Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 25233/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza dell' 11 ottobre 2022, ha respinto la domanda di affidamento in prova ed ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di potere concedere la più ampia delle misure alternative alla detenzione in considerazione della gravità del reato commesso (detenzione di 2 Kq di cocaina avvenuta nel 2019), del precedente specifico per il quale il condannato già aveva fruito della detenzione domiciliare nel 2011 e per la solo parziale consapevolezza del disvalore della propria condotta; Ritenuto che con il ricorso - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - si vorrebbe in realtà pervenire ad una nuova valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza e che tale operazione non è ammissibile in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 6.16 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza dell' 11 ottobre 2022, ha respinto la domanda di affidamento in prova ed ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di potere concedere la più ampia delle misure alternative alla detenzione in considerazione della gravità del reato commesso (detenzione di 2 Kq di cocaina avvenuta nel 2019), del precedente specifico per il quale il condannato già aveva fruito della detenzione domiciliare nel 2011 e per la solo parziale consapevolezza del disvalore della propria condotta; Ritenuto che con il ricorso - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - si vorrebbe in realtà pervenire ad una nuova valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza e che tale operazione non è ammissibile in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 6.16 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023