CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1970
Cassazione n. 48732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1970 avverso la sentenza del 19/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il lungo periodo intermedio trascorso (oltre tre anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi, tenuto anche conto della natura non omogenea degli stessi (bancarotta e truffa commessa per l'acquisto di una automobile). In tale contesto i reati, commessi sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 novembre