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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 33123/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18480/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – sez. staccata di Salerno - n.4201/2023, depositata il 05/07/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18480/2023 Numero sezionale 4333/2025 Numero di raccolta generale 33123/2025 Data pubblicazione 18/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 17/12/2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 18480/2023 Numero sezionale 4333/2025 Numero di raccolta generale 33123/2025 Data pubblicazione 18/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18480/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – sez. staccata di Salerno - n.4201/2023, depositata il 05/07/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18480/2023 Numero sezionale 4333/2025 Numero di raccolta generale 33123/2025 Data pubblicazione 18/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 17/12/2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 18480/2023 Numero sezionale 4333/2025 Numero di raccolta generale 33123/2025 Data pubblicazione 18/12/2025
Decreto Cassazione n. 33123/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris