CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 11676/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 26 giugno 2024 dal locale Tribunale con la quale il predetto imputato, a seguito di rito abbreviato, è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi a) e b) ascrittigli e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata, è stato condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto a mezzo del difensore deduce violazione degli artt. 581 e 591, primo comma lett. c), cod. proc. pen. e vizio della motivazione essendo erroneo l'assunto di genericità dei motivi della impugnazione posto a base della declaratoria di inammissibilità, avendo l'appello - nel richiedere la riduzione della pena - fatto riferimento al comportamento processuale dell'imputato rendendo piena confessione dei fatti, oltre che alla scarsa comprensibilità della dosimetria della pena. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La sentenza impugnata, nel rilevare le ragioni esposte dall'appellante, ne ha affermato la carenza sia in relazione a elementi oggettivi di valutazione che a quelli di critica rispetto agli argomenti offerti dalla prima sentenza. In ogni caso, ha affermato che il primo Giudice ha fatto buon governo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nel commisurare la pena, rilevando che la censura sulla incomprensibilità dell'aumento per la continuazione risulta generica in quanto, ancorché non esplicitato dalla motivazione, è facilmente individuabile in base al calcolo matematico, così escludendosi qualsiasi irregolarità. 3. Ritiene questa Corte che la dichiarazione di inammissibilità della impugnazione - che aveva comunque censurato la eccessività della pena e la incomprensibilità della sua determinazione finale - non ha impedito una apodittica affermazione, da parte dello stesso Giudice di appello, della infondatezza nel merito della impugnazione, rispetto alla sentenza di primo grado del tutto immotivata quanto alla determinazione della pena finale, commisurata su una ingiustificata pena base doppia rispetto al minimo edittale e senza alcuna indicazione non solo della misura della pena in continuazione ma anche delle sue ragioni. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.