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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27450/2025

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d’artificio attraverso le telefonate del [OSCURATO:PERSONA] ed il fatto che successivamente non abbia più continuato a far contattare l’Ugolini non può configurare alcuna ipotesi di desistenza volontaria poiché in quel momento la tentata estorsione era stata ormai già realizzata». l’appartenenza dell’[OSCURATO:PERSONA] al clan degli “Zingari” ed al noto (anche alla persona offesa) potere criminale della consorteria sul territorio.

Rileva il Collegio che è, innanzitutto, indubbia la grave portata minacciosa delle frasi sopra riportate.

La decisione dei Giudici di merito di ritenere configurabile la circostanza aggravante de qua, risulta altresì corretta e conforme i principi di diritto secondo i quali «Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222) e, ancora, che «E' configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato» (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637).

A ciò si aggiunge che «In tema di estorsione, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse» (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392).

5. Manifestamente infondato è, infine, anche terzo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] nel quale sono state dedotte doglianze relative al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al mancato riconoscimento allo stesso delle circostanze aggravanti generiche.

Già il Tribunale (pag. 10), nel negare il riconoscimento all’imputato delle invocate attenuanti, aveva chiarito che è emerso che l’[OSCURATO:PERSONA] è l'autore materiale della minaccia effettuata con metodo mafioso, oltre che il vero ispiratore della condotta delittuosa, il che induce a ritenere che si tratta di un soggetto privo di scrupoli e di remore morali, dotato di una significativa capacità a delinquere.

La Corte di appello ha, sul punto (pag. 12), con motivazione congrua e logica, da un lato evidenziato di condividere la valutazione del Tribunale e, dall’altro, ha, a sua volta, sottolineato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche trova il suo fondamento nella particolare riprovevolezza della condotta dell’[OSCURATO:PERSONA], ritenendolo soggetto dotato di una significativa capacità a delinquere oltre che pregiudicato anche per un reato di tentata estorsione.

Nessun vizio è quindi riscontrabile nella motivazione sul punto anche alla luce del principio secondo il quale «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).

A ciò si aggiunge che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d’artificio attraverso le telefonate del [OSCURATO:PERSONA] ed il fatto che successivamente non abbia più continuato a far contattare l’Ugolini non può configurare alcuna ipotesi di desistenza volontaria poiché in quel momento la tentata estorsione era stata ormai già realizzata». l’appartenenza dell’[OSCURATO:PERSONA] al clan degli “Zingari” ed al noto (anche alla persona offesa) potere criminale della consorteria sul territorio. Rileva il Collegio che è, innanzitutto, indubbia la grave portata minacciosa delle frasi sopra riportate. La decisione dei Giudici di merito di ritenere configurabile la circostanza aggravante de qua, risulta altresì corretta e conforme i principi di diritto secondo i quali «Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222) e, ancora, che «E' configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato» (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637). A ciò si aggiunge che «In tema di estorsione, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse» (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392). 5. Manifestamente infondato è, infine, anche terzo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] nel quale sono state dedotte doglianze relative al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al mancato riconoscimento allo stesso delle circostanze aggravanti generiche. Già il Tribunale (pag. 10), nel negare il riconoscimento all’imputato delle invocate attenuanti, aveva chiarito che è emerso che l’[OSCURATO:PERSONA] è l'autore materiale della minaccia effettuata con metodo mafioso, oltre che il vero ispiratore della condotta delittuosa, il che induce a ritenere che si tratta di un soggetto privo di scrupoli e di remore morali, dotato di una significativa capacità a delinquere. La Corte di appello ha, sul punto (pag. 12), con motivazione congrua e logica, da un lato evidenziato di condividere la valutazione del Tribunale e, dall’altro, ha, a sua volta, sottolineato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche trova il suo fondamento nella particolare riprovevolezza della condotta dell’[OSCURATO:PERSONA], ritenendolo soggetto dotato di una significativa capacità a delinquere oltre che pregiudicato anche per un reato di tentata estorsione. Nessun vizio è quindi riscontrabile nella motivazione sul punto anche alla luce del principio secondo il quale «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). A ciò si aggiunge che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P
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