Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 29192/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25125/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede del dott. [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’elezione di domicilio presso il loro studio in Roma vialeGiulio Cesare, n. 23; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto: Sil.Rif.

IRPEF 1990 - 1991-1992 27– 25125 - 2022 – 10/10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2200/05/2022, pronunciata il 03 marzo 2022 e depositata il 17 marzo 2022, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente, in data 16 .0 2 .2010 , presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di Irpefper il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio.

L'ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio- rifiuto.

Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di C a tania , che rigettava le ragioni del contribuente.

Sul gravame del contribuente, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure.

Insorge il contribuente affidandosi a cinque mezzi di censura , cui replica il patrono erariale con controricorso.

In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.dell’art. 12 delle preleggi, dell’art. 1 del d.l. n. 414/1990 e del d.p.c.m. 15.1.1991, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure nella parte in cui ha ritenuto che la vigenza, la validità e l’efficacia di quest’ultimo decreto siano autonome rispetto al citato decreto-legge, dalla cui sorte non sono affatto condizionate.

Con il secondo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11 delle disposizioni 27– 25125 - 2022 – 10/10/2023 MMF preliminari al codice civile, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure nella parte in cui ha affermato che il D.P.C.M. del 15.1.1991, poiché ha il proprio referente normativo nell’ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1990, continui ad avere efficacia vincolante a prescindere dalla mancata conversione del decreto-legge n. 414/1990.

Con il terzo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’ ordinanza n. 2063/ FPC del 29.12.1990 e dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure nella parte in cui non ha rilevato che nel periodo anteriore all’entrata in vigore del più volte citato D.P.C.M., le agevolazioni sono state estese espressamente all’intera provincia di Catania, senza distinzione alcuna; inoltre, nella parte in cui statuisceche il diritto al rimborso spetta anche per il periodo precedente all’entrata in vigore del D.P.C.M. del 15.1.1991.

Con il quarto motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 2 della legge 3 luglio 1991, dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e dell’art. 77 C ost., ultimo comma, parte ricorrente si duole della pronuncia impugnata nella parte in cui ha stabilito che l’efficacia temporale del D.P.C.M. del 15.1.1991 sia scollegata dal decreto-legge n. 414/1990,non convertito e perciò caducato.

Con il quinto motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100, comma 2, C ost., dell’art. 7, comma 5, del d. lgs. n. 546/1992, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 17 del regio decreto 12.7.1934, n. 1214, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure per non aver ravvisato l’illegittimità del D.P.C.M. del 15.1.1991, per non essere esso stato sottoposto alla necessaria registrazione.

I motivi di ricorso involgono questioni attinenti alla gerarchia delle fonti ed alla salvezza degli effetti dei decreti-legge non convertiti, da esaminarsi alla luce deiprincipi euro unitari inerenti alla disciplina degli 27– 25125 - 2022 – 10/10/2023 MMF aiuti di Stato, nonché di effettività ed efficacia della tutela dei danneggiati dagli eventi sismici.

Indifetto di evidenza decisoria, va dunque disposta la trattazione della causa in pubblica udienza.

PQM La Corte rinvia a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25125/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede del dott. [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’elezione di domicilio presso il loro studio in Roma vialeGiulio Cesare, n. 23; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto: Sil.Rif. IRPEF 1990 - 1991-1992 27– 25125 - 2022 – 10/10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2200/05/2022, pronunciata il 03 marzo 2022 e depositata il 17 marzo 2022, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente, in data 16 .0 2 .2010 , presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di Irpefper il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio. L'ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio- rifiuto. Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di C a tania , che rigettava le ragioni del contribuente. Sul gravame del contribuente, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure. Insorge il contribuente affidandosi a cinque mezzi di censura , cui replica il patrono erariale con controricorso. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.dell’art. 12 delle preleggi, dell’art. 1 del d.l. n. 414/1990 e del d.p.c.m. 15.1.1991, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure nella parte in cui ha ritenuto che la vigenza, la validità e l’efficacia di quest’ultimo decreto siano autonome rispetto al citato decreto-legge, dalla cui sorte non sono affatto condizionate. Con il secondo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11 delle disposizioni 27– 25125 - 2022 – 10/10/2023 MMF preliminari al codice civile, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure nella parte in cui ha affermato che il D.P.C.M. del 15.1.1991, poiché ha il proprio referente normativo nell’ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1990, continui ad avere efficacia vincolante a prescindere dalla mancata conversione del decreto-legge n. 414/1990. Con il terzo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’ ordinanza n. 2063/ FPC del 29.12.1990 e dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure nella parte in cui non ha rilevato che nel periodo anteriore all’entrata in vigore del più volte citato D.P.C.M., le agevolazioni sono state estese espressamente all’intera provincia di Catania, senza distinzione alcuna; inoltre, nella parte in cui statuisceche il diritto al rimborso spetta anche per il periodo precedente all’entrata in vigore del D.P.C.M. del 15.1.1991. Con il quarto motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 2 della legge 3 luglio 1991, dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e dell’art. 77 C ost., ultimo comma, parte ricorrente si duole della pronuncia impugnata nella parte in cui ha stabilito che l’efficacia temporale del D.P.C.M. del 15.1.1991 sia scollegata dal decreto-legge n. 414/1990,non convertito e perciò caducato. Con il quinto motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100, comma 2, C ost., dell’art. 7, comma 5, del d. lgs. n. 546/1992, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 17 del regio decreto 12.7.1934, n. 1214, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure per non aver ravvisato l’illegittimità del D.P.C.M. del 15.1.1991, per non essere esso stato sottoposto alla necessaria registrazione. I motivi di ricorso involgono questioni attinenti alla gerarchia delle fonti ed alla salvezza degli effetti dei decreti-legge non convertiti, da esaminarsi alla luce deiprincipi euro unitari inerenti alla disciplina degli 27– 25125 - 2022 – 10/10/2023 MMF aiuti di Stato, nonché di effettività ed efficacia della tutela dei danneggiati dagli eventi sismici. Indifetto di evidenza decisoria, va dunque disposta la trattazione della causa in pubblica udienza. PQM La Corte rinvia a
Sentenza Cassazione n. 29192/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris