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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16228/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • n. 42965/24 Belotti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei requisiti dello stato di necessità, è privo di specificità in quanto la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (v. in particolare p. 2); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si limita a generiche censure poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale (v. p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • n. 42965/24 Belotti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei requisiti dello stato di necessità, è privo di specificità in quanto la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (v. in particolare p. 2); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si limita a generiche censure poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale (v. p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 16228/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris