CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 11228/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico di ricorso è inammissibile perché ripropone questioni in diritto già affrontate e respinte correttamente dalla sentenza impugnata, in adesione ad un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che esclude l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. nel caso in cui la testimonianza sia stata resa da uno stretto congiunto dopo aver ricevuto l'avviso della facoltà di non deporre (Sez. U, n. 7208 del 29/11/2007, dep. 2008, Genovese, Rv. 238384); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenttal pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presif2le