CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05162/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleFULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 settembre 2023, la Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il vincolo della continuazione tra il reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Roma in data 9 ottobre 2009 e alcuni reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 11 ottobre 2013, disponendo, con riguardo al primo reato, un aumento di pena pari a 9 mesi di reclusione e 250 euro di multa. 1.1. A seguito del ricorso dell’interessato, la Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 17387 in data 8 marzo 2024 aveva annullato tale provvedimento, rilevando che il Giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto la continuazione soltanto con riferimento alreato di cui alla sentenza della Corte d i appello di Roma del 9 ottobre 2009, senza tenere conto che esso era già stato,a suavolta, post o in continuazione con altri reati con un precedente provvedimento reso in sede di esecuzione, peraltro con un aumento di pena inferiorea quello disposto con l’ordinanza del 18 settembre 2023. 1.2. Nelle more, con istanza in data 20 dicembre 2023 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma aveva proposto incidente di esecuzione davanti alla Corte di appello capitolina deducendoche, con l ’ ordinanza del 18 settembre 2023,resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la stessa Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra ilreato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Roma in data 9 ottobre 2009 e alcuni reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 11 ottobre 2013, determinando, per il primo reato, un aumento di pena pari a 9 mesi di reclusione e 250 euro di multa;e che, nel frangente, essa non aveva tenuto conto del fatto che il reato oggetto della prima sentenza era stato già posto in continuazione, con ordinanza del 15 marzo 2013,con i reati giudicati con altre quattro sentenze (emesse dal Tribunale di Roma i l 6 marzo 2009, dalla Corte di appello di Roma il9 ottobre 2009 , dal Gi udice p er le indagini preliminaridel Tribunale di Roma i l 14 luglio 2013, dal Tribunale di Roma i l 26 marzo 2010) e aveva in quell ’ occasione determinato la porzione di aumento di pena relativo al reato di cui alla sentenza del 9ottobre 2009 in 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa, sicché l ’ aumento stabilito con il provvedimento del 18 settembre 2023 era stato effettuato in pejusrispetto al precedente.Con ordinanza del 15 febbraio 2024, la Corte di appello, in accoglimento dell’istanzadel Pubblico ministero, aveva indi rideterminato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , l ’ aumento per la continuazione, in relazione al reato giudicato con la sentenza del 9 ottobre 2009 della Corte di appellodi Roma, in 3 mesi di reclusione e 100 euro di multa. 1.3. Con sentenza n. 36550 in data 4luglio 2024, la Prima Sezione della Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla difesa del condannato, annullò l’ordinanza del 15 febbraio 2024, rilevando la presenza di una duplice violazione di legge. Sotto un primo profilo, la pronuncia rescindente evidenziòche con ordinanza del 15 marzo 2013 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Roma del 6 marzo 2009, la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 ottobre 2009, il decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Roma del 14 luglio 2003 e la sentenza del Tribunale di Roma del 26 marzo 2010 , sicché i l riconoscimento della continuazione tra tali reati e quelli oggetto de lla sentenza della Corte d i appello di Napoli in data 11 ottobre 2013, avrebbe dovuto prendere in considerazione il reato oggetto della sentenza del 9 ottobre 2009, cui era stato erroneamente circoscritto l’aumento per la continuazione, ma anche tutti gli altri reati oggetto delle condannesopra menzionate. E ciò in quanto l ’ applicazione in executivisdella disciplina della continua zi o ne tra il reato oggetto di una sentenza e i reati oggetto di altra sentenza comporta l ’ estensione del riconoscimento dell’identità del disegno criminoso anche agli altri reati che fossero già stati ritenuti unificati dallacontinuazione con il primo (Sez. 1, n. 43880 del 9/ 0 9/2022, Rv. 283745 - 01). In oltre , l ’ ordinanza impugnata aveva disatteso i l consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice dell ’ esecuzione che de bba procedere alla rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione deve dapprima scorporare tutti i reati unificati dal vincolo, quindi individuare quello che, tra essi, deve essere considerato più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, deve operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv.286261 - 01 ) . 1.4. Con ordinanza in data 23 giugno 2025, emessa in sede di rinvio, la Corte di appello di Roma ha, dunque, accolto la richiesta di riconoscimento del vincolo dellacontinuazione in relazione ai reati oggetto: a) de lla sentenza del Tribunale Roma in data 6 marzo 2009, che aveva determinato in2 anni e 2 mesi di reclusione ein 700 euro di multa l a pena risultante dal riconoscimento della continuazione tra undelitto di ricettazione ritenuto più grave, per il quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 2 annidi reclusione e di 600 euro multa , e un delitto di falso , per il quale gli era stata applicata la pena di 2 mesi di reclusionee di 100 euro multa; b) della sentenza della Corte di appellodi Roma in data 9 ottobre 2009,per il quale era stata determinata,a titolo di aumento per la continuazione , la pena di 6 mesi di reclusione e di 200 euro di multa; c)del decreto penale di condanna in data 14 luglio 2003 del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], che aveva determinato, a titolo di aumento per la continuazione , la pena in 1 mese di reclusione ein 100 euro di multa; d) de lla sentenza del Tribunale di R oma in data 26 marzo 2010,che aveva determinato, a titolo di aumento per la continuazione , la pena in1 mese di reclusione e in 100 euro di multa ; e) de lla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 11ottobre 2013 che,in relazione a due condotte di ricettazione,aveva applicato la pena complessiva di 2 anni e 3 mesi di reclusione edi 3000 euro di multa, rit e nendo più grave l ’ episodio contestato al capo 15 - bis e relativo alla ricettazione di 470 orologi , con una pena base pari a 2 anni di reclusione e 2.000euro di multa , aumentata di 3 mesi di reclusione e 1. 000 euro di multa per la continuazione con il capo 1-bis. Su tali basi, considerata come pena più grave quella inflitta con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 11 ottobre 2013 ( atteso che anche la sentenza del Tribunale di Roma del 6 marzo 2009 aveva inflitto la pena di 2 anni di reclusione e d i 600 euro di multa , ma la Corte di appello di Napoli avev a applicato,per il capo 15-bis, l ’ identica pena detentiva con una pena pecuniaria superiore,pari a 2.000 euro di multa) sono stati determinati i singoli aumenti: a) di 6 mesi di reclusione e d i 200 euro multa per il reato oggetto d e lla sentenza in data9 ottobre 2009 della Corte di appello di Roma; b) di 1 mese di reclusione e di100 euro di multa per il reato di cui al decreto penale di condanna emesso il 14 luglio 2003 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ; c) di 1 mese di reclusione e di 100 euro di multa per l’altro reato posto in continuazione oggetto della sentenza in data 26 marzo 2010 del Tribunale di Roma; d) di1 anno di reclusione e di 300 euro di multa per la ricettazione oggetto della sentenza in data6 marzo 2009 del Tribunale di Roma ; e) di 2 mesi di recl usi o ne e di 100 euro inflitti per il reato di falso, nella misura stabilita dal G iudice dell ’ esecuzione nel provvedimento del 15marzo 2013. Per questa via è stato determinato un aumento totale per la continuazione pari a 1anno e 10 mesi di reclusione e a 800 euro d i multa da aggiungere alla pena base del reato più grave (costituito dalla ricettazione per cui è intervenuta condanna con la sentenza della Corte di appellodi Napoli in data 11ottobre 2013) pari a 2 anni direclusione e 2.000 di multa, determinando complessivamente la pena in 3anni e 10 mesi di reclusione e 2.800 euro d i multa. 2. FortunatoStassi ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 23 giugno 2025per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] D ’ Aloisi, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. La Corte di appello , pronunciandosi in sede di rinvio, a vrebbe errato nell’individuareil reato più grave in quello accertato con sentenza della Corte d i appello di Napoli emessa in data 11 ottobre 2013, la quale avrebbe omesso di specificare quale,tra i reati di cui ai capi 1-bis) e 15-bis), fosse da ritenersi più grave, applicando genericamente una pena finale di 2 anni e 3 mesi di reclusione. Enon essendo stata individuata la pena base per il reato più grave, la Corte d i appello, quale giudice dell’esecuzione, non a v rebbe potuto determinare autonomamente la misura della pena base, tantoè vero che anche il Procuratore generale territoriale avrebbe indicato, quale pena base per il reato più grave , quella di 2 anni inflitti con sentenza della Corte di appellodi Roma in data 6 marzo 2009. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen.,per avere la Corte di appello determinato i singoli aumenti di pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen. in misura maggiore rispetto a quelli indicati nel provvedimento impugnato.In particolare, partendo dalla pena base di 2 anni, la Corte avrebbeapplicato l’aumento di 6 mesi di reclusione per il reato oggetto della sentenza del 9ottobre 2009; l’aumento di 1 mese di reclusione per il reato di cui al decreto penale di condanna del 14luglio 2003; un ulteriore aumento di 1 mese di reclusione per il reato oggetto della sentenza del 26 marzo 2010; un ultimo aumento di 1 anno per il reato oggetto d e lla sentenza del 6 marzo 2009. Complessivamente,la pena avrebbe, dunque, dovuto essere contenuta in 3 anni e 8 mesi di reclusione e non in 3 anni e 10 mesi di reclusione,come invece indicato nel provvedimento impugnato. 3. In data 10 settembre 2025è pervenu ta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dal primo motivo di censura, rileva il Collegio chele doglianze difensive sono infondat e . Assume, infatti, il ricorso che la Corte di appello avrebbe individuato il reato più grave in quello accertato con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 11 ottobre 2013,benché quest’ultima pronuncia avesse omesso di specificare quale, tra i reati da essa accertati, fosse da ritenersi più grave, limitandosi ad applicare la pena finale di 2 anni e 3 mesi di reclusione. E, tuttavia, l’ordinanza impugnata, a pag. 3,ha riporta to, in maniera molto chiara,che la Corte di a ppello di Napoli , con la sentenza in data 11 ottobre 2013 , aveva inflitto,in relazione a due condotte di ricettazione, la pena complessiva di 2 anni e 3 mesi di reclusione edi 3 . 000 euro di multa, applicando, per la violazione ritenutapiù grave d i cui a l capo 15 - bis ( relativo al la ricettazione di 470 oro logi) , la pena base di 2 annidi reclusione e di 2 . 000 euro di multa . In questo modo, l a stessa ordinanza ha smentito, testualmente , l ’ assunto difensivo, senza che la diversa ricostruzione formulata nel ricorso sia stata in alcun modo riscontrata, donde, in conclusione, l’infondatezza della relativa prospettazione. 3. Il secondo motivo è, del pari, infondato. Preliminarmente giova rilevare che l’argomentazione difensiva non è stata articolata in maniera del tutto chiara, prestandosi la relativa formulazione a due distinte interpretazioni. La prima di esse parrebbe evocare la circostanza che ciascuno degli aumenti stabiliti per i diversi reati unificati dalla continuazione sia stato determinato in misura maggiore di quanto in precedenza disposto. Tale assunto, solo genericamente dedotto, ovvero senza indicare quale fosse l’entità della pena precedentemente stabilita, non è però confermato dal raffronto tra gli aumenti in precedenza applicati e quelli determinat i con il provvedimento oggi impugnato, sicché la relativa deduzione si rivela infondata. La seconda possibile interpretazione della censura rimanda, invece, alla determinazione della pena finale quale risultante dai vari aumenti, che, secondo la tesi difensiva,avrebbe dovuto essere contenuta in 3 anni e 8 mesi di reclusione e non in 3 anni e 10mesi di reclusione come, invece, indicato nel provvedimento impugnato.E tuttavia, anche tale prospettazione è in realtà infondata, atteso che il ricorso sembra ometteredi considerare la pena di 2 mesi di reclusione e di 100 eurodi multa inflitta, per il delitto di falso, dal Tribunale Roma con la sentenza in data 6 marzo 2009, che,cumulata agli ulteriori aumenti, conduce alla pena finale come determinata dall’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr