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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36862/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo un'apodittica adesione alla ricostruzione operata dalla Procura e contestando l'aumento operato per la condanna in continuazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (limitandosi ad asserzioni del tutto generiche e astratte) ed è al tempo stesso non consentito, poiché si limita a contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio della motivazione, senza accennare ad alcun vizio deducibile in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (ovversua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo) (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che, quanto alla censura relativa all'adesione alla prospettazione della pubblica accusa, essa non si confronta con la sentenza impugnata, che, alla pagine 3 e 4, fa riferimento a indizi gravi, precisi e concordanti, quali la pregressa commissione, da parte dell'imputato, di altre rapine con gli stessi coimputati, le risultanze della localizzazione dei dati del telefono cellulare dell'imputato e l'uso personale dell'automobile (peraltro intestata alla moglie dell'imputato) utilizzata per la rapina e la deposizione del direttore di banca della filiale rapinata, limitandosi anche in questa sede a proporre una censura del tutto aspecifica; che, quanto alla censura relativa all'aumento di pena per la continuazione, essa non si confronta con la sentenza impugnata, che, alla pagina 5, fa esaurientemente riferimento al disvalore penale del fatto, al curriculum criminale dell'imputato e alla non trascurabile entità del pericolo potenzialmente arrecato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo un'apodittica adesione alla ricostruzione operata dalla Procura e contestando l'aumento operato per la condanna in continuazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (limitandosi ad asserzioni del tutto generiche e astratte) ed è al tempo stesso non consentito, poiché si limita a contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio della motivazione, senza accennare ad alcun vizio deducibile in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (ovversua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo) (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che, quanto alla censura relativa all'adesione alla prospettazione della pubblica accusa, essa non si confronta con la sentenza impugnata, che, alla pagine 3 e 4, fa riferimento a indizi gravi, precisi e concordanti, quali la pregressa commissione, da parte dell'imputato, di altre rapine con gli stessi coimputati, le risultanze della localizzazione dei dati del telefono cellulare dell'imputato e l'uso personale dell'automobile (peraltro intestata alla moglie dell'imputato) utilizzata per la rapina e la deposizione del direttore di banca della filiale rapinata, limitandosi anche in questa sede a proporre una censura del tutto aspecifica; che, quanto alla censura relativa all'aumento di pena per la continuazione, essa non si confronta con la sentenza impugnata, che, alla pagina 5, fa esaurientemente riferimento al disvalore penale del fatto, al curriculum criminale dell'imputato e alla non trascurabile entità del pericolo potenzialmente arrecato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno
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