CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 del TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 27/01/2022, il Tribunale di Lecco ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione a varie imputazioni di furto in abitazione; Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Lecco ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'indicazione della violazione più grave nel reato sub Q, anziché nel reato sub 3, come indicato nell'istanza di patteggiamento. Avverso la medesima sentenza del Tribunale di Lecco ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancanza di motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. I ricorsi avverso la sentenza indicata sono inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, quanto alle doglianze relative alla pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e, quanto all'individuazione della pena più grave del reato continuato, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] neppure deduce che la pena finale sia difforme da quella richiesta, il che esclude, all'evidenza l'illegalità della stessa. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così