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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03776/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 24523del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA], con sede alla Spezia, Via del Molo l/B, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 47P15 H570F, in proprio e quale mandataria capogruppo dell'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituita da essa TM.E. con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ed anche quale avente causa dei diritti di questo) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione), giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza a rogito del notaio Dr. [OSCURATO:PERSONA] di Milano del 27 settembre 1988, rep. n. 105050 successivamente confermato con atto integrativo di conferma di mandato collettivo con rappresentanza a rogito del notaio Dr. [OSCURATO:PERSONA] della Spezia del 31 luglio 2000, rep. 80264, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56E30 H501E, P.E.C. nuzzo @ cert.bnassociati.it), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 71H51 A2710, P.E.C. tiziana.serrani @ cert.bnassociati.it) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68E12 E463U, P.E.C. l.fontana @ pecstudio.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22/a giusta procura speciale in calce al ricorso.

Ricorrente contro Comune di Taranto ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Sindaco pro - tempore [OSCURATO:PERSONA] e del Dirigente della [OSCURATO:PERSONA]- in carica, Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta art. 22 dello Statuto comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68T63 E986H) in virtù di procura speciale in calce al controricorso ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, il quale dichiara inoltre, insieme al suo difensore, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC liuzzi.giovanna @ oravta.legalmail.it oppure al numero di [OSCURATO:TELEFONO].

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n° 51 depositata il 22 febbraio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il Comune di Taranto, sulla scorta della delibera n° 97 del 14 giugno 2000, affidava all’Ati TM.E. con Convenzione 2 agosto 2000, la gestione decennale dell'impianto per lo smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilabili, previa realizzazione di interventi di adeguamento normativo dell’impianto e di ogni altro intervento necessario all’avvio dello stesso.

Il medesimo Comune, rivalutando l’affidamento alla luce di un procedimento penale all’esito del quale erano stati condannati alcuni suoi amministratori, con delibera n° 21 del 2 agosto 2007 annullava in autotutela la precedente delibera n° 97/2000 ed affidava il servizio ad altra impresa. 2.-Vantando vari crediti per la gestione dell’impianto di smaltimento, l’Ati TM.E. li azionava in via ordinaria e monitoria.

Tra quelli azionati in via monitoria vi era quello di euro 2.910.600,00 (oltre iva) maturato nel 2007, concernente prestazioni esterne al perimetro di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione del dissesto del Comune di Taranto (dichiarato il 17 ottobre 2006).

Proposta opposizione da parte del Comune, il Tribunale della stessa città la accoglieva, sul rilievo che la delibera n° 97 del 14 giugno 2000 fosse illegittima, con conseguente illegittimità della Convenzione sottoscritta nel 2000 tra Comune e TM.E. 3.- Quest’ultima proponeva appello, eccependo l’intervenuto giudicato sulla questione della validità della Convenzione per effetto degli altri decreti ingiuntivi ottenuti contro l’Ente concedente, divenuti definitivamente esecutivi.

Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello di Taranto rigettava l’impugnazione.

Osservava la Corte che la sentenza del TAR Puglia n° 5188/2003 ed i decreti ingiuntivi n° 47/2003 dello stesso Giudice amministrativo, nonché quelli emessi dal Giudice ordinario n° 134/2005, 335/2005, 501/2005, 724/2005 e 23/2006 erano tutti antecedenti alla delibera n° 21 del 2 agosto 2007, con la conseguenza che il fatto nuovo, costituito dall’annullamento in autotutela, precludeva la possibilità di invocare il giudicato sulla validità della Convenzione del 2000.

In ogni caso, la Convenzione era affetta da nullità derivata, in quanto la delibera della Giunta municipale n° 97/2000 era il frutto di procedura irregolare, sia per la scelta del contraente, sia per la determinazione del corrispettivo, come era peraltro emerso a seguito del procedimento penale, nel quale era stato accertato che la delibera venne emanata proprio per favorire la stessa aggiudicataria del servizio. 4.-Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione la TM.E., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’ATI, sulla scorta di tre mezzi illustrati da memoria.

Resiste il Comune di Taranto con controricorso, nel quale conclude per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del gravame.

La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Preliminarmente va esaminata e respinta l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della TM.E. sollevata dal resistente alle pagine 30 e seguenti del controricorso, sul rilievo che la TM.E. agirebbe in proprio e quale mandataria capogruppo di una ATI, della quale farebbero parte una società fallita nel 2010 ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ed un’altra ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi s.r.l.) posta in liquidazione.

Invero – anche a tacere del fatto che, tenuto conto delle replica della resistente (secondo la quale essa avrebbe agito, oltre che quale mandataria dell’ATI, anche in proprio e che i crediti azionati erano di sua spettanza e non delle mandanti: memoria illustrativa, pagine 5-8), l’eccezione del Comune appare priva di autosufficienza – giova rammentare che gli effetti del fallimento della società mandante appartenente all’ATI sono disciplinati dall’art. 37, sedicesimo comma, del d.lgs. 12 aprile 2006 n° 163, applicabile ratione temporis (nel quale è confluita la norma di identico tenore contenuta nel precedente art. 23, nono comma, del d.lgs. 19 dicembre 1991 n° 406), e dall’art. 78 della legge fallimentare.

L’art. 37, sedicesimo comma, stabilisce che “[a]l mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto”, mentre a tenore dell’art. 78 della legge fallimentare “[i]l contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario”.

Dalle due disposizioni deriva che il fallimento della mandante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha determinato lo scioglimento ipso iure dell’ATI stessa e che la mandataria TM.E. (non fallita) è pienamente legittimata a far valere nei confronti della committente ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’appalto (ex multis: Cass., sez.

I, 26 febbraio 2016, n° 3808).

Di nessun rilievo, poi, è il fatto che l’altra mandante, Comat costruzioni s.p.a., sia stata posta in liquidazione.

Va, inoltre, del pari respinta l’ulteriore eccezione del Comune, in quanto generica e del tutto priva di autosufficienza, a tenore della quale vi sarebbe stata lesione del divieto del ne bis in idemed improponibilità delle domande di TM.E. per essere state le stesse avanzate in altro e precedente giudizio.

Si passa, pertanto, all’esame dei motivi di ricorso. 6.- Dunque, col primo motivo la TM.E. lamenta la violazione degli artt.2909 cod. civ., 324, 650 e 656 cod. proc. civ., in quanto la Corte avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di giudicato esterno sollevata in appello da TM.E.

Il decreto ingiuntivo n° 23 del 9 gennaio 2006 emesso dal Tribunale di Taranto contro l’omonimo Comune sarebbe stato opposto, ma il giudizio sarebbe stato dichiarato interrotto il 7 novembre 2010 a seguito della cessazione del rapporto di pubblico impiego tra l’Ente locale ed il secondo difensore del Comune (il rapporto col primo difensore era già cessato in precedenza).

A seguito dell’interruzione il giudizio sarebbe stato dichiarato estinto, con sentenza del Tribunale tarantino n° 1713 del 25 settembre 2012, con conseguente passaggio in giudicato del monitum in data successiva alla delibera di annullamento n° 21 del 2007.

Ne deriverebbe che la validità della Convenzione 2 agosto 2000 era coperta da giudicato implicito.

Col secondo mezzo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 21-nonies della legge n° 241/1990, 121 del cod. proc. amm., 1360 delcod. civ., nonché la violazione dei principi, anche di matrice europea, in materia di affidamenti di contratti pubblici.

Il provvedimento di autotutela non disporrebbe nulla sulla efficacia ex tunc o ex nuncdel provvedimento annullato.

Tale statuizione, peraltro, avrebbe dovuto essere emessa dal giudice ai sensi dell’art. 121 cod. proc. amm., il quale infatti demanda al giudice di stabilire se ed entro quali limiti vi siano effetti retroattivi.

TM.E., peraltro, sarebbe stata del tutto estranea agli illeciti commessi dagli amministratori locali, con la conseguenza che l’efficacia ex tunc del provvedimento di autotutela, assunto dopo sette anni dalla stipula, lederebbe il principio di affidamento dell’impresa nella regolarità del contratto.

Col terzo mezzo l’ ex concessionaria deduce, ancora, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1346, 1345 e 1418, primo comma, cod. civ., dell'art. 121 cod. proc. amm., nonché violazione dei principi, anche di matrice europea, in materia di affidamenti di contratti pubblici, in quanto la sentenza avrebbe ritenuto la convenzione nulla per effetto della delibera n° 21 del 2007 di annullamento in autotutela della delibera n° 97 del 2000. 7.-Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento dei restanti.

In fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (si allude a Cass., sez.

I, 10 febbraio 2025, n° 3364, che ha cassato la sentenza n° 116/2019 della stessa Corte di merito resa in medesima fattispecie), questa Corte ha già accertato che il decreto ingiuntivo n° 23/2006 ottenuto dalla TM.E. (che è tra i titoli giudiziali che, secondo il giudice tarantino, sarebbero divenuti irrevocabili prima della delibera n° 21/2007 [sentenza pagina 3]) è, invece, passato in giudicato a seguito della definitività della sentenza n° 1713 del 25 settembre 2012, con la quale il Tribunale di Taranto ha dichiarato estinto il relativo giudizio di opposizione proposto dal Comune.

Ne deriva che sulla questione della validità della Convenzione 2 agosto 2000 è sceso il giudicato implicito, in quanto il Comune, a fronte della pretesa creditoria azionata dalla ex concessionaria, non aveva formulato, come pur avrebbe dovuto fare, alcuna eccezione di nullità della stessa, né tale nullità era stata rilevata d’ufficio dal giudice.

Infatti, secondo il costante orientamento di legittimità (ex multis: Cass. sez.

VI-3, 18 luglio 2018, n° 19113), quando oggetto del giudizio è un singolo effetto del rapporto giuridico complesso, quale la singola coppia pretesa-obbligo, il giudicato ha ad oggetto l'intero rapporto, e non il singolo effetto.

L'accertamento dell'esistenza del singolo effetto, implicando la cognizione dell'intero rapporto complesso, presuppone dunque l'esistenza di tutti i fatti costitutivi e l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, dedotti o deducibili.

D’altra parte, occorre anche aggiungere (come ribadito dalla stessa Cass., sez.

I, 10 febbraio 2025, n° 3364, sopra citata) che il giudicato è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, e non solo ove risulti dagli atti ritualmente acquisiti al processo, ma anche quando esso si sia formato in data successiva alla pronuncia impugnata: pertanto, non ha alcun rilievo il fatto che l’eccezione di giudicato sia stata tardivamente sollevata in appello, come deduce il resistente nel suo controricorso (pagina 12). 8.-Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 24523del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA], con sede alla Spezia, Via del Molo l/B, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 47P15 H570F, in proprio e quale mandataria capogruppo dell'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituita da essa TM.E. con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ed anche quale avente causa dei diritti di questo) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione), giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza a rogito del notaio Dr. [OSCURATO:PERSONA] di Milano del 27 settembre 1988, rep. n. 105050 successivamente confermato con atto integrativo di conferma di mandato collettivo con rappresentanza a rogito del notaio Dr. [OSCURATO:PERSONA] della Spezia del 31 luglio 2000, rep. 80264, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56E30 H501E, P.E.C. nuzzo @ cert.bnassociati.it), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 71H51 A2710, P.E.C. tiziana.serrani @ cert.bnassociati.it) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68E12 E463U, P.E.C. l.fontana @ pecstudio.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22/a giusta procura speciale in calce al ricorso. Ricorrente contro Comune di Taranto ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Sindaco pro - tempore [OSCURATO:PERSONA] e del Dirigente della [OSCURATO:PERSONA]- in carica, Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta art. 22 dello Statuto comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68T63 E986H) in virtù di procura speciale in calce al controricorso ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, il quale dichiara inoltre, insieme al suo difensore, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC liuzzi.giovanna @ oravta.legalmail.it oppure al numero di [OSCURATO:TELEFONO]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n° 51 depositata il 22 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il Comune di Taranto, sulla scorta della delibera n° 97 del 14 giugno 2000, affidava all’Ati TM.E. con Convenzione 2 agosto 2000, la gestione decennale dell'impianto per lo smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilabili, previa realizzazione di interventi di adeguamento normativo dell’impianto e di ogni altro intervento necessario all’avvio dello stesso. Il medesimo Comune, rivalutando l’affidamento alla luce di un procedimento penale all’esito del quale erano stati condannati alcuni suoi amministratori, con delibera n° 21 del 2 agosto 2007 annullava in autotutela la precedente delibera n° 97/2000 ed affidava il servizio ad altra impresa. 2.-Vantando vari crediti per la gestione dell’impianto di smaltimento, l’Ati TM.E. li azionava in via ordinaria e monitoria. Tra quelli azionati in via monitoria vi era quello di euro 2.910.600,00 (oltre iva) maturato nel 2007, concernente prestazioni esterne al perimetro di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione del dissesto del Comune di Taranto (dichiarato il 17 ottobre 2006). Proposta opposizione da parte del Comune, il Tribunale della stessa città la accoglieva, sul rilievo che la delibera n° 97 del 14 giugno 2000 fosse illegittima, con conseguente illegittimità della Convenzione sottoscritta nel 2000 tra Comune e TM.E. 3.- Quest’ultima proponeva appello, eccependo l’intervenuto giudicato sulla questione della validità della Convenzione per effetto degli altri decreti ingiuntivi ottenuti contro l’Ente concedente, divenuti definitivamente esecutivi. Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello di Taranto rigettava l’impugnazione. Osservava la Corte che la sentenza del TAR Puglia n° 5188/2003 ed i decreti ingiuntivi n° 47/2003 dello stesso Giudice amministrativo, nonché quelli emessi dal Giudice ordinario n° 134/2005, 335/2005, 501/2005, 724/2005 e 23/2006 erano tutti antecedenti alla delibera n° 21 del 2 agosto 2007, con la conseguenza che il fatto nuovo, costituito dall’annullamento in autotutela, precludeva la possibilità di invocare il giudicato sulla validità della Convenzione del 2000. In ogni caso, la Convenzione era affetta da nullità derivata, in quanto la delibera della Giunta municipale n° 97/2000 era il frutto di procedura irregolare, sia per la scelta del contraente, sia per la determinazione del corrispettivo, come era peraltro emerso a seguito del procedimento penale, nel quale era stato accertato che la delibera venne emanata proprio per favorire la stessa aggiudicataria del servizio. 4.-Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione la TM.E., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’ATI, sulla scorta di tre mezzi illustrati da memoria. Resiste il Comune di Taranto con controricorso, nel quale conclude per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del gravame. La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Preliminarmente va esaminata e respinta l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della TM.E. sollevata dal resistente alle pagine 30 e seguenti del controricorso, sul rilievo che la TM.E. agirebbe in proprio e quale mandataria capogruppo di una ATI, della quale farebbero parte una società fallita nel 2010 ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ed un’altra ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi s.r.l.) posta in liquidazione. Invero – anche a tacere del fatto che, tenuto conto delle replica della resistente (secondo la quale essa avrebbe agito, oltre che quale mandataria dell’ATI, anche in proprio e che i crediti azionati erano di sua spettanza e non delle mandanti: memoria illustrativa, pagine 5-8), l’eccezione del Comune appare priva di autosufficienza – giova rammentare che gli effetti del fallimento della società mandante appartenente all’ATI sono disciplinati dall’art. 37, sedicesimo comma, del d.lgs. 12 aprile 2006 n° 163, applicabile ratione temporis (nel quale è confluita la norma di identico tenore contenuta nel precedente art. 23, nono comma, del d.lgs. 19 dicembre 1991 n° 406), e dall’art. 78 della legge fallimentare. L’art. 37, sedicesimo comma, stabilisce che “[a]l mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto”, mentre a tenore dell’art. 78 della legge fallimentare “[i]l contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario”. Dalle due disposizioni deriva che il fallimento della mandante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha determinato lo scioglimento ipso iure dell’ATI stessa e che la mandataria TM.E. (non fallita) è pienamente legittimata a far valere nei confronti della committente ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’appalto (ex multis: Cass., sez. I, 26 febbraio 2016, n° 3808). Di nessun rilievo, poi, è il fatto che l’altra mandante, Comat costruzioni s.p.a., sia stata posta in liquidazione. Va, inoltre, del pari respinta l’ulteriore eccezione del Comune, in quanto generica e del tutto priva di autosufficienza, a tenore della quale vi sarebbe stata lesione del divieto del ne bis in idemed improponibilità delle domande di TM.E. per essere state le stesse avanzate in altro e precedente giudizio. Si passa, pertanto, all’esame dei motivi di ricorso. 6.- Dunque, col primo motivo la TM.E. lamenta la violazione degli artt.2909 cod. civ., 324, 650 e 656 cod. proc. civ., in quanto la Corte avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di giudicato esterno sollevata in appello da TM.E. Il decreto ingiuntivo n° 23 del 9 gennaio 2006 emesso dal Tribunale di Taranto contro l’omonimo Comune sarebbe stato opposto, ma il giudizio sarebbe stato dichiarato interrotto il 7 novembre 2010 a seguito della cessazione del rapporto di pubblico impiego tra l’Ente locale ed il secondo difensore del Comune (il rapporto col primo difensore era già cessato in precedenza). A seguito dell’interruzione il giudizio sarebbe stato dichiarato estinto, con sentenza del Tribunale tarantino n° 1713 del 25 settembre 2012, con conseguente passaggio in giudicato del monitum in data successiva alla delibera di annullamento n° 21 del 2007. Ne deriverebbe che la validità della Convenzione 2 agosto 2000 era coperta da giudicato implicito. Col secondo mezzo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 21-nonies della legge n° 241/1990, 121 del cod. proc. amm., 1360 delcod. civ., nonché la violazione dei principi, anche di matrice europea, in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il provvedimento di autotutela non disporrebbe nulla sulla efficacia ex tunc o ex nuncdel provvedimento annullato. Tale statuizione, peraltro, avrebbe dovuto essere emessa dal giudice ai sensi dell’art. 121 cod. proc. amm., il quale infatti demanda al giudice di stabilire se ed entro quali limiti vi siano effetti retroattivi. TM.E., peraltro, sarebbe stata del tutto estranea agli illeciti commessi dagli amministratori locali, con la conseguenza che l’efficacia ex tunc del provvedimento di autotutela, assunto dopo sette anni dalla stipula, lederebbe il principio di affidamento dell’impresa nella regolarità del contratto. Col terzo mezzo l’ ex concessionaria deduce, ancora, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1346, 1345 e 1418, primo comma, cod. civ., dell'art. 121 cod. proc. amm., nonché violazione dei principi, anche di matrice europea, in materia di affidamenti di contratti pubblici, in quanto la sentenza avrebbe ritenuto la convenzione nulla per effetto della delibera n° 21 del 2007 di annullamento in autotutela della delibera n° 97 del 2000. 7.-Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento dei restanti. In fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (si allude a Cass., sez. I, 10 febbraio 2025, n° 3364, che ha cassato la sentenza n° 116/2019 della stessa Corte di merito resa in medesima fattispecie), questa Corte ha già accertato che il decreto ingiuntivo n° 23/2006 ottenuto dalla TM.E. (che è tra i titoli giudiziali che, secondo il giudice tarantino, sarebbero divenuti irrevocabili prima della delibera n° 21/2007 [sentenza pagina 3]) è, invece, passato in giudicato a seguito della definitività della sentenza n° 1713 del 25 settembre 2012, con la quale il Tribunale di Taranto ha dichiarato estinto il relativo giudizio di opposizione proposto dal Comune. Ne deriva che sulla questione della validità della Convenzione 2 agosto 2000 è sceso il giudicato implicito, in quanto il Comune, a fronte della pretesa creditoria azionata dalla ex concessionaria, non aveva formulato, come pur avrebbe dovuto fare, alcuna eccezione di nullità della stessa, né tale nullità era stata rilevata d’ufficio dal giudice. Infatti, secondo il costante orientamento di legittimità (ex multis: Cass. sez. VI-3, 18 luglio 2018, n° 19113), quando oggetto del giudizio è un singolo effetto del rapporto giuridico complesso, quale la singola coppia pretesa-obbligo, il giudicato ha ad oggetto l'intero rapporto, e non il singolo effetto. L'accertamento dell'esistenza del singolo effetto, implicando la cognizione dell'intero rapporto complesso, presuppone dunque l'esistenza di tutti i fatti costitutivi e l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, dedotti o deducibili. D’altra parte, occorre anche aggiungere (come ribadito dalla stessa Cass., sez. I, 10 febbraio 2025, n° 3364, sopra citata) che il giudicato è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, e non solo ove risulti dagli atti ritualmente acquisiti al processo, ma anche quando esso si sia formato in data successiva alla pronuncia impugnata: pertanto, non ha alcun rilievo il fatto che l’eccezione di giudicato sia stata tardivamente sollevata in appello, come deduce il resistente nel suo controricorso (pagina 12). 8.-Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i re
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