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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 32879/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Palmivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 27 novembre 2025 il Tribunale di Palmi –quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da CarloSalvatore, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fattioggetto di distinte sentenze irrevocabili.In motivazione si afferma, in sintesi, che la molteplicità di fatti delittuosi nonpuò essere ricondotta a un momento deliberativo unitario, trattandosi piuttostodella adesione a un sistema di vita.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi, che possono essereriassunti nel modo che segue.Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimentoalla individuazione dei titoli esecutivi oggetto della domanda.La difesa evidenzia che con atto integrativo del 18 aprile 2025 la domandaera stata estesa ai fatti oggetto di due ulteriori decisioni irrevocabili.

Su taleintegrazione non risulta emessa alcuna statuizione, né sono stati apprezzati ipotenziali nessi tra i fatti oggetto della domanda iniziale e quelli oggetto dellaintegrazione.

La doglianza viene espressa in riferimento ad entrambi i titolioggetto della suddetta integrazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.Risulta dagli atti l’avvenuto deposito della domanda integrativa in data 18aprile 2025.La piattaforma cognitiva su cui si è svolto il giudizio esecutivo era, pertanto,da ritenersi estesa ai fatti oggetto delle due ulteriori decisioni irrevocabili, fattiche il Tribunale non ha minimamente considerato e la cui incidenza non puòessere apprezzata direttamente in sede di legittimità.Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio pernuovo giudizio, come da dispositivo.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palmi.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Palmivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 27 novembre 2025 il Tribunale di Palmi –quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da CarloSalvatore, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fattioggetto di distinte sentenze irrevocabili.In motivazione si afferma, in sintesi, che la molteplicità di fatti delittuosi nonpuò essere ricondotta a un momento deliberativo unitario, trattandosi piuttostodella adesione a un sistema di vita.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi, che possono essereriassunti nel modo che segue.Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimentoalla individuazione dei titoli esecutivi oggetto della domanda.La difesa evidenzia che con atto integrativo del 18 aprile 2025 la domandaera stata estesa ai fatti oggetto di due ulteriori decisioni irrevocabili. Su taleintegrazione non risulta emessa alcuna statuizione, né sono stati apprezzati ipotenziali nessi tra i fatti oggetto della domanda iniziale e quelli oggetto dellaintegrazione. La doglianza viene espressa in riferimento ad entrambi i titolioggetto della suddetta integrazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.Risulta dagli atti l’avvenuto deposito della domanda integrativa in data 18aprile 2025.La piattaforma cognitiva su cui si è svolto il giudizio esecutivo era, pertanto,da ritenersi estesa ai fatti oggetto delle due ulteriori decisioni irrevocabili, fattiche il Tribunale non ha minimamente considerato e la cui incidenza non puòessere apprezzata direttamente in sede di legittimità.Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio pernuovo giudizio, come da dispositivo. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palmi.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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