CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 30065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 1 luglio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, pronunciata il 24 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nei reati di rapina e lesioni personali. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova dell'identificazione dell'autore del reato, è privo di specificità e volto ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) in assenza di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda pag. 7 sulla prova della riconducibilità del fatto al reo alla luce dell'attendibilità dell'individuazione operata, fin da subito, dalla persona offesa, a fronte dell'incertezza dell'orario lavorativo indicato dal teste a difesa itíella complessiva valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese); ritenuto che le doglianze relative al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. sono manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (Si veda pag. 7 sul giudizio di equivalenza, ove la Corte territoriale, sottolineando come gli elementi positivi indicati dalla difesa fossero stati già valorizzati ai fini del riconoscimento delle generiche, ha escluso la prevalenza in ragione della gravità del reato e della negativa capacità a delinquere); osservato che l'ulteriore censura, con la quale si contesta la mancanza della condizione di procedibilità, è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020, Quarta, Rv. 279436), dai giudici del merito (si veda pag. 7 sulla procedibilità d'ufficio del reato di lesioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C