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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27749/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32153-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ora incorporata in INTESA -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI, 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - Con trorkorrente - avverso la sentenza n. 487/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 21/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 32153 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -2- Rg32153/2019 [OSCURATO:PERSONA] SPA c/ Comune di [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA], incorporante della [OSCURATO:PERSONA] (c.d. locatario), ricorre per la cassazione della CTR della Toscana, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione del diniego di rimborso da parte del Comune di Firenze dell'acconto IMU versato per l'anno 2012 - in riferimento ad immobili concessi, con separati contratti, in locazione finanziaria (per tre immobili a utilizzatori resisi poi inadempienti dei canoni di leasing e per altri due immobili a locatari poi dichiarati falliti) - contratti tutti successivamente risolti - ha accolto l'appello del Comune di Firenze, in riforma della sentenza di prime cure.

La CTR ha ritenuto che nelle ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria sia risolto prima della scadenza l'IMU è dovuta dalla società concedente indipendentemente dalla riconsegna dell'immobile.

Il Comune di Firenze si costituisce con controricorso.

Considerato che: È successivamente pervenuta via PEC in data 06.05.2021 la rinuncia al ricorso da parte della odierna ricorrente, non sussistendo interesse alla coltivazione del ricorso in considerazione degli sviluppi giurisprudenziali in materia.

Dichiara che il Comune di Firenze ha manifestato la propria disponibilità ad aderire alla presente rinuncia ai fini della compensazione delle spese di lite.

Il Comune di Firenze appone il visto per adesione alla rinuncia al ricorso con compensazione delle spese.

In materia di spese di lite, va disposta la compensazione, in considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della pronuncia.

In materia di raddoppio del contributo unificato, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che "nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata (nella specie, di cui al di. n. 148 del 2017, conv., con modif., dalla

I. n 172 del 2017), non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd.

"doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove il presupposto per la rinuncia del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo", Cass. sez.

VI-V, 7.6.2018, n. 14782.

Verificata la regolarità dell'istanza e della documentazione, va conseguentemente dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art.390 e 391 c.p.c. con la compensazione delle spese del processo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Compensa le spese del processo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32153-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ora incorporata in INTESA -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI, 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - Con trorkorrente - avverso la sentenza n. 487/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 21/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 32153 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- Rg32153/2019 [OSCURATO:PERSONA] SPA c/ Comune di [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA], incorporante della [OSCURATO:PERSONA] (c.d. locatario), ricorre per la cassazione della CTR della Toscana, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione del diniego di rimborso da parte del Comune di Firenze dell'acconto IMU versato per l'anno 2012 - in riferimento ad immobili concessi, con separati contratti, in locazione finanziaria (per tre immobili a utilizzatori resisi poi inadempienti dei canoni di leasing e per altri due immobili a locatari poi dichiarati falliti) - contratti tutti successivamente risolti - ha accolto l'appello del Comune di Firenze, in riforma della sentenza di prime cure. La CTR ha ritenuto che nelle ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria sia risolto prima della scadenza l'IMU è dovuta dalla società concedente indipendentemente dalla riconsegna dell'immobile. Il Comune di Firenze si costituisce con controricorso. Considerato che: È successivamente pervenuta via PEC in data 06.05.2021 la rinuncia al ricorso da parte della odierna ricorrente, non sussistendo interesse alla coltivazione del ricorso in considerazione degli sviluppi giurisprudenziali in materia. Dichiara che il Comune di Firenze ha manifestato la propria disponibilità ad aderire alla presente rinuncia ai fini della compensazione delle spese di lite. Il Comune di Firenze appone il visto per adesione alla rinuncia al ricorso con compensazione delle spese. In materia di spese di lite, va disposta la compensazione, in considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della pronuncia. In materia di raddoppio del contributo unificato, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che "nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata (nella specie, di cui al di. n. 148 del 2017, conv., con modif., dalla I. n 172 del 2017), non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove il presupposto per la rinuncia del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo", Cass. sez. VI-V, 7.6.2018, n. 14782. Verificata la regolarità dell'istanza e della documentazione, va conseguentemente dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art.390 e 391 c.p.c. con la compensazione delle spese del processo. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese del processo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 1
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