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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01433/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28403/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'om( ssa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/19911, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corri!tti argomenti giuridici dal Giudice di merito che, con motivazione che risulta on illogica, valorizza le modalità della condotta complessivamente apprezzati i in uno all'elevato principio attivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e d :11a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d :lie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d :11e ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28403/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'om( ssa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/19911, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corri!tti argomenti giuridici dal Giudice di merito che, con motivazione che risulta on illogica, valorizza le modalità della condotta complessivamente apprezzati i in uno all'elevato principio attivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e d :11a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d :lie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d :11e ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 01433/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris