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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22357/2026

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dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata inRoma, alla via dei Portoghesi n. 12;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Filippo, rappresentati e difesi, perprocura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti CarloCOLAPINTO (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e FilippoCOLAPINTO (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrenti -Numero registro generale 13373/2022Numero sezionale 8838/2025Numero di raccolta generale 22357/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso la sentenza n. 3161/01/2021 della Commissione TributariaRegionale della PUGLIA, depositata il 26/11/2021;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglionon partecipata del giorno 16/12/2025 nonché, in riconvocazione, inquella del giorno 29/06/2026.1.

In controversia avente ad oggetto gli avvisi di accertamentoemessi nei confronti degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i maggioriredditi di partecipazione nello “[OSCURATO:PERSONA]” conriferimento all’anno d’imposta 2011, impugnati dagli associati conseparati ricorsi poi riuniti dalla CTP di Bari, con la sentenza in epigrafeindicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dellaPuglia accoglieva l’appello dei contribuenti avverso la sfavorevolesentenza di primo grado ritenendo che si fosse formato il giudicato conriferimento alla sentenza della CTR della Lombardia n. 1343/06/2018 del27 marzo 2018, che aveva annullato l’avviso di accertamentopresupposto, ovvero quello emesso nei confronti dell’associazioneprofessionale, sicché l’annullamento di tale atto impositivo rendevasuperfluo rilevare il violato litisconsorzio necessario tra associazioneprofessionale e associati e, quindi, di disporne l’integrazione.2.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi, cui replicano gli intimati concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nel caso in esame l’amministrazione finanziaria, con riferimentoall’anno d’imposta sopra indicato, ha emesso un avviso di accertamentoper IVA e IRAP nei confronti di un’associazione professionale, nellaspecie, “[OSCURATO:PERSONA]”, già cessata alla data dinotifica dell’atto impositivo, oggetto del giudizio iscritto al n. 27354/2018R.G. di questa Corte e trattato alla medesima camera di consiglio.Numero registro generale 13373/2022Numero sezionale 8838/2025Numero di raccolta generale 22357/2026Data pubblicazione 30/06/20262.

Ha, altresì, emesso separati avvisi di accertamento ai fini IRPEFnei confronti dei singoli associati per i redditi di partecipazione nellapredetta associazione, ex art. 5 t.u.i.r. (d.P.R. n. 917 del 1986); attiimpositivi che sono stati impugnati esclusivamente dai due odiernicontroricorrenti.3.

L’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’associazionecessata è stato impugnato e nel relativo giudizio, pendente dinanzi aquesta Corte (R.G. n. 27354/2018) e trattato alla medesima udienza, èstata pronuncia ordinanza interlocutoria per la trattazione in pubblicaudienza attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni in essa postecon riferimento sia alle vicende successive al verificarsi dell’estinzionedell’associazione e della responsabilità per le obbligazioni della stessa,sia con riferimento alla sussistenza o meno del litisconsorzio necessariotra gli associati di un’associazione che, come nel caso di specie, ècessata in epoca antecedente alla notifica dell’atto impositivo.4.

Viene quindi prioritariamente in rilievo, alla stregua di Cass. n.3566/2026, la questione del litisconsorzio necessario tra gli associatidell’associazione estinta in epoca antecedente alla notifica dell’attoimpositivo.

Questione erroneamente ritenuta subvalente dai giudici diappello.4.

In particolare, si pone il problema di verificare se alla cessazionedell’associazione permanga la necessità di assicurare il contraddittorio tratutte le parti destinatarie di un atto impositivo, nella specie rivolto aisingoli associati ma anche all’associazione cessata, che è questione che,con riferimento a fattispecie analoga, di società di persone e di società dicapitali a ristretta base azionaria o in cui i soci hanno optato per il regimedella trasparenza fiscale ex art. 116 del DPR n. 917/86, è oggetto di rinvioalla pubblica udienza disposta da questa Corte con ordinanzainterlocutoria n. 31837/2025.Numero registro generale 13373/2022Numero sezionale 8838/2025Numero di raccolta generale 22357/2026Data pubblicazione 30/06/20265.

In definitiva, per evidenti ragioni nomofilattiche, deve rinviarsila causa a nuovo ruolo per la decisione del giudizio in un’udienzapubblica di questa Sezione.

P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienzaCosì deciso in Roma in sede di riconvocazione in data 29/06/2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata inRoma, alla via dei Portoghesi n. 12;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Filippo, rappresentati e difesi, perprocura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti CarloCOLAPINTO (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e FilippoCOLAPINTO (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrenti -Numero registro generale 13373/2022Numero sezionale 8838/2025Numero di raccolta generale 22357/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso la sentenza n. 3161/01/2021 della Commissione TributariaRegionale della PUGLIA, depositata il 26/11/2021;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglionon partecipata del giorno 16/12/2025 nonché, in riconvocazione, inquella del giorno 29/06/2026.1. In controversia avente ad oggetto gli avvisi di accertamentoemessi nei confronti degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i maggioriredditi di partecipazione nello “[OSCURATO:PERSONA]” conriferimento all’anno d’imposta 2011, impugnati dagli associati conseparati ricorsi poi riuniti dalla CTP di Bari, con la sentenza in epigrafeindicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dellaPuglia accoglieva l’appello dei contribuenti avverso la sfavorevolesentenza di primo grado ritenendo che si fosse formato il giudicato conriferimento alla sentenza della CTR della Lombardia n. 1343/06/2018 del27 marzo 2018, che aveva annullato l’avviso di accertamentopresupposto, ovvero quello emesso nei confronti dell’associazioneprofessionale, sicché l’annullamento di tale atto impositivo rendevasuperfluo rilevare il violato litisconsorzio necessario tra associazioneprofessionale e associati e, quindi, di disporne l’integrazione.2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi, cui replicano gli intimati concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nel caso in esame l’amministrazione finanziaria, con riferimentoall’anno d’imposta sopra indicato, ha emesso un avviso di accertamentoper IVA e IRAP nei confronti di un’associazione professionale, nellaspecie, “[OSCURATO:PERSONA]”, già cessata alla data dinotifica dell’atto impositivo, oggetto del giudizio iscritto al n. 27354/2018R.G. di questa Corte e trattato alla medesima camera di consiglio.Numero registro generale 13373/2022Numero sezionale 8838/2025Numero di raccolta generale 22357/2026Data pubblicazione 30/06/20262. Ha, altresì, emesso separati avvisi di accertamento ai fini IRPEFnei confronti dei singoli associati per i redditi di partecipazione nellapredetta associazione, ex art. 5 t.u.i.r. (d.P.R. n. 917 del 1986); attiimpositivi che sono stati impugnati esclusivamente dai due odiernicontroricorrenti.3. L’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’associazionecessata è stato impugnato e nel relativo giudizio, pendente dinanzi aquesta Corte (R.G. n. 27354/2018) e trattato alla medesima udienza, èstata pronuncia ordinanza interlocutoria per la trattazione in pubblicaudienza attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni in essa postecon riferimento sia alle vicende successive al verificarsi dell’estinzionedell’associazione e della responsabilità per le obbligazioni della stessa,sia con riferimento alla sussistenza o meno del litisconsorzio necessariotra gli associati di un’associazione che, come nel caso di specie, ècessata in epoca antecedente alla notifica dell’atto impositivo.4. Viene quindi prioritariamente in rilievo, alla stregua di Cass. n.3566/2026, la questione del litisconsorzio necessario tra gli associatidell’associazione estinta in epoca antecedente alla notifica dell’attoimpositivo. Questione erroneamente ritenuta subvalente dai giudici diappello.4. In particolare, si pone il problema di verificare se alla cessazionedell’associazione permanga la necessità di assicurare il contraddittorio tratutte le parti destinatarie di un atto impositivo, nella specie rivolto aisingoli associati ma anche all’associazione cessata, che è questione che,con riferimento a fattispecie analoga, di società di persone e di società dicapitali a ristretta base azionaria o in cui i soci hanno optato per il regimedella trasparenza fiscale ex art. 116 del DPR n. 917/86, è oggetto di rinvioalla pubblica udienza disposta da questa Corte con ordinanzainterlocutoria n. 31837/2025.Numero registro generale 13373/2022Numero sezionale 8838/2025Numero di raccolta generale 22357/2026Data pubblicazione 30/06/20265. In definitiva, per evidenti ragioni nomofilattiche, deve rinviarsila causa a nuovo ruolo per la decisione del giudizio in un’udienzapubblica di questa Sezione. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienzaCosì deciso in Roma in sede di riconvocazione in data 29/06/2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO
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