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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24141/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Bonadies (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- ricorrente -controAgenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Puglia n. 2159/01/2023 depositata in data 14 luglio 2023;Numero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026Data pubblicazione 28/07/2026Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso,rigettati i restanti.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dal ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.1.In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) in data 26.10.2016 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] suddetti atti di pignoramento [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione exart. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale ordinario di Trani che, con ordinanza del17.1.2018, depositata il 25.1.2018, decidendo solo in parte sull’opposizione,aveva dichiarato per i crediti tributari (nell’ammontare di euro 1.279.846,40) ilproprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario; 3) Luciano DiClemente aveva riassunto il giudizio nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari deducendo lanullità degli atti di pignoramento presso terzi per mancata notificadell’intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR n. 602/73 e per inesistenzadella notifica delle prodromiche cartelle di pagamento nonché la prescrizionequinquennale del credito tributario e la carenza di legittimazione passiva inquanto in qualità di socio accomandante [della società [OSCURATO:SOCIETA].] non erastato destinatario di alcun avviso di accertamento riguardante il suo pretesodebito pro quota; 4) ADER si era costituita in giudizio confutando i primi tremotivi di opposizione ed eccependo il proprio difetto di legittimazione ad agirein relazione al quarto; 5) all’udienza di discussione del 21.6.2019, il ricorrenteaveva eccepito la violazione del beneficium excussionis non avendo ADERescusso il patrimonio della società ex art 2304 c.c. prima di procedere neiconfronti del socio; 6) con sentenza n. 1542/11/2019, la CTP di Bari avevaaccolto il ricorso, annullando gli atti impugnati non avendo l’Agente dellaRiscossione preventivamente escusso il patrimonio della società; 7) ADER avevaproposto appello deducendo: a) il difetto di giurisdizione del giudice tributario inNumero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026Data pubblicazione 28/07/2026favore di quello ordinario in ordine alla questione della prescrizione quinquennaledel credito per vicende successive alla notifica delle prodromiche cartelle; b) ilvizio di ultrapetizione del giudice di primo grado avendo il ricorrente eccepito laviolazione del beneficium excussionis tardivamente (soltanto nel corso delladiscussione orale all’udienza di trattazione) e avendo, in ogni caso, concluso perl’annullamento soltanto delle prodromiche cartelle di pagamento; 8) ilcontribuente non si era costituito in sede di gravame; 9) con la sentenza n.2159/01/2023 depositata in data 14 luglio 2023 , la CGT di II grado della Pugliaaveva accolto l’appello dell’ADER dichiarando il proprio difetto di giurisdizionesull’unica questione esaminata relativa all’assunta violazione del beneficio dipreventiva escussione.2.

In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservatoche: 1) in base alla giurisprudenza di legittimità (è richiamata S.U. n.7822/2020) formatasi successivamente al deposito della ordinanza del17.1.2018 del Tribunale di Trani con la quale il giudice ordinario aveva declinatola propria giurisdizione sull’opposizione ex art.615 c.p.c. avente ad oggetto glitributaria, la questione riguardante la pignorabilità dei beni per violazione delbeneficio di preventiva escussione era da ritenersi di cognizione del giudiceordinario; peraltro, il giudice di prime era incorso nel vizio di ultrapetizione nonavendo il contribuente eccepito la violazione del beneficium excussionis nelricorso introduttivo ma soltanto tardivamente nel corso della discussione oraleall’udienza di trattazione, integrando in tal modo i motivi di ricorso in violazionedell’art. 24 del d.lgs. n. 546/92.

Le altre questioni proposte dal contribuente56 del d.lgs. n. 546/92 rinunciate essendo l’appellato rimasto contumace.3.

Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.4.

Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate- Riscossione.5.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026Data pubblicazione 28/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c.p.c. per avere la CGT di II gradoaccolto l’appello dell’Ader dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in seguitoad un mutamento giurisprudenziale intervenuto dopo la sentenza di prime cure;ciò in violazione del principio della “perpetuatio iurisditionis” atteso che, in baseall’art. 5 c.p.c., assumeva rilievo ai fini della determinazione del giudiceterritorialmente competente la legge vigente e lo stato di fatto esistente almomento della proposizione dell’originaria domanda senza che incidessero imutamenti successivi.

In particolare, ad avviso del ricorrente, a seguito dellapronuncia declinatoria della giurisdizione del Tribunale ordinario di Trani e dellatempestiva riassunzione del processo dinanzi al giudice tributario (indicato comemunito di giurisdizione) si era verificata la c.d.

“translatio iudicii” senza cheeventuali mutamenti di indirizzo giurisprudenziale potessero interferire sulladecisione del giudizio pendente.2.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione degli artt. 37 e 41 c.p.c. per avere la CGT di II grado declinatola propria giurisdizione in favore del giudice ordinario (sull’unica questione dellaviolazione del beneficio di preventiva escussione decisa dal primo giudice)motivando tale decisione in base ad un mutamento giurisprudenziale sebbene lapronuncia sulla giurisdizione fosse preclusa al giudice di appello.

In particolare,ad avviso del ricorrente, una volta declinata la propria giurisdizione da parte delTribunale ordinario di Trani e riassunto il processo (translatio) dinanzi al giudicetributario, quest’ultimo, nel decidere nel merito il ricorso accogliendolo, avevaimplicitamente affermato la propria giurisdizione per cui le parti non avevano piùla facoltà di proporre regolamento preventivo di giurisdizione né tantomeno diimpugnare la decisione per motivi di giurisdizione a causa di un sopravvenutomutamento giurisprudenziale.3.Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito indicati anche se per unaragione giuridica parzialmente diversa da quella prospettata dal ricorrente; ciòin base al principio secondo cui “la Corte di cassazione può accogliere il ricorsoNumero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente,Data pubblicazione 28/07/2026sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restandoche l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modificaofficiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nelgiudizio d'una eccezione in senso stretto” (Cass. sez. 3, n. 18775 del28/07/2017; sez. 3, n. 17015 del 28/06/2018).3.1.Dalla sentenza impugnata, in punto di fatto, per quanto di interesse, sievince che: 1) a seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione, conordinanza del 17.1.2018, da parte del Tribunale ordinario di Tranisull’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli attidi pignoramento presso terzi notificatigli da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ai credititributari (individuati nell’ammontare di euro 1.279.846,40) e della riassunzionedel processo da parte del contribuente dinanzi alla CTP di Bari, quest’ultima consentenza n. 1542/2019, aveva accolto il ricorso nel merito annullando gli attiimpugnati per violazione del beneficium excussionis non avendo l’Agente dellariscossione preventivamente escusso il patrimonio della società ex artt. 2315 e2304 c.c.; 2) ADER aveva proposto appello deducendo il difetto di giurisdizionedel giudice tributario quanto alla eccepita questione di prescrizione dei tributiiscritti a ruolo per vicende successive alla notifica delle cartelle di pagamentononché la ultrapetizione del giudice di primo grado per avere accolto l’eccezionedi violazione del beneficio di preventiva escussione della società proposta dalcontribuente esclusivamente nel corso della discussione orale all’udienza ditrattazione del giudizio.

La CGT di II grado con la sentenza impugnata –nell’accogliere l’appello dell’Ufficio - ha dichiarato il proprio difetto digiurisdizione in favore di quello ordinario ritenendo che l’unica questione(esaminata dal giudice di primo grado) della violazione del beneficio dellapreventiva escussione della società appartenesse, in base alla giurisprudenza dilegittimità (SU n. 7822 del 2020) formatasi successivamente all’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale ordinario di Trani, alla cognizione del giudice ordinario.3.2.Orbene va ricordato che, come da questa Corte più volte affermato (v.

Cass.,Sez.

Un., 27 dicembre 2023, n. 36069; Cass., Sez.

Un., 27 aprile 2018, n. 10265;Numero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026Data pubblicazione 28/07/2026Cass. 20 novembre 2020, n. 26497), il giudicato interno sulla giurisdizione siforma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito,affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbianoprestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sottoquesto profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenzasopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondogrado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da dueinvarianti primigenie, costituite dal “petitum” sostanziale della domanda e daltipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice.3.3.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, allorché il giudice diprimo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, lapropria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento ètenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentalecondizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativaquestione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicatoimplicito sulla giurisdizione (Cass., Sez.

U., n. 2067/2011; conformi Cass., Sez.U., n. 24883/2008; Cass., Sez.

U., n. 27531/2008; Cass., Sez.

U., n.12905/2011; Cass., Sez.

U., n. 5704/2012; Cass., Sez.

U., n. 5873 /2012, cheha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione richiesto dal Consigliodi Stato, poiché la decisione adottata dal Tar postulava il necessarioriconoscimento della giurisdizione del medesimo giudice; Cass., Sez.

U., n.10265/2018; Cass., Sez.

U., n. 10438/2018; Cass. n. 2605/2018; Cass. n.13750/2019; Cass. n. 22652/2019; Cass.

SU n. 36005/2022; Cass., SU, n.36695/2022; Cass., SU, n. 26851/2024).3.4.Nel contesto del già richiamato orientamento di questa Corte, è statoulteriormente precisato che il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsitutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando cosìimplicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le solestatuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto siastato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazionedella sentenza, risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altraNumero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum (Cass.,Data pubblicazione 28/07/2026S.U., n. 28503/2017; S.U. n. 24883 del 2008).3.5.Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 24172 del 2025 si è ribadito che –fatti salvi i casi in cui la pronuncia si estranei del tutto dalla questione digiurisdizione - la decisione sul merito postula un preventivo vaglio, concluso conesito positivo, in ordine alla giurisdizione.

Sicché, in assenza di conversione delvizio in motivo di impugnazione, ad opera della parte convenuta, l'implicitastatuizione affermativa della giurisdizione si consolida, assumendo autorità dicosa giudicata, rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto aquello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio;a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressaprevisione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni"fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliterdata), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione comefondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicitasulla questione processuale implicata.3.6.Le Sezioni Unite, con la sentenza da ultimo citata hanno chiarito che lasoluzione così declinata ha, poi, trovato un riscontro nel diritto positivo con ild.lgs. n. 149 del 2022, che ha modificato l'art. 37 c.p.c. subordinando il rilievodel vizio nei gradi successivi alla sua conversione in specifico motivo di gravamead opera della parte convenuta in primo grado.

Per effetto di tale riforma si è,dunque, operata una riconciliazione del piano normativo con quello applicativorecato, come innanzi già evidenziato, dal diritto vivente formatosi in ambitocivilistico, dando seguito ad una scelta del legislatore che, nel diverso plessodella giurisdizione amministrativa, aveva già avuto modo di concretizzarsitramite l’art. 9 del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. n.104/2010.3.7.Nel caso di specie - a fronte della sentenza della CTP di Bari che, decidendonel merito con accoglimento del ricorso del contribuente per violazione delbeneficium excussionis, ha implicitamente affermato la propria giurisdizione, edella mancata proposizione da parte di ADER di appello sul punto (essendosiNumero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026Data pubblicazione 28/07/2026quest’ultima limitata ad eccepire il difetto di giurisdizione in ordine alla diversaquestione della prescrizione del credito tributario portato dalle presuppostecartelle per vicende successive alla notifica delle stesse, v. pag. 3 della sentenzaimpugnata), si è formato il giudicato interno sulla giurisdizione (sull’unicaquestione decisa dal giudice di primo grado) per cui la CGT di II grado, in assenzadi conversione del vizio in motivo di impugnazione ad opera della parteinteressata, ha violato lo stesso nel dichiarare in merito il proprio difetto digiurisdizione in favore del giudice ordinario, rilevando, in sostanza,indebitamente per la prima volta tale vizio ex officio.4.L’accoglimento del secondo motivo rende inutile la trattazione del primo conassorbimento di quest’ultimo.5.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 546/92 per avere laCGT di II grado erroneamente ritenuto-incidenter tantum- che la CTP avesseaffermato la violazione da parte di ADER del beneficium excussionis, inultrapetizione, non avendo il contribuente sollevato tale eccezione nel ricorsointroduttivo (ma soltanto nel corso della discussione orale all’udienza ditrattazione del giudizio); ciò sebbene quest’ultimo avesse sollevato nel ricorsointroduttivo l’eccezione di carenza di legittimazione passiva quanto allapossibilità di subire una esecuzione personale per debiti (pro quota ) societariavrebbe comportato al più una responsabilità dei debiti sociali pro quota, solodopo adeguato accertamento del possesso di quota e di previa azione in dannodella società medesima.5.1.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.5.2.Va ricordato che, in sede di legittimità, le censure rivolte avversoargomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte"ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto diinteresse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinanoalcuna influenza sul dispositivo della decisione (ex multis, Cass. Sez. 5, SentenzaNumero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026n. 1770 del 24/01/2025; Cass., sez.5, n. 26158 del 2019; Cass. Sez. 1, n. 8755Data pubblicazione 28/07/2026del 2018).5.3.Nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che l’argomentazione dellaCGT di II grado in ordine alla ravvisata ultrapetizione del giudice di primo gradoin ordine all’eccezione di violazione del beneficio di preventiva escussione delpatrimonio sociale (per essere stata proposta dal contribuente tardivamente solonel corso della discussione orale all’udienza di trattazione del giudizio) è svoltaad abundantiam (“peraltro l’eccezione del beneficio di escussione non è stataformulata con il ricorso originario…ma nel corso della discussione orale” ;“ilprimo giudice si è pronunciato, peraltro in ultrapetizione, su questione per laquale il giudice tributario difetta di giurisdizione”) dopo che il giudice di appellosi era già spogliato della "potestas iudicandi" avendo già rilevato (in violazionedel formatosi giudicato interno sulla giurisdizione come già osservato sub 3.7.),in base al mutamento giurisprudenziale sopravvenuto, l’appartenenza dellaquestione circa la violazione del beneficio di preventiva escussione allacognizione del giudice ordinario.6.In conclusione, va accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile (perdifetto di interesse) il terzo, assorbito il primo, con cassazione della sentenzaimpugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio anche per la determinazionedelle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, in diversa composizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo, assorbito ilprimo, cassa la sentenza impugnata - in relazione al motivo accolto - e rinvia,anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Bonadies (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- ricorrente -controAgenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Puglia n. 2159/01/2023 depositata in data 14 luglio 2023;Numero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026Data pubblicazione 28/07/2026Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso,rigettati i restanti.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dal ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.1.In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) in data 26.10.2016 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] suddetti atti di pignoramento [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione exart. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale ordinario di Trani che, con ordinanza del17.1.2018, depositata il 25.1.2018, decidendo solo in parte sull’opposizione,aveva dichiarato per i crediti tributari (nell’ammontare di euro 1.279.846,40) ilproprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario; 3) Luciano DiClemente aveva riassunto il giudizio nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari deducendo lanullità degli atti di pignoramento presso terzi per mancata notificadell’intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR n. 602/73 e per inesistenzadella notifica delle prodromiche cartelle di pagamento nonché la prescrizionequinquennale del credito tributario e la carenza di legittimazione passiva inquanto in qualità di socio accomandante [della società [OSCURATO:SOCIETA].] non erastato destinatario di alcun avviso di accertamento riguardante il suo pretesodebito pro quota; 4) ADER si era costituita in giudizio confutando i primi tremotivi di opposizione ed eccependo il proprio difetto di legittimazione ad agirein relazione al quarto; 5) all’udienza di discussione del 21.6.2019, il ricorrenteaveva eccepito la violazione del beneficium excussionis non avendo ADERescusso il patrimonio della società ex art 2304 c.c. prima di procedere neiconfronti del socio; 6) con sentenza n. 1542/11/2019, la CTP di Bari avevaaccolto il ricorso, annullando gli atti impugnati non avendo l’Agente dellaRiscossione preventivamente escusso il patrimonio della società; 7) ADER avevaproposto appello deducendo: a) il difetto di giurisdizione del giudice tributario inNumero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026Data pubblicazione 28/07/2026favore di quello ordinario in ordine alla questione della prescrizione quinquennaledel credito per vicende successive alla notifica delle prodromiche cartelle; b) ilvizio di ultrapetizione del giudice di primo grado avendo il ricorrente eccepito laviolazione del beneficium excussionis tardivamente (soltanto nel corso delladiscussione orale all’udienza di trattazione) e avendo, in ogni caso, concluso perl’annullamento soltanto delle prodromiche cartelle di pagamento; 8) ilcontribuente non si era costituito in sede di gravame; 9) con la sentenza n.2159/01/2023 depositata in data 14 luglio 2023 , la CGT di II grado della Pugliaaveva accolto l’appello dell’ADER dichiarando il proprio difetto di giurisdizionesull’unica questione esaminata relativa all’assunta violazione del beneficio dipreventiva escussione.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservatoche: 1) in base alla giurisprudenza di legittimità (è richiamata S.U. n.7822/2020) formatasi successivamente al deposito della ordinanza del17.1.2018 del Tribunale di Trani con la quale il giudice ordinario aveva declinatola propria giurisdizione sull’opposizione ex art.615 c.p.c. avente ad oggetto glitributaria, la questione riguardante la pignorabilità dei beni per violazione delbeneficio di preventiva escussione era da ritenersi di cognizione del giudiceordinario; peraltro, il giudice di prime era incorso nel vizio di ultrapetizione nonavendo il contribuente eccepito la violazione del beneficium excussionis nelricorso introduttivo ma soltanto tardivamente nel corso della discussione oraleall’udienza di trattazione, integrando in tal modo i motivi di ricorso in violazionedell’art. 24 del d.lgs. n. 546/92. Le altre questioni proposte dal contribuente56 del d.lgs. n. 546/92 rinunciate essendo l’appellato rimasto contumace.3. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.4. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate- Riscossione.5. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026Data pubblicazione 28/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c.p.c. per avere la CGT di II gradoaccolto l’appello dell’Ader dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in seguitoad un mutamento giurisprudenziale intervenuto dopo la sentenza di prime cure;ciò in violazione del principio della “perpetuatio iurisditionis” atteso che, in baseall’art. 5 c.p.c., assumeva rilievo ai fini della determinazione del giudiceterritorialmente competente la legge vigente e lo stato di fatto esistente almomento della proposizione dell’originaria domanda senza che incidessero imutamenti successivi. In particolare, ad avviso del ricorrente, a seguito dellapronuncia declinatoria della giurisdizione del Tribunale ordinario di Trani e dellatempestiva riassunzione del processo dinanzi al giudice tributario (indicato comemunito di giurisdizione) si era verificata la c.d. “translatio iudicii” senza cheeventuali mutamenti di indirizzo giurisprudenziale potessero interferire sulladecisione del giudizio pendente.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione degli artt. 37 e 41 c.p.c. per avere la CGT di II grado declinatola propria giurisdizione in favore del giudice ordinario (sull’unica questione dellaviolazione del beneficio di preventiva escussione decisa dal primo giudice)motivando tale decisione in base ad un mutamento giurisprudenziale sebbene lapronuncia sulla giurisdizione fosse preclusa al giudice di appello. In particolare,ad avviso del ricorrente, una volta declinata la propria giurisdizione da parte delTribunale ordinario di Trani e riassunto il processo (translatio) dinanzi al giudicetributario, quest’ultimo, nel decidere nel merito il ricorso accogliendolo, avevaimplicitamente affermato la propria giurisdizione per cui le parti non avevano piùla facoltà di proporre regolamento preventivo di giurisdizione né tantomeno diimpugnare la decisione per motivi di giurisdizione a causa di un sopravvenutomutamento giurisprudenziale.3.Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito indicati anche se per unaragione giuridica parzialmente diversa da quella prospettata dal ricorrente; ciòin base al principio secondo cui “la Corte di cassazione può accogliere il ricorsoNumero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente,Data pubblicazione 28/07/2026sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restandoche l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modificaofficiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nelgiudizio d'una eccezione in senso stretto” (Cass. sez. 3, n. 18775 del28/07/2017; sez. 3, n. 17015 del 28/06/2018).3.1.Dalla sentenza impugnata, in punto di fatto, per quanto di interesse, sievince che: 1) a seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione, conordinanza del 17.1.2018, da parte del Tribunale ordinario di Tranisull’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli attidi pignoramento presso terzi notificatigli da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ai credititributari (individuati nell’ammontare di euro 1.279.846,40) e della riassunzionedel processo da parte del contribuente dinanzi alla CTP di Bari, quest’ultima consentenza n. 1542/2019, aveva accolto il ricorso nel merito annullando gli attiimpugnati per violazione del beneficium excussionis non avendo l’Agente dellariscossione preventivamente escusso il patrimonio della società ex artt. 2315 e2304 c.c.; 2) ADER aveva proposto appello deducendo il difetto di giurisdizionedel giudice tributario quanto alla eccepita questione di prescrizione dei tributiiscritti a ruolo per vicende successive alla notifica delle cartelle di pagamentononché la ultrapetizione del giudice di primo grado per avere accolto l’eccezionedi violazione del beneficio di preventiva escussione della società proposta dalcontribuente esclusivamente nel corso della discussione orale all’udienza ditrattazione del giudizio. La CGT di II grado con la sentenza impugnata –nell’accogliere l’appello dell’Ufficio - ha dichiarato il proprio difetto digiurisdizione in favore di quello ordinario ritenendo che l’unica questione(esaminata dal giudice di primo grado) della violazione del beneficio dellapreventiva escussione della società appartenesse, in base alla giurisprudenza dilegittimità (SU n. 7822 del 2020) formatasi successivamente all’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale ordinario di Trani, alla cognizione del giudice ordinario.3.2.Orbene va ricordato che, come da questa Corte più volte affermato (v. Cass.,Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069; Cass., Sez. Un., 27 aprile 2018, n. 10265;Numero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026Data pubblicazione 28/07/2026Cass. 20 novembre 2020, n. 26497), il giudicato interno sulla giurisdizione siforma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito,affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbianoprestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sottoquesto profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenzasopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondogrado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da dueinvarianti primigenie, costituite dal “petitum” sostanziale della domanda e daltipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice.3.3.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, allorché il giudice diprimo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, lapropria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento ètenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentalecondizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativaquestione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicatoimplicito sulla giurisdizione (Cass., Sez. U., n. 2067/2011; conformi Cass., Sez.U., n. 24883/2008; Cass., Sez. U., n. 27531/2008; Cass., Sez. U., n.12905/2011; Cass., Sez. U., n. 5704/2012; Cass., Sez. U., n. 5873 /2012, cheha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione richiesto dal Consigliodi Stato, poiché la decisione adottata dal Tar postulava il necessarioriconoscimento della giurisdizione del medesimo giudice; Cass., Sez. U., n.10265/2018; Cass., Sez. U., n. 10438/2018; Cass. n. 2605/2018; Cass. n.13750/2019; Cass. n. 22652/2019; Cass. SU n. 36005/2022; Cass., SU, n.36695/2022; Cass., SU, n. 26851/2024).3.4.Nel contesto del già richiamato orientamento di questa Corte, è statoulteriormente precisato che il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsitutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando cosìimplicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le solestatuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto siastato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazionedella sentenza, risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altraNumero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum (Cass.,Data pubblicazione 28/07/2026S.U., n. 28503/2017; S.U. n. 24883 del 2008).3.5.Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 24172 del 2025 si è ribadito che –fatti salvi i casi in cui la pronuncia si estranei del tutto dalla questione digiurisdizione - la decisione sul merito postula un preventivo vaglio, concluso conesito positivo, in ordine alla giurisdizione. Sicché, in assenza di conversione delvizio in motivo di impugnazione, ad opera della parte convenuta, l'implicitastatuizione affermativa della giurisdizione si consolida, assumendo autorità dicosa giudicata, rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto aquello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio;a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressaprevisione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni"fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliterdata), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione comefondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicitasulla questione processuale implicata.3.6.Le Sezioni Unite, con la sentenza da ultimo citata hanno chiarito che lasoluzione così declinata ha, poi, trovato un riscontro nel diritto positivo con ild.lgs. n. 149 del 2022, che ha modificato l'art. 37 c.p.c. subordinando il rilievodel vizio nei gradi successivi alla sua conversione in specifico motivo di gravamead opera della parte convenuta in primo grado. Per effetto di tale riforma si è,dunque, operata una riconciliazione del piano normativo con quello applicativorecato, come innanzi già evidenziato, dal diritto vivente formatosi in ambitocivilistico, dando seguito ad una scelta del legislatore che, nel diverso plessodella giurisdizione amministrativa, aveva già avuto modo di concretizzarsitramite l’art. 9 del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. n.104/2010.3.7.Nel caso di specie - a fronte della sentenza della CTP di Bari che, decidendonel merito con accoglimento del ricorso del contribuente per violazione delbeneficium excussionis, ha implicitamente affermato la propria giurisdizione, edella mancata proposizione da parte di ADER di appello sul punto (essendosiNumero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026Data pubblicazione 28/07/2026quest’ultima limitata ad eccepire il difetto di giurisdizione in ordine alla diversaquestione della prescrizione del credito tributario portato dalle presuppostecartelle per vicende successive alla notifica delle stesse, v. pag. 3 della sentenzaimpugnata), si è formato il giudicato interno sulla giurisdizione (sull’unicaquestione decisa dal giudice di primo grado) per cui la CGT di II grado, in assenzadi conversione del vizio in motivo di impugnazione ad opera della parteinteressata, ha violato lo stesso nel dichiarare in merito il proprio difetto digiurisdizione in favore del giudice ordinario, rilevando, in sostanza,indebitamente per la prima volta tale vizio ex officio.4.L’accoglimento del secondo motivo rende inutile la trattazione del primo conassorbimento di quest’ultimo.5. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 546/92 per avere laCGT di II grado erroneamente ritenuto-incidenter tantum- che la CTP avesseaffermato la violazione da parte di ADER del beneficium excussionis, inultrapetizione, non avendo il contribuente sollevato tale eccezione nel ricorsointroduttivo (ma soltanto nel corso della discussione orale all’udienza ditrattazione del giudizio); ciò sebbene quest’ultimo avesse sollevato nel ricorsointroduttivo l’eccezione di carenza di legittimazione passiva quanto allapossibilità di subire una esecuzione personale per debiti (pro quota ) societariavrebbe comportato al più una responsabilità dei debiti sociali pro quota, solodopo adeguato accertamento del possesso di quota e di previa azione in dannodella società medesima.5.1.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.5.2.Va ricordato che, in sede di legittimità, le censure rivolte avversoargomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte"ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto diinteresse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinanoalcuna influenza sul dispositivo della decisione (ex multis, Cass. Sez. 5, SentenzaNumero registro generale 2650/2024Numero sezionale 5539/2026Numero di raccolta generale 24141/2026n. 1770 del 24/01/2025; Cass., sez.5, n. 26158 del 2019; Cass. Sez. 1, n. 8755Data pubblicazione 28/07/2026del 2018).5.3.Nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che l’argomentazione dellaCGT di II grado in ordine alla ravvisata ultrapetizione del giudice di primo gradoin ordine all’eccezione di violazione del beneficio di preventiva escussione delpatrimonio sociale (per essere stata proposta dal contribuente tardivamente solonel corso della discussione orale all’udienza di trattazione del giudizio) è svoltaad abundantiam (“peraltro l’eccezione del beneficio di escussione non è stataformulata con il ricorso originario…ma nel corso della discussione orale” ;“ilprimo giudice si è pronunciato, peraltro in ultrapetizione, su questione per laquale il giudice tributario difetta di giurisdizione”) dopo che il giudice di appellosi era già spogliato della "potestas iudicandi" avendo già rilevato (in violazionedel formatosi giudicato interno sulla giurisdizione come già osservato sub 3.7.),in base al mutamento giurisprudenziale sopravvenuto, l’appartenenza dellaquestione circa la violazione del beneficio di preventiva escussione allacognizione del giudice ordinario.6.In conclusione, va accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile (perdifetto di interesse) il terzo, assorbito il primo, con cassazione della sentenzaimpugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio anche per la determinazionedelle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo, assorbito ilprimo, cassa la sentenza impugnata - in relazione al motivo accolto - e rinvia,anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24141/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris