CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 23816/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21402/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1228/2023 depositata il 17/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Elettrica acquista nel 2011 da Rematarlazzi un quadro elettri- co SM6 prodotto da [OSCURATO:PERSONA], destinato a un impianto fo- tovoltaico. Il quadro si guasta nel 2012, causando il blocco dell’impianto. Dopo accertamenti tecnici, MF Elettrica conveniva Rematarlazzi innanzi al Tribunale di Macerata per ottenere la riso- luzione del contratto e il risarcimento del danno. Il Tribunale riget- tava la domanda. MF Elettrica proponeva appello con notifica a Schneider perfezionatasi il 25/01/2018 e a Rematarlazzi perfezio- natasi il 01/02/2018. La Corte distrettuale dichiarava l’appello inammissibile per tardività, considerando il termine scaduto il 20/01/2018(tenuto conto della pubblica zione della sentenza impu- gnatail 20/06/2017 e computata la sospe nsione feriale ). Ricorre in cassazione la compratrice con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la venditrice con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 113, 138, 139, 148 e 149 c.p.c., in quanto la Corte di appello ha ritenuto inammissibile l’appello per tardività sulla base della data di conse- gna dell’atto al destinatario, senza considerare che la consegna del plico all’ufficiale giudiziario era avvenuta prima della scadenza del termine. Si denuncia che la Corte abbia omesso di applicare il prin- cipio, affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, se- condo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, al mo- mento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, indipenden- temente dalla data di ricezione da parte del destinatario. Tale prin- cipio, avente portata generale, è stato ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. La parte ricorrente afferma di avere do- cumentato la data del 19/01/2018 come momento di consegna del plico all’ufficiale giudiziario mediante timbri, attestazioni di confor- mità e certificazione dell’UNEP. Si censura che la Corte di appello non abbia valorizzato questi elementi e non abbia applicato corret- tamente la disciplina legale in tema di perfezionamento della notifi- La parte controricorrente replica che il primo motivo è infondato, poiché il principio secondo cui la notifica si perfeziona per il notifi- cante al momento della consegna all’ufficiale giudiziario non è as- soluto, ma richiede che il ritardo nella ricezione da parte del desti- natario sia imputabile esclusivamente all’ufficiale. Si afferma che grava sul notificante l’onere di provare tale circostanza e che nel caso concreto tale onere non è stato assolto. Si osserva che la rela- ta di notifica non contiene l’indicazione della data di consegna all’ufficiale giudiziario, e che ciò impedisce la verifica della tempe- stività sulla base dell’atto notificato. Si rileva che la documentazio- ne prodotta (attestazione UNEP e originale dell’atto notificato) è stata depositata tardivamente, solo in sede di note scritte e com- parsa conclusionale. Inoltre, non risulta che la parte ricorrente ab- bia segnalato l’urgenza della notifica, rendendo il ritardo imputabile alla sua condotta. Il primo motivo è accolto. Nel sistema processuale civile italiano, la notificazione si perfe- ziona per il notificante nel momento in cui questi ha eseguito tutte le formalità a suo carico, indipendentemente dal momento in cui il destinatario riceve l'atto. Tale principio è stato affermato dalla Cor- te costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 co. 3 l. 890/1982, nella parte in cui prevedevano che la notificazione si perfezionasse per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Successivamente, la Corte costitu- zionale, con la sentenza n. 28 del 2004, ha esteso tale principio an- che alle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., affer- mando che la notificazione si perfeziona per il notificante al mo- mento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, anche se il destinatario ne viene a conoscenza in un momento successivo. Questa Corte ha fatto proprio tale principio, sottolineando che la notificazione si considera perfezionata per il notificante nel momen- to in cui questi ha compiuto le formalità a suo carico,come la con- segna dell'atto all'ufficiale giudiziario, senza che possa farsi ricade- re sul medesimo l'esito negativo della notificazione causato da er- rore o inerzia dell'ufficiale giudiziario stesso (cfr. Cass. 8447/2004, 709/2004, nonché SU 14294/2007 per il profilo della prova della tempestività della consegna all’ufficiale giudiziario). 2. – L’acco gl imento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo, con cui si denuncia violazione degli artt. 113, 138, 139, 148, 149 c.p.c., 2697 e 2907 c.c., per omessa motiva- zione in relazione alla circostanza documentata e non contestata della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario in data 19/01/2018dell’atto di appello. 3. - La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbi- to il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al moti- vo accolto e rinvia alla Corte