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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 17462/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con due motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, rispettivamente nel primo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 e, con riguardo al secondo, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento all'escussione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], compagna dell'imputato all'epoca dei fatti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché vengono riprodotte censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito.

Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il ricorrente è stato visto dal teste operante recarsi reiteratamente davanti al luogo dove aveva precedentemente occultata una busta di plastica al cui interno, durante la successiva ispezione, è stata rinvenuta la sostanza stupefacente indicata nel capo di imputazione.

Il militare non ha avuto alcun dubbio in ordine ha il riconoscimento del ricorrente come il soggetto che era stato osservato, essendo l'imputato già noto per pregresse attività investigative.

Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. r r 1\,\ Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con due motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, rispettivamente nel primo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 e, con riguardo al secondo, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento all'escussione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], compagna dell'imputato all'epoca dei fatti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché vengono riprodotte censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il ricorrente è stato visto dal teste operante recarsi reiteratamente davanti al luogo dove aveva precedentemente occultata una busta di plastica al cui interno, durante la successiva ispezione, è stata rinvenuta la sostanza stupefacente indicata nel capo di imputazione. Il militare non ha avuto alcun dubbio in ordine ha il riconoscimento del ricorrente come il soggetto che era stato osservato, essendo l'imputato già noto per pregresse attività investigative. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. r r 1\,\ Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere este
Sentenza Cassazione n. 17462/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris