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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28044/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto alla ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia perché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, sia perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Considerato che lo stesso motivo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui contesta un asserito difetto o contraddittorietà della motivazione in merito alle causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. dato che è generico sia poiché non indica quale sarebbe la causa di proscioglimento non valutata sia perché non tiene conto che si versa non in un procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. bensì in un giudizio a cognizione piena all'esito del quale è stata affermata la responsabilità dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto alla ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia perché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, sia perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Considerato che lo stesso motivo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui contesta un asserito difetto o contraddittorietà della motivazione in merito alle causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. dato che è generico sia poiché non indica quale sarebbe la causa di proscioglimento non valutata sia perché non tiene conto che si versa non in un procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. bensì in un giudizio a cognizione piena all'esito del quale è stata affermata la responsabilità dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 28044/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris