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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2024

ECLI:EU:T:2024:60
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0074_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 7 febbraio 2024 –

[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (O)

(causa T‑74/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo O – Registrazione internazionale anteriore del marchio figurativo O – Impedimenti alla registrazione relativi – Insussistenza di un uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Applicazione alle controversie pendenti al momento della loro entrata in vigore (v. punto 21)

2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2) (v. punti 26‑29)

3. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, comma 2, a), e 42, §§ 2 e 3] (v. punto 30)

4. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Marchi figurativi O [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1, comma 2, a), e 42, §§ 2 e 3] (v. punti 41‑43, 46, 47, 49)

5. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 71, §§ 1 e 72, § 3) (v. punti 52, 53) Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 dicembre 2022 (procedimento R 938/2022‑2) è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché della metà di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] AG. 4) [OSCURATO:PERSONA] AG si farà carico delle proprie spese nonché della metà di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) GU C 121 del 3.4.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0074_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 7 febbraio 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (O) (causa T‑74/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo O – Registrazione internazionale anteriore del marchio figurativo O – Impedimenti alla registrazione relativi – Insussistenza di un uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]» 1. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Applicazione alle controversie pendenti al momento della loro entrata in vigore (v. punto 21) 2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2) (v. punti 26‑29) 3. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, comma 2, a), e 42, §§ 2 e 3] (v. punto 30) 4. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Marchi figurativi O [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1, comma 2, a), e 42, §§ 2 e 3] (v. punti 41‑43, 46, 47, 49) 5. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 71, §§ 1 e 72, § 3) (v. punti 52, 53) Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 dicembre 2022 (procedimento R 938/2022‑2) è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché della metà di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] AG. 4) [OSCURATO:PERSONA] AG si farà carico delle proprie spese nonché della metà di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) GU C 121 del 3.4.2023 .
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