazione giuridica data, come nella specie, nonabbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito esia incompatibile con le censure formulate dall'appellante.L'inammissibilità del primo motivo discende, piuttosto, dal fattoche l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, éal giudice del merito), insindacabile in cassazione, salvo che sotto il profilodell'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello proposto, o dellacorrettezza della motivazione che sorregge sul punto la decisioneimpugnata (Cass. 1.12.2025 n. 31285; Cass. 21.12.2017 n. 30684; Cass.18.5.2012 n. 7932; Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 5.8.2005 n. 16596).Tali profili nella specie non sono stati censurati, dal momento che la stessaPisani Dossi aveva qualificato l'azione da lei esercitata come rivendica,avendo chiesto oltre all'accertamento della proprietà della stradaNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026effettivamente realizzata, anche il ripristino del tratto iniziale di essa conla rimozione della conduttura elettrica sotterranea che vi aveva collocatola [OSCURATO:PERSONA] SRL., per il quale non poteva invocare la presunzione dipossesso dell'art. 1141 comma 1° c.c. per la non corrispondenza con lastrada trasferita al suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] con l'atto dicompravendita del 27.2.1897 e perché la strada era stata effettivamenteda lui costruita col benestare del venditore.Il primo motivo di ricorso risulta poi inammissibile anche per difetto diinteresse, giacché anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistenteil più blando onere della prova della attuale ricorrente di un valido titolo diacquisto della strada effettivamente realizzata, anziché quello di unacquisto a titolo originario, o per usucapione della medesima, comerichiesto per la rivendica, la motivazione della sentenza impugnata non nesarebbe intaccata.La Corte d'Appello, infatti, prima di rigettare la domanda subordinata dellaPisani Dossi di usucapione della strada effettivamente realizzata perdifetto di un possesso esclusivo ed ininterrotto in ragione della suaaccessibilità da parte di più soggetti in modo indiscriminato e per lamancata prova del mutamento dell'animus possidendi tramite azioni ecomportamenti tali da far intendere la volontà di utilizzare la strada inquestione uti domina, ha rimarcato in via preliminare in astratto, a pagina19 penultimo capoverso della sentenza, la necessità per la rivendica dellaprobatio diabolica. In realtà, però, in concreto, ha rigettato la domandadella [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della proprietà della strada realizzata(sulle particelle 1065 parte, 1853 e 5774) perché ha ritenuto che lastrada, venduta a corpo e non a misura al suo dante causa (il nonnoAlberto [OSCURATO:PERSONA]), identificata sia attraverso il riferimento alla particellacatastale 2040, sia attraverso il riferimento alla planimetria allegataall'atto di vendita del 27.2.1897, fosse una strada diversa rispetto a quellapoi realizzata dal nonno della ricorrente e fiancheggiata da alberi diNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026ippocastano. In sostanza l'impugnata sentenza ha negato l'esistenza di untitolo di acquisto derivativo della strada realizzata a favore dell'originariadell'esistenza di un acquisto per usucapione, o a titolo originario, comesarebbe stato necessario fare se in concreto fosse stata necessaria laprobatio diabolica.L'esito della decisione del giudice di secondo grado, pertanto, basato suldifetto di un titolo di acquisto a titolo derivativo, non sarebbe mutato se laCorte distrettuale avesse qualificato l'azione della [OSCURATO:PERSONA] come dimero accertamento, anziché di rivendicazione, e la ricorrente non ha alcuninteresse a far valere un vizio di qualificazione giuridica dell'azione,funzionale all'esclusione del rigoroso regime probatorio della probatiodiabolica proprio della rivendica, perché in realtà la sua domanda diaccertamento della proprietà della strada realizzata é stata respinta per ildifetto di un titolo di acquisto derivativo del suo dante causa e non perchénon sia stata fornita la prova di un acquisto a titolo originario.2) Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli articoli 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c. (corrispondenti ai motividel codice civile del 1865 compresi tra l'art. 1131 e l'art. 1139, salvo chequanto all'art. 1366 c.c.), anche in relazione agli articoli 1029, comma 2,1073, 1378 e 771 cc., 28 della L. 16.2.1913 n.89 e 2652 n. 6, 1159 e1159 e 1479 c.c..In primo luogo, la ricorrente deduce l’errata interpretazione dell’attopubblico datato 27.2.1897, con il quale le parti avevano deciso ditrasferire la proprietà, oltre che del [OSCURATO:PERSONA] sul quale preesisteva unfabbricato poi rimpiazzato dalla costruzione della villa monumentale e deiterreni ad essa adiacenti, anche dell’unica strada di accesso al DossoPisani dalla strada comunale Cardina, ovverosia della strada poi realizzatasui predetti mappali n. 1065, di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], e 1853 e 557,di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026In secondo luogo, la ricorrente assume che la Corte d’Appello avrebbeomesso di considerare che il predetto atto di vendita aveva ad oggetto laproprietà dell’area di sedime della strada, come cosa determinata solo nelgenere, con facoltà per l’acquirente di definire il definitivo tracciatostradale, pur in conformità a quanto pattuito nell’atto di compravendita econ produzione per questo aspetto dell’effetto traslativo solo con l’effettivaindividuazione specifica della strada mediante la sua realizzazione ex art.1378 c.c.. Sul punto, si rileva che il predetto atto del 1897 prevedeva che,sul definitivo tracciato stradale, sorgesse una servitù a carico del sedimeacquistato da [OSCURATO:PERSONA] a favore del terreno trattenuto dalvenditore [OSCURATO:PERSONA], poi trasferito ai suoi aventi causa.In terzo luogo, la ricorrente rileva che la tesi dei convenuti, secondo cui gliprevisto dall’art. 2652 n. 6 c.c., fosse da respingere, atteso che tali attiandavano ricostruiti come traslativi solo di ciò che era compatibile con ivincoli di cui alla trascrizione dell’atto di compravendita del 1897.Detta qualificazione di vendita di cosa generica, supportata dall'indicazionedella lunghezza di circa 200 metri e della superficie di 800 mq (pagine 2 e3 dell'atto), e dal dato testuale, avrebbe consentito di realizzare lacomune intenzione delle parti, che si assume fosse quella di fareacquistare ad [OSCURATO:PERSONA] un ampio compendio di terreni con unpreesistente fabbricato con accesso dalla via pubblica su una strada chefosse adatta al trasporto dei materiali edili necessari per edificare uncomplesso monumentale sul [OSCURATO:PERSONA] e per il successivo transito dicarrozze verso una villa nobiliare di villeggiatura, per il quale era statoanche previsto all'art. 4 l'allargamento del piazzale di arrivo alla villa giàdelimitato con picchetti.La Corte distrettuale avrebbe poi dovuto tenere conto secondo laricorrente che dalla CTU espletata dall'arch. Dubini era emerso che pochimesi dopo l'atto di vendita del 27.2.1897 era stata realizzata, con lavoriNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026complessi di scavo della roccia, di riporto della breccia e di costruzione dimuretti di contenimento, durati alcuni mesi, la strada alberatafiancheggiata da ippocastani dell'età di circa 125 anni che ancoraconduceva alla villa [OSCURATO:PERSONA], in una posizione asseritamentecoincidente con l'indicazione planimetrica allegata all'atto nei punti dipartenza e di arrivo, ma traslata nel percorso di circa 20 metri lineari nelprimo tratto, e che pertanto l'individuazione negoziale del percorso dovevaritenersi meramente indicativa, come era stato ritenuto dal Tribunale diComo nella sentenza di primo grado seguendo le indicazioni del CTU.Ulteriormente la ricorrente censura, con questo motivo, che la Corted'Appello, nella sua interpretazione dell'atto del notaio Silo del 1897, abbiadato rilievo al mancato frazionamento ed alla mancata attribuzione diun'autonoma particella catastale al percorso stradale effettivamenterealizzato per collegare il [OSCURATO:PERSONA] con la sovrastante villamonumentale alla via Cardina da parte dell'acquirente Alberto PisaniDossi, in tal modo da un lato riconoscendo che quell'atto avrebbeil calibro della strada di accesso originaria, ma dall'altro omettendo direalizzazione dopo quell'atto.Anche a voler riferire il secondo motivo di ricorso ai motivi del codice civiledel 1865 compresi tra l'art. 1131 e l'art. 1139 corrispondenti agli articoli1362, 1363, 1367 e 1371 del vigente codice civile dei quali é statalamentata, anche sotto il profilo contenutistico, la violazione (escluso l'art.1366 c.c. sull'interpretazione secondo buona fede non previsto nelprevigente codice civile), in ragione della loro corrispondenzacontenutistica con le disposizioni attuali, e data la necessaria applicazioneall'interpretazione di un contratto di compravendita del 1897 del codicecivile del 1865, vigente all'epoca della sua conclusione, per il principiotempus regit actum, ricavabile nella specie dall'art. 11 comma primo delleNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026disposizioni preliminari del codice civile, il secondo motivo di ricorso deveritenersi inammissibile per difetto di interesse.Ed invero, una volta respinto il primo motivo e riconosciuto chel'impugnata sentenza si é basata sull'accertamento in fatto che la stradaeffettivamente realizzata é stata diversa da quella esattamente individuatanell'atto del 1897 tramite il riferimento alla particella catastale edall'individuazione dell'esatto percorso, della larghezza e superficie edell'andamento anche nella planimetria allegata, non può la ricorrentecontrapporre a tale ricostruzione una propria autonoma ricostruzione infatto, che sia basata, invece, sulla coincidenza tra la strada prevista inquell'atto e quella effettivamente realizzata, sicché senza una modifica ditale accertamento in fatto, non conseguibile in questa sede, la tesi dellaqualificazione della vendita del 1897 della strada come vendita di cosagenerica individuata solo con la realizzazione della strada non é di alcunautilità.Va aggiunto che la ricorrente, pur avendo richiamato nella rubrica laviolazione dei criteri interpretativi della comune intenzione delle parti inbase al testo letterale ed al comportamento anche successivo delle stesse,dell'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali,dell'interpretazione conservativa nel senso di privilegiare il senso chenessuno, e della regola finale dell'interpretazione dei contratti a titolooneroso nel senso che contemperi gli interessi delle parti, in realtà nellapur ampia esposizione del motivo non ha indicato con quali specifichemotivazioni ed in quali termini il giudice di secondo grado avrebbe violato icriteri ermeneutici, limitandosi a contrapporre un proprio autonomorisultato interpretativo a quello pur plausibile raggiunto dalla Cortedistrettuale.Occorre però ricordare, come rilevato anche dalla Procura Generale, chel'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di unNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026negozio giuridico, si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice dimerito, e che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazionedei canoni legali di interpretazione contrattuale, non solo deve fareesplicito riferimento alle regole legali di interpretazione,mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed aiprincipi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare inquale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostatodai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sullabase di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, lacensura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione delricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (vedi in tal senso exmultis Cass. 1.10.2025 n. 26524; Cass. 9.4.2021 n. 9461; Cass.16.1.2019 n.873; Cass. 15.11.2017 n. 27136).Va altresì rammentato che per giurisprudenza consolidata di questa Cortel'interpretazione contrattuale data dalla sentenza impugnata non deveessere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibilidue o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (vedi ex multis Cass.27.6.2018 n.16987; Cass. 28.11.2017 n. 28319; Cass. 15.11.2017n.27136).La sentenza impugnata, alle pagine 19-20, ha motivato il rigetto delladomanda della [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della proprietà della stradaeffettivamente realizzata, perché da un lato ha considerato specificamenteindividuato il tracciato stradale della strada [OSCURATO:PERSONA] contemplatonell'atto del notaio Silo del 1897 in virtù dello specifico riferimentocatastale (mappale 2040) e del rinvio alla planimetria allegata chemostrava l'ubicazione tra quel mappale e la particella 2039 nel primotratto da via Cardina e tra quel mappale e la particella 1065 fino alloNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026sbocco sulla particella venduta ad [OSCURATO:PERSONA] (mappale 1061) nelsecondo tratto, tracciato venduto a corpo e non a misura e della cuiubicazione originaria secondo la CTU espletata (pagina 14) restava traccianel cancello iniziale che si apriva su altra proprietà ed in una rete direcinzione ancora presente sui luoghi, e dall'altro ha tratto dalla stessaCTU che il percorso previsto nell'atto di vendita non corrispondeva affattoa quello alberato con ippocastani effettivamente realizzato nei mesisuccessivi all’atto del 27.2.1897, che sia nel punto di imbocco da viaCardina, sia in buona parte del successivo tracciato, risultava traslato piùa monte verso ovest.Il giudice di secondo grado ha poi evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] non hafornito prova che le parti dell'atto di vendita del 1897 avessero commessoun errore bilaterale emendabile nell'individuazione del tracciato, ed hareputato indizi insufficienti a smentire il percorso stradale negozialmenteindividuato attribuendo specifico rilievo alla planimetria allegata ed alriferimento catastale, di solito aventi un valore puramente sussidiario,quelli dell'esistenza degli ippocastani lungo la strada realizzata e dell'etàdegli stessi fatta risalire ad epoca di poco successiva all'atto di vendita,ritenuti elementi inidonei a fondare una rivendica di proprietà della stradae non di una mera servitù di passaggio.Da ultimo, la sentenza impugnata ha dato rilievo al comportamentosuccessivo delle parti, ed in particolare dell'acquirente Alberto PisaniDossi, che non aveva curato dopo l'acquisto del 1897 il frazionamento el'attribuzione di un'autonoma intestazione catastale alla strada alberatarealizzata senza opposizioni da parte del venditore, per trarre da ciò, oltreche dalle autonome vicende traslative che avevano negli anni a venireinteressato le particelle costituenti l'area di sedime della stradaeffettivamente realizzata, vendute dagli aventi causa dell'originariovenditore [OSCURATO:PERSONA], la conferma che non vi era stata una volontàdelle parti di rimettere l'individuazione specifica del percorso della stradaNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026di collegamento del [OSCURATO:PERSONA] con la via Cardina ad un momentosuccessivo ed al mero arbitrio dell’acquirente, in contrasto con lespecifiche indicazioni contrarie contenute nell'atto del 1897.3) Con il terzo motivo, ci si duole dell’omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione, riguardante l’avvenuto perfezionamentodell’usucapione in capo all’odierna ricorrente del diritto di proprietà dellastrada di accesso alla [OSCURATO:PERSONA].Con il terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] si duole del rigetto della domanda diusucapione della strada effettivamente realizzata, che aveva riproposto insecondo grado in via subordinata mediante appello incidentale, e che éstata respinta dalla Corte d'Appello, a pagina 21, perché ha ritenuto nonprovato il possesso esclusivo ed ininterrotto della strada realizzata daparte della attuale ricorrente, accessibile da parte di terzi in modoindiscriminato, né il di lei compimento di azioni, o comportamenti volti afare intendere la volontà di utilizzare come proprietaria esclusiva talestrada ed a palesare perciò il necessario elemento soggettivo conmutamento dell'originario animus col quale in principio la strada stessaera stata goduta dalla parte acquirente dell'atto del 1897.Assume la ricorrente che vi sia stata violazione e falsa applicazione degliarticoli 1158 e 1146 c.c., in quanto il potere di fatto sulla stradaeffettivamente realizzata sarebbe stato esercitato dal suo dante causa,[OSCURATO:PERSONA], fin dall'inizio, come possesso e non come detenzione,per cui per far decorrere il termine ventennale dell'usucapione nonsarebbe stata necessaria alcuna interversione della detenzione in possessoai sensi dell'art. 1146 comma 2° c.c., come invece asseritamente ritenutodalla sentenza impugnata.Nell'argomentazione del motivo la [OSCURATO:PERSONA] fa anche un fugaceaccenno (vedi pagina 43) alla natura meramente apparente dellamotivazione resa dalla Corte d'Appello, pur senza mai invocare la nullitàdella sentenza impugnata e senza richiamare violazioni dell'art. 360Numero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026comma primo n. 4) c.p.c., dell'art. 132 n. 4) c.p.c., o dell'art. 118 disp.Si duole, poi, la ricorrente, che la Corte d'Appello, nel ritenere non provatoil possesso esclusivo della strada effettivamente realizzata da parte delsuo dante causa, non abbia considerato una serie di fatti decisivi oggettodi discussione tra le parti, che individua:a) nell'apposizione di due pilastri in granito con incise sui capitelli le scritte“[OSCURATO:PERSONA]” con frecce d'indicazione all'accesso di via Cardina;b) nell'apposizione di termini in pietra di Moltrasio, di un cippo con incisala scritta “PD” e di due panchine di granito alla fine del viale davanti alcancello d'ingresso;c) nella messa a dimora di 36 ippocastani ora centenari a decoro del vialerealizzato;d) nella cura degli ippocastani e nella manutenzione del viale;e) nel nulla osta per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degliippocastani rilasciato dalla Sovrintendenza il 31.3.1989;f) nell'apposizione di sbarre di ferro d'accesso dopo l'inizio ed alla fine delviale realizzato emergente anche dalle foto allegate alla CTU;g) nell'effettuazione dei lavori di manutenzione degli ippocastani poidistrutti dalla [OSCURATO:PERSONA] SRL, risultanti dalla fattura [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal bonifico del relativo pagamento del 27.9.2012;h) nelle relazioni di intervento delle imprese incaricate dellamanutenzione;i) nella collocazione della conduttura privata dell'acqua potabile sotto lastrada realizzata e nel posizionamento su essa del contatore;l) nell'apposizione del vincolo monumentale del [OSCURATO:PERSONA] da parte dellaSoprintendenza, riferito anche al viale d'accesso su richiesta dellaricorrente; m) nell'indicazione del viale d'accesso al [OSCURATO:PERSONA] insiemeal compendio monumentale nel Piano di Governo del Territorio;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026n) nelle segnalazioni alla Sovrintendenza da lei effettuate per chiedere untempestivo intervento inibitorio a seguito delle attività illecite poste inessere dalla [OSCURATO:PERSONA] SRL;o) nel fatto che il venditore [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi eredi ed aventi causafin dal 1897 avevano esercitato sulla strada effettivamente realizzata soloil passaggio per raggiungere un prato abbandonato (il mappale 1065).Assume infine la ricorrente, che l'elemento probatorio contrario allaconfigurazione di un suo possesso esclusivo della strada effettivamenterealizzata, rappresentato dall'esercizio del passaggio su di essa da parte diChiara [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi aventi causa per raggiungere la particella 1065,fosse privo di rilievo, in quanto tale passaggio era previsto nell'atto divendita del 1897.Il terzo motivo é inammissibile perché squisitamente meritale.Le sole violazioni e false applicazioni di legge lamentate, quelle degliarticoli 1158 e 1146 c.c., non si fanno discendere da un'errata nozione delcontenuto precettivo di tali disposizioni, ma piuttosto da una diversaricostruzione in punto di fatto della vicenda, che valorizzando gli elementiindicati alle lettere da a) ad o) porti a riconoscere un possesso esclusivodella strada realizzata, diversa da quella prevista nell'atto dicompravendita del 1897, in capo ad [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi aventicausa.Occorre però ricordare che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico principale o secondario, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 23.4.2025n.10690; Cass. sez. un. 7.4.2014 n. 8053). Ed invero, già il numerostesso degli elementi probatori (13) che la ricorrente adduce allo scopo disupportare l'asserito vizio di motivazione e la loro eterogeneità, che nonpermette di ricondurli ad un unico fatto storico principale, o secondarioNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026non considerato, sono indicativi del fatto che presi singolarmente talielementi non possano affatto essere ritenuti decisivi e che si é cercato perquesta via di mascherare la richiesta di una rivalutazione di terzo gradodel materiale istruttorio non consentita.Si deve ritenere, che sia pure sinteticamente, la Corte d'Appello abbiaritenuto infondata la riproposta domanda subordinata di usucapione dellastrada effettivamente realizzata perché le prove documentali offerte, i fattinon contestati e le prove articolate dall'originaria attrice erano comunqueinidonei a dimostrare il possesso esclusivo uti dominus di essa da parte diAlberto [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi aventi causa, essendo pacifico che talestrada, mai chiusa da cancelli, o da recinzioni, né interdetta a terzi conl'apposizione di cartelli di divieto di accesso, sia sempre rimasta aperta altransito di coloro che nel corso degli anni successivi alla costruzione, dipoco successiva all'atto di compravendita del 1897, dovevano raggiungereil fondo rustico individuato come particella 1065, ed anche al passaggio diestranei. La Corte d'Appello, inoltre, ha ritenuto non provati atti, ocomportamenti che fossero idonei a dimostrare, in particolare aiproprietari dei fondi attraversati dalla strada, che l'iniziale detenzioneprecaria da parte di [OSCURATO:PERSONA] della strada realizzata, conseguitacol beneplacito del venditore [OSCURATO:PERSONA], e non con un autonomoall'acquirente ex art. 1141 comma 1° c.c. (vedi in tal senso Cass.25.10.2019 n. 27411), fosse stata in seguito mutata dal predetto, o daisuoi aventi causa, in un vero e proprio possesso uti dominus caratterizzatodall'esclusione del godimento della strada anche da parte dell'originarioproprietario, dei suoi aventi causa, o di terzi, senza che sia stata ipotizzatauna vera e propria detenzione iniziale in senso tecnico di Alberto PisaniDossi della superficie della strada effettivamente realizzata.Tale motivazione, pur molto stringata, non può certo dirsi meramenteapparente, essendo idonea a rappresentare le ragioni della decisione diNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026rigetto. Non può inoltre escludersi il rilievo, di prova contraria al possessoesclusivo della strada realizzata, del passaggio esercitato su di essa daterzi in virtù della servitù di passaggio costituita a favore del proprietarioGiuseppe Sassi per raggiungere la particella 1065 con l'atto dicompravendita del notaio Silo del 1897, dal momento che tale attoprevedeva quella servitù a favore del proprietario venditore sul diversotracciato della strada che in quell'atto era stato specificamenteindividuato, ma non fu poi effettivamente realizzato.4) Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli articoli 2043 c.c. e 10, 20 e 21 del D.Lgs. n. 12/2004,avendo la Corte distrettuale rigettato la domanda di risarcimento danniper il taglio dei tre ippocastani nel tratto iniziale della strada realizzata neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in assenza dell’autorizzazione dellaSovrintendenza connessa all’esistenza su di essi del vincolo paesaggistico,nonostante sussistessero i requisiti oggettivi e soggettivi che lagiustificavano.La Corte d'Appello ha rigettato la riproposta domanda di risarcimentodanni, avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SRL,per avere capitozzato tre ippocastani ultracentenari che fiancheggiavano iltratto iniziale della strada realizzata per l'accesso da via Cardina n. 36 alDosso Pisani. A seguito dell'interpretazione data all'atto di vendita delnotaio Silo del 1897, infatti, la Corte distrettuale ha ritenuto che l'area disedime della strada realizzata sia rimasta in proprietà al venditoreGiuseppe Sassi, per poi pervenire attraverso successivi trasferimenti allaSanta [OSCURATO:SOCIETA], che aveva pertanto tagliato degli alberi che per ilprincipio di accessione le appartenevano, sorgendo sulla sua proprietà delsuolo, ed ha escluso la colpa della [OSCURATO:PERSONA] SRL, che aveva procedutoal taglio dei tre ippocastani previa autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA] delComune di Como del [OSCURATO:DATA_NASCITA], venendo a conoscenza del vincolopaesaggistico su di essi gravante soltanto nel 2016.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026Il motivo proposto deve però ritenersi inammissibile, sia perché volto adottenere un diverso accertamento in fatto circa l'epoca, anteriore al 2014,in cui la [OSCURATO:PERSONA] SRL sarebbe stata resa edotta dell'esistenza delvincolo monumentale sugli ippocastani senza invocare la violazionedell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., inibita ex art. 348 ter ultimocomma c.p.c. per l'esistenza sul punto di una “doppia conforme” di rigettodella domanda risarcitoria, sia perché comunque tale censura non colpiscela ragione di rigetto della domanda risarcitoria connessa alla negazionedella proprietà degli alberi in capo alla ricorrente, che pertantocontinuerebbe a fondare il rigetto della pretesa risarcitoria anche se laSanta [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata effettivamente resa edotta del vincolomonumentale esistente sugli alberi prima del loro taglio.Per il resto le violazioni di legge lamentate si basano su una ricostruzionein fatto diversa da quella compiuta dai giudici di merito ai quali competevae non invocabile in sede di legittimità.5) Con il quinto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degliarticoli 91 c.p.c. e 4 comma 2° del D.M n. 55/2014 ratione temporisvigente, per avere la Corte distrettuale liquidato autonomamente le spesedi lite relative al primo grado di giudizio dei [OSCURATO:PERSONA] (liquidate in€10.343,00 oltre accessori ciascuno applicando la tariffa forense del D.M.n. 55/2014, come modificata dal D.M. n.37/2018 per cause di valoreindeterminabile di complessità media) senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] eun medesimo difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], a differenzadell'altro convenuta, la [OSCURATO:PERSONA] SRL, che era stata autonomamentedifesa in primo grado dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la quale l'autonomaliquidazione era quindi giustificata. Si assume, pertanto, che la Cortedistrettuale, anziché porre a suo carico per due volte le spese processualidi primo grado nel medesimo importo di € 10.343,00 oltre accessori, unavolta a favore di [OSCURATO:PERSONA] ed una volta a favore FrancescoNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026Saldarini, avrebbe dovuto liquidare a favore dei predetti, aventi uncomune difensore, un unico compenso, con eventuale applicazione su diesso dell'aumento fino al 30% dell'art. 4 comma 2° del D.M. n. 55/2014,come modificato dal D.M. n. 37/2018, per la difesa di due parti aventi lamedesima posizione processuale.Su conforme parere della Procura Generale il quinto motivo di ricorso deveritenersi fondato, ma a seguito del suo accoglimento non si può addivenirealla decisione di merito ex art. 384 comma 2° c.c. in ragione della naturadiscrezionale dell'aumento del 30% previsto per la difesa di due parti conidentica posizione processuale dall'art. 4 comma 2° del D.M. n. 55/2014come modificato dal D.M. n. 37/2018, applicabile ratione temporis,aumento che dev'essere quindi valutato e motivato dal giudice di rinvio(vedi in tal senso Cass. 16.9.2025 n. 25409).Come questa Corte ha già chiarito più volte (Cass. 13.6.2024 n. 16465;Cass. 27 agosto 2015 n. 17215), infatti, in caso di difesa di più partiaventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato,come nella specie pacificamente avvenuto nel giudizio di primo grado perChiara [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mogavero, e con identica posizione, è dovuto un compenso unico secondoi criteri fissati dagli art. 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014, salva la possibilitàdi aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate,senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentatodistinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna,anche altro (diverso) legale.Ciò in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1 D.M.n.55 del 2014, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nellamisura della più concentrata attività difensiva quanto a numero diavvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spesesuperflue, desumibile dall'art. 92, comma 1 c.p.c.. Dunque, quando in unacausa l'avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizioneNumero registro generale 20046/2020Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7443/2026Data pubblicazione 28/03/2026processuale, la stessa facoltà riconosciuta al giudice di aumentare ilcompenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 %,fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, primaparte, D.M. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere dimotivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sianell'evenienza contraria (Cass. 13.6.2024 n. 16465; Cass. 14.1.2020n.461, e sotto la vigenza dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014 nonancora modificato dal D.M. n. 37/2018 Cass. 19.1.2022 n. 1650).Sulle spese processuali anche del giudizio di legittimità provvederà, inbase all'esito finale della lite, il giudice di rinvio, che si individua nellaCorte d'Appello di Milano in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, respinti i restanti, cassal'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted'Appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.3.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA] OriliaP.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, respinti i restanti, cassal'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted'Appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.3.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]